ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 825 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1  giugno  1991
 dal  Pretore  di  Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.
 Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n.  614  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di costituzione della s.p.a. Technicolor e della
 s.p.a. Telecolor, nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la  s.p.a.  Technicolor,
 Dario  Di  Gravio  per  la  s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato
 Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza del 1 giugno 1991 il Pretore di  Roma  -  adito
 con  ricorso ex art. 617 c.p.c. della societa' Technicolor S.p.A. che
 aveva  proposto  opposizione  agli  atti  esecutivi   lamentando   la
 regolarita'   dell'apposizione   della   formula  esecutiva  al  lodo
 arbitrale emesso nei suoi confronti ed in favore della societa' Tele-
 color S.p.A. - ha sollevato  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  825  c.p.c., come modificato dalla legge 9
 febbraio 1983 n. 28, nella parte in cui non prevede l'obbligo per  il
 giudice della previa convocazione delle parti per sospetta violazione
 dell'art. 24 Cost.
   Secondo  il giudice rimettente, la prescrizione dell'art. 825 cit.,
 che contempla che il lodo viene dichiarato esecutivo dal pretore  con
 decreto emesso inaudita altera parte, ancorche' fosse compatibile con
 l'art.  24  Cost.  nella  precedente formulazione della norma perche'
 prevedeva altresi' un termine breve  (di  cinque  giorni  dalla  data
 della  sottoscrizione)  per  il deposito del lodo a cura di uno degli
 arbitri, tale non sarebbe piu' dopo la cit. novella n.  28  del  1983
 perche' il nuovo testo della norma non solo rimette alle stesse parti
 la  scelta  del momento in cui depositare il lodo, ma anche prescrive
 un termine ben piu' lungo (di un anno) per  il  deposito  stesso.  In
 questo  diverso  contesto normativo il diritto della difesa - secondo
 il giudice rimettente - non appare  piu'  garantito  con  conseguente
 contrasto  con  l'art.  24  Cost. atteso che, non essendo prevista la
 previa convocazione delle parti, "la possibilita' della difesa di far
 valere in quella sede le eccezioni di cui  intende  farsi  portatrice
 sono  pressoche'  nulle". Il decreto di esecutivita' quindi - che as-
 sume un particolare rilievo perche' conferisce al lodo  efficacia  di
 sentenza - puo' essere emesso senza che la parte soccombente possa in
 concreto interloquire in alcun caso (neppure ove venga depositato, in
 ipotesi, un lodo falso).
    2.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri a
 mezzo dell'Avvocatura di Stato, concludendo  per  la  non  fondatezza
 della questione di costituzionalita'.
    Osserva  l'Avvocatura che il controllo del lodo, quale operato dal
 Pretore, e' meramente estrinseco, sommario e formale,  nonche'  privo
 di ogni carattere definitorio, ed assume la forma del decreto, tipica
 degli  atti  emanati  in  assenza di contraddittorio e preordinati ad
 un'omologa su base meramente documentale.
    Il diritto di  difesa  e'  poi  pienamente  salvaguardato  perche'
 l'ordinamento   appresta   adeguati  strumenti  di  impugnazione.  Ed
 infatti,   contro   il   decreto   che   (illegittimamente)   rifiuta
 l'esecutorieta'  e'  dato  reclamo  al  presidente del Tribunale, che
 provvede  sentite  le  parti con ordinanza ricorribile in Cassazione.
 Altresi' l'(illegittima) omologazione del lodo da parte  del  pretore
 puo' costituire oggetto dell'impugnazione per nullita' della sentenza
 arbitrale, impugnazione la quale puo' assumere a suo specifico motivo
 proprio  l'assenza  della regolarita' formale del lodo medesimo (art.
