ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20, terzo
 comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia  di
 parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree  urbane  maggiormente
 popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
 disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  14  maggio  1991  dal  Pretore  di  Verona nel
 procedimento civile vertente tra Maestrello  Tiziana  e  il  Prefetto
 della  Provincia di Verona, iscritta al n. 529 del registro ordinanze
 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  34,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Verona, con ordinanza del 14 maggio
 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 20, terzo comma,
 della legge 24  marzo  1989,  n.  122  (Disposizioni  in  materia  di
 parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree  urbane  maggiormente
 popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
 disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), assumendo che la
 norma  impugnata,  nello  stabilire  "la  pena  per un fatto illecito
 commesso in epoca anteriore  all'emanazione  della  norma  stessa,  e
 dunque   in   via   retroattiva",  vulnera  l'invocato  parametro  di
 costituzionalita', in quanto il carattere afflittivo  delle  sanzioni
 amministrative  postula  "l'estensione  dei  principi  vigenti per le
 sanzioni penali";
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
    Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su  identica
 questione, nel dichiararne la manifesta infondatezza ha avuto modo di
 affermare  che  alla  disposizione  oggetto  di  denuncia deve essere
 riconosciuto  "il  carattere   formale   e   sostanziale   di   norma
 interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile 'indice
 di  riconoscimento'  (cfr.  sentenza  n.  123  del 1988) il contrasto
 interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove
 le opposte tesi si sono misurate  sulla  base  di  egualmente  solide
 argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico";
      che,  non  adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati, la questione  ora  proposta
 deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;