ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Technicolor e della s.p.a. Telecolor, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la s.p.a. Technicolor, Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 1 giugno 1991 il Pretore di Roma - adito con ricorso ex art. 617 c.p.c. della societa' Technicolor S.p.A. che aveva proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando la regolarita' dell'apposizione della formula esecutiva al lodo arbitrale emesso nei suoi confronti ed in favore della societa' Tele- color S.p.A. - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 825 c.p.c., come modificato dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il giudice della previa convocazione delle parti per sospetta violazione dell'art. 24 Cost. Secondo il giudice rimettente, la prescrizione dell'art. 825 cit., che contempla che il lodo viene dichiarato esecutivo dal pretore con decreto emesso inaudita altera parte, ancorche' fosse compatibile con l'art. 24 Cost. nella precedente formulazione della norma perche' prevedeva altresi' un termine breve (di cinque giorni dalla data della sottoscrizione) per il deposito del lodo a cura di uno degli arbitri, tale non sarebbe piu' dopo la cit. novella n. 28 del 1983 perche' il nuovo testo della norma non solo rimette alle stesse parti la scelta del momento in cui depositare il lodo, ma anche prescrive un termine ben piu' lungo (di un anno) per il deposito stesso. In questo diverso contesto normativo il diritto della difesa - secondo il giudice rimettente - non appare piu' garantito con conseguente contrasto con l'art. 24 Cost. atteso che, non essendo prevista la previa convocazione delle parti, "la possibilita' della difesa di far valere in quella sede le eccezioni di cui intende farsi portatrice sono pressoche' nulle". Il decreto di esecutivita' quindi - che as- sume un particolare rilievo perche' conferisce al lodo efficacia di sentenza - puo' essere emesso senza che la parte soccombente possa in concreto interloquire in alcun caso (neppure ove venga depositato, in ipotesi, un lodo falso). 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura di Stato, concludendo per la non fondatezza della questione di costituzionalita'. Osserva l'Avvocatura che il controllo del lodo, quale operato dal Pretore, e' meramente estrinseco, sommario e formale, nonche' privo di ogni carattere definitorio, ed assume la forma del decreto, tipica degli atti emanati in assenza di contraddittorio e preordinati ad un'omologa su base meramente documentale. Il diritto di difesa e' poi pienamente salvaguardato perche' l'ordinamento appresta adeguati strumenti di impugnazione. Ed infatti, contro il decreto che (illegittimamente) rifiuta l'esecutorieta' e' dato reclamo al presidente del Tribunale, che provvede sentite le parti con ordinanza ricorribile in Cassazione. Altresi' l'(illegittima) omologazione del lodo da parte del pretore puo' costituire oggetto dell'impugnazione per nullita' della sentenza arbitrale, impugnazione la quale puo' assumere a suo specifico motivo proprio l'assenza della regolarita' formale del lodo medesimo (art. 829 n. 5 c.p.c.); inoltre l'eventuale tardivita' del deposito del lodo dichiarato esecutivo puo' essere fatta valere come vizio specifico del decreto di esecutorieta' in sede di opposizione all'esecuzione. Ne' rileva la circostanza che sia previsto il reclamo al presidente del tribunale contro il decreto di diniego dell'esecutorieta' e non contro il decreto che la concede, perche' mentre l'atto negativo di controllo mantiene una propria individualita' che lo rende possibile oggetto di autonoma censura, l'atto positivo di controllo si salda con il lodo nella complessa fattispecie avente efficacia di sentenza suscettibile delle impugnazioni di cui all'art. 827 c.p.c. 3. - Si e' costituita la societa' Telecolor S.p.A. chiedendo che la questione sollevata dal giudice rimettente sia ritenuta fondata per le ragioni indicate dal giudice remittente e quindi essenzialmente perche' il procedimento che conduce all'emissione del decreto di esecutivita' si svolge senza l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti, non essendo prevista alcuna comunicazione o convocazione delle stesse. Inoltre la difesa della societa' richiama il regime dell'impugnativa del decreto stesso, sottolineando che contro il provvedimento che nega l'esecutorieta' del lodo e' proponibile il reclamo al presidente del tribunale che provvede dopo aver sentito le parti con ordinanza non impugnabile ma soggetta a ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., mentre contro il decreto del pretore che illegittimamentedichiara l'esecutivita' del lodo non e' previsto reclamo alcuno. Pertanto l'art. 825 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcuna forma di impugnativa contro il decreto del pretore con il quale e' attribuita esecutivita' al lodo, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., perche' non viene assicurato il diritto di azione e di difesa "in ogni stato e fase del processo". E' infatti illogico che la convocazione delle parti sia prevista soltanto nella fase del reclamo innanzi al Presidente del Tribunale e non anche in sede di emissione del decreto di esecutivita'. In tal modo la parte soccombente nella procedura arbitrale non ha la possibilita' di far valere i vizi tipici di ogni atto processuale o negoziale, ne' l'eventuale incompetenza per territorio del giudice (o in ipotesi la sua ricusazione), ne' ogni altra eccezione attinente al lodo, ai documenti richiesti e agli atti del procedimento, nonche' il carattere irrituale (anziche' rituale) dell'arbitrato stesso. 