 829 n. 5 c.p.c.); inoltre l'eventuale  tardivita'  del  deposito  del
 lodo  dichiarato  esecutivo  puo'  essere  fatta  valere  come  vizio
 specifico  del  decreto  di  esecutorieta'  in  sede  di  opposizione
 all'esecuzione. Ne' rileva la circostanza che sia previsto il reclamo
 al   presidente   del   tribunale   contro   il  decreto  di  diniego
 dell'esecutorieta' e non contro il decreto che  la  concede,  perche'
 mentre   l'atto   negativo   di   controllo   mantiene   una  propria
 individualita' che lo rende possibile oggetto  di  autonoma  censura,
 l'atto  positivo  di  controllo  si salda con il lodo nella complessa
 fattispecie  avente  efficacia   di   sentenza   suscettibile   delle
 impugnazioni di cui all'art. 827 c.p.c.
    3.  -  Si e' costituita la societa' Telecolor S.p.A. chiedendo che
 la questione sollevata dal giudice rimettente  sia  ritenuta  fondata
 per   le   ragioni   indicate   dal   giudice   remittente  e  quindi
 essenzialmente perche' il procedimento che conduce all'emissione  del
 decreto  di  esecutivita'  si  svolge  senza  l'instaurazione  di  un
 contraddittorio  tra  le   parti,   non   essendo   prevista   alcuna
 comunicazione o convocazione delle stesse.
    Inoltre    la   difesa   della   societa'   richiama   il   regime
 dell'impugnativa del decreto  stesso,  sottolineando  che  contro  il
 provvedimento  che  nega  l'esecutorieta'  del lodo e' proponibile il
 reclamo al presidente del tribunale che provvede dopo aver sentito le
 parti con  ordinanza  non  impugnabile  ma  soggetta  a  ricorso  per
 cassazione,  ex  art. 111 Cost., mentre contro il decreto del pretore
 che illegittimamentedichiara l'esecutivita' del lodo non e'  previsto
 reclamo alcuno.
    Pertanto  l'art. 825 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcuna
 forma di impugnativa contro il decreto del pretore con  il  quale  e'
 attribuita  esecutivita'  al lodo, si pone in contrasto con l'art. 24
 Cost., perche' non viene assicurato il diritto di azione e di  difesa
 "in  ogni  stato  e  fase  del  processo". E' infatti illogico che la
 convocazione delle parti sia prevista soltanto nella fase del reclamo
 innanzi al Presidente del Tribunale e non anche in sede di  emissione
 del  decreto  di esecutivita'. In tal modo la parte soccombente nella
 procedura arbitrale non ha la  possibilita'  di  far  valere  i  vizi
 tipici   di  ogni  atto  processuale  o  negoziale,  ne'  l'eventuale
 incompetenza  per  territorio  del  giudice  (o  in  ipotesi  la  sua
 ricusazione),   ne'  ogni  altra  eccezione  attinente  al  lodo,  ai
 documenti  richiesti  e  agli  atti  del  procedimento,  nonche'   il
 carattere irrituale (anziche' rituale) dell'arbitrato stesso.
    4.  -  Si  e'  costituita  anche  la  societa'  Technicolor S.p.A.
 sostenendo pregiudizialmente il difetto di rilevanza della  questione
 incidentale  di legittimita' costituzionale, atteso che il ricorso in
 opposizione agli atti esecutivi della societa'  Telecolor  S.p.A.  e'
 fondato  unicamente  sull'eccezione  di incostituzionalita' dell'art.
 825 c.p.c. in quanto tale, sicche',  quand'anche  fosse  riconosciuta
 l'illegittimita'  costituzionale  della norma censurata, la pronuncia
 non sortirebbe alcun effetto nel giudizio a quo.
    La  difesa  della  societa' poi ha mosso altre censure preliminari
 attinenti  alla   ritualita'   del   giudizio   a   quo,   sostenendo
 l'inammissibilita'     dell'opposizione    agli    atti    esecutivi,
 l'incompetenza   del   giudice   adito,   l'irritualita'    dell'atto
 introduttivo del giudizio.
    Nel   merito   ha  sostenuto  essere  infondata  la  questione  di
 costituzionalita' perche' il procedimento tendente alla dichiarazione
 di esecutivita' del lodo non  ha  natura  contenziosa  ed  e'  quindi
 coerente   che   il   legislatore   non  abbia  previsto  l'immediata
 instaurazione del contraddittorio, ne' l'abbia differito ad una  fase
 successiva.
