ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  secondo
 comma,  della  legge  30  luglio  1973, n. 477 (Delega al Governo per
 l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale  direttivo,
 ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna, elementare,
 secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
 18 aprile 1991 dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di  Pescara,
 sul  ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo contro il Provveditorato
 agli Studi di Pescara, iscritta al n.   570  del  registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di  Pescara,
 ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma,
 della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non  consente
 al  personale  della scuola non in servizio al 1› ottobre 1974 di re-
 stare in servizio fino al 70› anno di eta', per il raggiungimento del
 periodo massimo pensionistico o, comunque, per il  miglioramento  del
 trattamento pensionistico";
      che  il  giudice  a  quo premette che il ricorrente ha impugnato
 l'atto con cui e' stata respinta la propria istanza di  trattenimento
 in  servizio fino al compimento del 70› anno di eta', rivendicando in
 sostanza il diritto a rimanere in servizio al fine di  conseguire  un
 miglioramento del trattamento pensionistico, ma che, tuttavia, l'art.
 15,  secondo  comma,  della  legge  n.  477  del  1973 riconosce tale
 diritto,  secondo  la  costante  interpretazione   giurisprudenziale,
 soltanto  al  personale  che  alla  data del 1› ottobre 1974 fosse in
 servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, e  non  anche
 al  personale che, come il ricorrente, alla data anzidetta era legato
 all'Amministrazione da un rapporto precario;
      che, ad avviso del remittente, il sistema  attualmente  vigente,
 secondo  cui  -  a  seguito delle sentenze di questa Corte n. 207 del
 1986 e n. 444 del 1990 -  mentre  il  personale  in  servizio  al  1›
 ottobre  1974  puo'  rimanere  in servizio fino al compimento del 70›
 anno di eta' per conseguire un trattamento di  quiescenza  in  misura
 piu' favorevole, quello assunto dopo tale data ha diritto di rimanere
 in  servizio  al  solo  fine  di  raggiungere  il minimo di pensione,
 presenta  elementi  di  contrasto  con  gli  artt.  3  e   38   della
 Costituzione,  in  quanto, una volta che con le anzidette pronunce di
 questa  Corte  da  un  lato  si  e'  ritenuta  meritevole  di  tutela
 l'esigenza   di   conseguire   un   miglioramento   del   trattamento
 pensionistico e dall'altro si e' stabilito che alla norma  che  fissa
 la  data  del  1› ottobre 1974 non puo' attribuirsi esclusivamente la
 ratio  di  evitare  una  reformatio  in  peius, si verifica, in primo
 luogo, una ingiustificata discriminazione tra personale della  scuola
 assunto  prima o dopo il 1› ottobre 1974 (art. 3 della Costituzione),
 e, in secondo luogo, si viola anche l'art. 38, secondo  comma,  della
 Costituzione    stessa,   non   potendosi   disconoscere   che   oggi
 l'ordinamento  accorda  una  specifica  tutela  anche  in  ordine  al
 conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,   concludendo   per   l'inammissibilita'    -    a    causa
 dell'incertezza  dei  presupposti  di fatto da cui muove il giudice a
 quo -, ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che   l'eccezione   di   inammissibilita'   sollevata
 dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto si evince
 chiaramente  dall'ordinanza  di  rimessione  che  il  ricorrente, pur
 avendo gia' raggiunto il minimo della pensione, rivendica il  diritto
 di  esser trattenuto in servizio oltre il 65› anno di eta' al fine di
 ottenere un miglioramento del  trattamento  pensionistico  e  che  il
 giudice  a quo solleva l'anzidetta questione nel presupposto che, non
 essendo il ricorrente stesso in servizio alla  data  del  1›  ottobre
 1974, il ricorso, sulla base della normativa vigente, dovrebbe essere
 rigettato;
      che,  nel  merito,  va,  in  primo luogo, chiaramente esclusa la
 violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione,  poiche',
 secondo  la  costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn.
 238 del 1988, 461 del 1989, 444 del 1990, 282  e  440  del  1991)  il
 detto  precetto  impone  che  sia  garantito  a tutti i lavoratori il
 diritto al conseguimento della pensione nella misura minima,  ma  non
 anche  della  pensione  massima  o,  comunque,  di  un incremento del
 trattamento di quiescenza: in coerenza con detto principio sono state
 ritenute illegittime norme che non consentivano il  trattenimento  in
 servizio  a chi non avesse ancora maturato l'anzianita' minima per il
 diritto a pensione, ma soltanto per  il  tempo  a  cio'  strettamente
 necessario  (e  comunque  non  oltre il 70› anno di eta': cfr. citate
 sentt. n. 444 del 1990 e 282
 del 1991);
      che va, parimenti, esclusa la dedotta violazione  del  principio
 di  eguaglianza  -  per  disparita'  di  trattamento tra il personale
 scolastico a seconda che fosse o meno in servizio alla  data  del  1›
 ottobre  1974  -,  in  quanto,  premesso,  in  linea generale, che la
 fissazione del collocamento a riposo  al  65›  anno  di  eta'  per  i
 pubblici dipendenti resta tuttora la regola, pur in presenza di varie
 eccezioni  (cfr.  sentt.  n.  440,  490 e 491 del 1991), in ordine al
 personale della scuola deve osservarsi che  il  secondo  e  il  terzo
 comma  dell'art.  15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 - come questa
 Corte ha gia' avuto occasione di rilevare (v., da ult., citata  sent.
 n. 490 del 1991) - hanno previsto, rispetto a tale principio generale
 (ribadito  nel  primo  comma dello stesso art. 15), una disciplina di
 deroga transitoria a beneficio di coloro che si trovavano in servizio
 alla data anzidetta, a decorrere dalla  quale  veniva  introdotto  un
 limite di eta' per il collocamento a riposo in parte nuovo e comunque
 uniforme  per  tutto  il  personale  in questione: ne consegue che la
 norma impugnata, per la sua anzidetta natura, si sottrae a censure di
 illegittimita' in riferimento al principio di  eguaglianza,  tendenti
 ad  estenderne  l'ambito  applicativo,  a  meno  che  la  stessa  non
 costituisca frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale
 od  arbitraria;  il  che  va  -  per  quanto  ora detto - chiaramente
 escluso;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;