4. - Si e' costituita anche la societa' Technicolor S.p.A. sostenendo pregiudizialmente il difetto di rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, atteso che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi della societa' Telecolor S.p.A. e' fondato unicamente sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 825 c.p.c. in quanto tale, sicche', quand'anche fosse riconosciuta l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, la pronuncia non sortirebbe alcun effetto nel giudizio a quo. La difesa della societa' poi ha mosso altre censure preliminari attinenti alla ritualita' del giudizio a quo, sostenendo l'inammissibilita' dell'opposizione agli atti esecutivi, l'incompetenza del giudice adito, l'irritualita' dell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito ha sostenuto essere infondata la questione di costituzionalita' perche' il procedimento tendente alla dichiarazione di esecutivita' del lodo non ha natura contenziosa ed e' quindi coerente che il legislatore non abbia previsto l'immediata instaurazione del contraddittorio, ne' l'abbia differito ad una fase successiva. 5. - In prossimita' dell'udienza entrambe le parti private hanno depositato memorie scritte, in cui hanno ribadito le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 825 c.p.c. nella parte in cui, prevedendo la dichiarazione di esecutivita' del lodo arbitrale con decreto del pre- tore inaudita altera parte, non contempla per il giudice l'obbligo della previa convocazione delle parti per sospetta violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) non essendo altrimenti la parte soccombente posta in condizione di far valere, in quella sede, le sue eccezioni. 2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di rilevanza della questione di costituzionalita', sollevata dalla difesa della societa' Technicolor S.p.A. Ed infatti deve considerarsi sia che la parte che subisce l'esecuzione del lodo ha la possibilita' di dolersi dell'(assunta) illegittimita' del decreto pretorile di esecutivita' soltanto dopo la sua emissione talche' non e' preclusivo della rilevanza della questione di costituzionalita' in esame l'esaurimento della fase procedimentale che all'emissione di tale decreto e' preordinata; sia che - in tale contesto processuale - l'eventuale illegittimita' della norma censurata per la mancata previsione dell'obbligo della previa audizione delle parti comporterebbe il vizio del decreto pretorile e quindi risulterebbe verificato l'assunto posto a fondamento della doglianza della societa' Telecolor. 3. - Altresi' va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in via gradata dalla difesa della societa' Technicolor S.p.A. che sotto vari profili ha opposto l'irritualita' del giudizio promosso dalla controparte. Il giudice rimettente ha infatti ritenuto (con valutazione allo stato degli atti) non sussistenti i denunciati vizi del giudizio (riguardanti l'ammissibilita' dell'opposizione agli atti esecutivi, la competenza dello stesso giudice adito, la ritualita' dell'atto introduttivo del giudizio). Tale valutazione delle eccezioni pregiudiziali e preliminari - che non impediscono di ritenere la questione di costituzionalita' sollevata nel corso di un giudizio, ancorche' assertivamente non instaurato nel rispetto del codice di rito - non e' sindacabile da questa Corte. 4. - Nel merito la questione non e' fondata. La norma impugnata - modificata, ma non nella parte che interessa, dall'art. 3 legge 9 febbraio 1983 n. 28 (Modifica della disciplina dell'arbitrato) - prevede che la parte che intende far eseguire il lodo in Italia e' tenuta a depositarlo in originale, unitamente al compromesso (o ad altro atto equipollente), nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato deliberato nel termine (perentorio) di un anno dal ricevimento del lodo. Su tale lodo il pretore opera un duplice controllo, essendo chiamato ad accertare sia la tempestivita' del deposito, sia la regolarita' formale del lodo stesso. All'esito di tale verifica, se positiva, dichiara esecutivo il lodo con decreto, emesso inaudita altera parte, ed in tal modo gli conferisce efficacia di sentenza. Il procedimento che conduce al decreto pretorile di esecutivita' e' quindi estremamente snello ed e' ben circoscritto il controllo operato dal pretore; sicche' in questa fase processuale cosi' configurata, la norma non prevede un obbligo del pretore della previa audizione delle parti; ne' e' prevista la previa instaurazione del contraddittorio. 