    5.  -  In prossimita' dell'udienza entrambe le parti private hanno
 depositato memorie scritte, in cui hanno ribadito le rispettive  tesi
 e conclusioni.
                        Considerato in diritto
    1.  -  E'  stata  sollevata  questione incidentale di legittimita'
 costituzionale dell'art. 825 c.p.c. nella parte in cui, prevedendo la
 dichiarazione di esecutivita' del lodo arbitrale con decreto del pre-
 tore inaudita altera parte, non contempla per  il  giudice  l'obbligo
 della  previa  convocazione  delle  parti per sospetta violazione del
 diritto di difesa (art. 24 Cost.) non  essendo  altrimenti  la  parte
 soccombente posta in condizione di far valere, in quella sede, le sue
 eccezioni.
    2.  -  Va  preliminarmente  respinta  l'eccezione  di  difetto  di
 rilevanza  della  questione  di  costituzionalita',  sollevata  dalla
 difesa della societa' Technicolor S.p.A.
    Ed  infatti  deve  considerarsi  sia  che  la  parte  che  subisce
 l'esecuzione del lodo ha la possibilita'  di  dolersi  dell'(assunta)
 illegittimita' del decreto pretorile di esecutivita' soltanto dopo la
 sua  emissione  talche'  non  e'  preclusivo  della  rilevanza  della
 questione di costituzionalita'  in  esame  l'esaurimento  della  fase
 procedimentale  che all'emissione di tale decreto e' preordinata; sia
 che - in tale contesto processuale - l'eventuale illegittimita' della
 norma censurata per la mancata previsione dell'obbligo  della  previa
 audizione  delle parti comporterebbe il vizio del decreto pretorile e
 quindi risulterebbe verificato l'assunto  posto  a  fondamento  della
 doglianza della societa' Telecolor.
    3.  -  Altresi'  va respinta l'eccezione di inammissibilita' della
 questione di costituzionalita' sollevata in via gradata dalla  difesa
 della  societa'  Technicolor S.p.A. che sotto vari profili ha opposto
 l'irritualita' del giudizio promosso dalla  controparte.  Il  giudice
 rimettente  ha  infatti  ritenuto  (con  valutazione allo stato degli
 atti) non sussistenti i denunciati  vizi  del  giudizio  (riguardanti
 l'ammissibilita'  dell'opposizione agli atti esecutivi, la competenza
 dello stesso giudice adito, la ritualita' dell'atto introduttivo  del
 giudizio).   Tale   valutazione   delle   eccezioni  pregiudiziali  e
 preliminari -  che  non  impediscono  di  ritenere  la  questione  di
 costituzionalita'  sollevata  nel  corso  di  un  giudizio, ancorche'
 assertivamente non instaurato nel rispetto del codice di rito  -  non
 e' sindacabile da questa Corte.
    4. - Nel merito la questione non e' fondata.
    La norma impugnata - modificata, ma non nella parte che interessa,
 dall'art.  3  legge  9 febbraio 1983 n. 28 (Modifica della disciplina
 dell'arbitrato) - prevede che la parte che intende  far  eseguire  il
 lodo  in  Italia  e' tenuta a depositarlo in originale, unitamente al
 compromesso  (o  ad altro atto equipollente), nella cancelleria della
 pretura del luogo in cui e' stato deliberato nel termine (perentorio)
 di un anno dal ricevimento del lodo.
    Su tale lodo  il  pretore  opera  un  duplice  controllo,  essendo
 chiamato  ad  accertare  sia  la  tempestivita'  del deposito, sia la
 regolarita' formale del lodo stesso. All'esito di tale  verifica,  se
 positiva,  dichiara  esecutivo  il  lodo con decreto, emesso inaudita
 altera parte, ed in tal modo gli conferisce efficacia di sentenza.
    Il procedimento che conduce al decreto pretorile  di  esecutivita'
 e'  quindi  estremamente  snello  ed e' ben circoscritto il controllo
 operato  dal  pretore;  sicche'  in  questa  fase  processuale  cosi'
 configurata, la norma non prevede un obbligo del pretore della previa
 audizione  delle  parti;  ne' e' prevista la previa instaurazione del
 contraddittorio.
    5. - C'e' pero' da rilevare innanzi tutto che  l'atto  di  impulso
 del  procedimento  che sfocia nella dichiarazione di esecutivita' del
 lodo  e'  rappresentato  dalla  determinazione  di  una  delle  parti
 espressa  con  il  mero atto di deposito del lodo (e del compromesso)
 senza che sia prevista alcuna  attivita'  difensiva  ancorche'  volta
 unicamente  ad illustrare le ragioni della ritenuta tempestivita' del
 deposito e della regolarita' del lodo. Il sindacato  del  pretore  e'
 quindi  operato sugli atti e pertanto, come non sente la parte che ha
 promosso il procedimento, analogamente non e'  tenuto  a  sentire  la
 controparte,  giustificandosi  tale disciplina - ispirata a finalita'
 di semplificazione e di celerita' -  per  il  fatto  che  il  decreto
 pretorile  si  colloca,  come  appendice terminale, dopo la procedura
 arbitrale nel corso della quale il contraddittorio tra  le  parti  ha
 avuto  possibilita'  di  estrinsecarsi  (arg.  ex art. 816, 3› comma,
 c.p.c. che fa salvo in ogni caso il diritto delle parti ad  avere  un
 termine  per  presentare  documenti  e  memorie e per esporre le loro
 repliche).
    D'altra   parte   l'ordinamento   appresta   adeguati    strumenti
 processuali per instaurare successivamente all'emanazione del decreto
 pretorile  il  contraddittorio delle parti sulla sussistenza, o meno,
 dei presupposti per la declaratoria di esecutivita' del lodo.
    Infatti, in caso di decreto  del  pretore  che  (illegittimamente)
 nega l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso al
 presidente  del  tribunale  che e' tenuto a sentire le parti prima di
 provvedere con ordinanza (art. 825, u. co., c.p.c.).
    Nel caso, invece,  del  decreto  che  (illegittimamente)  dichiara
 l'esecutivita'  del  lodo,  cosi'  facendo  venire  ad  esistenza  la
 sentenza arbitrale (art. 825,  5  comma,  c.p.c.),  e'  vero  che  il
 legislatore  sia  del  codice di rito del 1940, sia della riforma del
 1983 - sulla scorta di risalenti sollecitazioni  della  dottrina  che
 aveva ritenuto ridondante la previsione del reclamo contro il decreto
 pretorile   che   dichiara   l'esecutivita'   (com'era  previsto  nel
 previgente codice di procedura  civile)  -  non  ha  contemplato  uno
 specifico  mezzo  di  impugnazione  che consenta di aggredire il solo
 decreto pretorile, essendo questo assorbito nella sentenza  arbitrale
 di cui segue le sorti (analoghe ragioni si rinvengono nella relazione
 al  disegno  di  legge  n.1686  di ulteriore riforma della disciplina
 dell'arbitrato, presentato dal  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  e
 comunicato  alla  Presidenza del Senato della Repubblica il 10 aprile
 1989). E' anche vero pero' che nei confronti della sentenza arbitrale
 e' esperibile l'impugnazione per nullita' nei casi previsti dall'art.
 829  c.p.c.  (e segnatamente, in riferimento alla regolarita' formale
 del lodo, nel caso contemplato dal n.5 della norma),  come  anche  e'
 possibile,  ricorrendone i presupposti, l'opposizione all'esecuzione.