5. - C'e' pero' da rilevare innanzi tutto che l'atto di impulso del procedimento che sfocia nella dichiarazione di esecutivita' del lodo e' rappresentato dalla determinazione di una delle parti espressa con il mero atto di deposito del lodo (e del compromesso) senza che sia prevista alcuna attivita' difensiva ancorche' volta unicamente ad illustrare le ragioni della ritenuta tempestivita' del deposito e della regolarita' del lodo. Il sindacato del pretore e' quindi operato sugli atti e pertanto, come non sente la parte che ha promosso il procedimento, analogamente non e' tenuto a sentire la controparte, giustificandosi tale disciplina - ispirata a finalita' di semplificazione e di celerita' - per il fatto che il decreto pretorile si colloca, come appendice terminale, dopo la procedura arbitrale nel corso della quale il contraddittorio tra le parti ha avuto possibilita' di estrinsecarsi (arg. ex art. 816, 3 comma, c.p.c. che fa salvo in ogni caso il diritto delle parti ad avere un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche). D'altra parte l'ordinamento appresta adeguati strumenti processuali per instaurare successivamente all'emanazione del decreto pretorile il contraddittorio delle parti sulla sussistenza, o meno, dei presupposti per la declaratoria di esecutivita' del lodo. Infatti, in caso di decreto del pretore che (illegittimamente) nega l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del tribunale che e' tenuto a sentire le parti prima di provvedere con ordinanza (art. 825, u. co., c.p.c.). Nel caso, invece, del decreto che (illegittimamente) dichiara l'esecutivita' del lodo, cosi' facendo venire ad esistenza la sentenza arbitrale (art. 825, 5 comma, c.p.c.), e' vero che il legislatore sia del codice di rito del 1940, sia della riforma del 1983 - sulla scorta di risalenti sollecitazioni della dottrina che aveva ritenuto ridondante la previsione del reclamo contro il decreto pretorile che dichiara l'esecutivita' (com'era previsto nel previgente codice di procedura civile) - non ha contemplato uno specifico mezzo di impugnazione che consenta di aggredire il solo decreto pretorile, essendo questo assorbito nella sentenza arbitrale di cui segue le sorti (analoghe ragioni si rinvengono nella relazione al disegno di legge n.1686 di ulteriore riforma della disciplina dell'arbitrato, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 aprile 1989). E' anche vero pero' che nei confronti della sentenza arbitrale e' esperibile l'impugnazione per nullita' nei casi previsti dall'art. 829 c.p.c. (e segnatamente, in riferimento alla regolarita' formale del lodo, nel caso contemplato dal n.5 della norma), come anche e' possibile, ricorrendone i presupposti, l'opposizione all'esecuzione. In entrambi i casi e' altresi' approntata la possibilita' di una tutela immediata potendo richiedersi la sospensione dell'esecuzione della sentenza arbitrale, rispettivamente ex artt. 830, 2 co., e 624 c.p.c.. Ove poi si ritenga ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi - come afferma il giudice rimettente - e' comunque possibile l'emanazione di provvedimenti "indilazionabili" ex art. 618 c.p.c., i quali secondo un'accreditata opinione dottrinale, fatta propria dalla piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, comprendono anche la facolta' di sospendere l'esecuzione. In dottrina si ritiene ammissibile anche un'ordinaria azione di accertamento. Inoltre, nel caso particolare dell'errore commesso dal pretore nel valutare come rituale (e quindi omologare) un lodo che invece e' irrituale la giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa negoziale del lodo stesso e non gia' l'azione di nullita' della sentenza arbitrale. Cio' che comunque in questa sede rileva e' che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., vuole che il provvedimento del pretore che ha controllato i presupposti per la dichiarazione di esecutivita' del lodo trasformandolo in sentenza arbitrale sia - come in effetti e' - esso stesso sindacabile anche se successivamente. Tanto e' sufficiente al fine dell'esame della questione di costituzionalita'per poter riconoscere che il contraddittorio tra le parti si instaura in termini costituzionalmente adeguati dopo l'emanazione del decreto pretorile anche nell'ipotesi in cui esso sia dichiarativo dell'esecutivita' del lodo. 6. - Versandosi quindi in fattispecie di mero differimento dell'instaurazione del contraddittorio, questa Corte ritiene di confermare la propria giurisprudenza in ordine alla ritenuta compatibilita' di siffatta posticipazione con la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Cosi', con riferimento al decreto con cui il giudice liquida il compenso al consulente tecnico, decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale e' posto il pagamento ed e' pronunciato senza la previa instaurazione del contraddittorio (art. 24, disp. att. c.p.c.), la Corte (sent. n. 125 del 1972) - nell'assimilare tale provvedimento al decreto ingiuntivo con conseguente ritenuta ammissibilita' dell'opposizione della parte interessata - ha affermato che in tale fattispecie non e' precluso il contraddittorio, ma ne e' differita l'attuazione alla fase processuale di opposizione ed e' in questa successiva fase che trova esplicazione la garanzia del diritto di difesa, che "non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalita' di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti". E tale indirizzo ha trovato conferma anche con riferimento al procedimento per ingiunzione e alla possibilita' di iscrizione dell'ipoteca giudiziale sulla base del decreto provvisoriamente esecutivo (ord. n. 37 del 1988). Solo allorche' nel procedimento che precede l'instaurazione del contraddittorio si sia formato un titolo dotato di provvisoria esecutivita', non suscettibile di sospensione nella successiva fase in cui il contraddittorio viene instaurato, risulterebbe gravemente inciso il diritto di difesa (sent. n. 141 del 1970); ma nella specie - come gia' posto in evidenza - l'esecuzione della sentenza arbitrale, formatasi sulla base di un illegittimo decreto pretorile dichiarativo dell'esecutivita' del lodo, e' in ogni caso suscettibile di sospensione.