 In entrambi i casi e' altresi'  approntata  la  possibilita'  di  una
 tutela  immediata  potendo richiedersi la sospensione dell'esecuzione
 della sentenza arbitrale, rispettivamente ex artt. 830, 2 co., e  624
 c.p.c..  Ove  poi  si  ritenga  ammissibile  l'opposizione  agli atti
 esecutivi  -  come  afferma  il  giudice  rimettente  -  e'  comunque
 possibile l'emanazione di provvedimenti "indilazionabili" ex art. 618
 c.p.c.,  i  quali  secondo  un'accreditata opinione dottrinale, fatta
 propria dalla piu' recente giurisprudenza della Corte di  Cassazione,
 comprendono anche la facolta' di sospendere l'esecuzione. In dottrina
 si  ritiene  ammissibile  anche  un'ordinaria azione di accertamento.
 Inoltre, nel caso particolare dell'errore commesso  dal  pretore  nel
 valutare  come  rituale  (e  quindi  omologare) un lodo che invece e'
 irrituale  la  giurisprudenza   ritiene   ammissibile   l'impugnativa
 negoziale  del  lodo  stesso  e  non  gia' l'azione di nullita' della
 sentenza arbitrale.
    Cio' che comunque in questa sede  rileva  e'  che  il  diritto  di
 difesa,  sancito  dall'art.  24 Cost., vuole che il provvedimento del
 pretore che ha controllato i  presupposti  per  la  dichiarazione  di
 esecutivita' del lodo trasformandolo in sentenza arbitrale sia - come
 in effetti e' - esso stesso sindacabile anche se successivamente.
    Tanto  e'  sufficiente  al  fine  dell'esame  della  questione  di
 costituzionalita'per poter riconoscere che il contraddittorio tra  le
 parti   si  instaura  in  termini  costituzionalmente  adeguati  dopo
 l'emanazione del decreto pretorile anche nell'ipotesi in cui esso sia
 dichiarativo dell'esecutivita' del lodo.
    6.  -  Versandosi  quindi  in  fattispecie  di  mero  differimento
 dell'instaurazione  del  contraddittorio,  questa  Corte  ritiene  di
 confermare  la  propria  giurisprudenza  in  ordine   alla   ritenuta
 compatibilita' di siffatta posticipazione con la garanzia del diritto
 di difesa sancito dall'art. 24 Cost.
    Cosi',  con  riferimento  al decreto con cui il giudice liquida il
 compenso  al  consulente  tecnico,  decreto  che  costituisce  titolo
 esecutivo  contro la parte a carico della quale e' posto il pagamento
 ed e' pronunciato senza la previa instaurazione  del  contraddittorio
 (art.  24,  disp.  att.  c.p.c.),  la Corte (sent. n. 125 del 1972) -
 nell'assimilare  tale  provvedimento  al   decreto   ingiuntivo   con
 conseguente  ritenuta  ammissibilita'  dell'opposizione  della  parte
 interessata - ha affermato che in tale fattispecie non e' precluso il
 contraddittorio,  ma  ne  e'   differita   l'attuazione   alla   fase
 processuale  di opposizione ed e' in questa successiva fase che trova
 esplicazione la garanzia  del  diritto  di  difesa,  che  "non  resta
 infirmato  dalla  legge  che ne adegua le modalita' di esercizio alle
 speciali caratteristiche di struttura dei  singoli  procedimenti".  E
 tale   indirizzo   ha  trovato  conferma  anche  con  riferimento  al
 procedimento  per  ingiunzione  e  alla  possibilita'  di  iscrizione
 dell'ipoteca  giudiziale  sulla  base  del  decreto  provvisoriamente
 esecutivo (ord. n. 37 del 1988).
    Solo  allorche'  nel  procedimento che precede l'instaurazione del
 contraddittorio si  sia  formato  un  titolo  dotato  di  provvisoria
 esecutivita',  non  suscettibile di sospensione nella successiva fase
 in cui il contraddittorio viene instaurato,  risulterebbe  gravemente
 inciso  il diritto di difesa (sent. n. 141 del 1970); ma nella specie
 -  come  gia'  posto  in  evidenza  -  l'esecuzione  della   sentenza
 arbitrale,  formatasi  sulla base di un illegittimo decreto pretorile
 dichiarativo dell'esecutivita' del lodo, e' in ogni caso suscettibile
 di sospensione.