ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Maestrello Tiziana e il Prefetto della Provincia di Verona, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 14 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), assumendo che la norma impugnata, nello stabilire "la pena per un fatto illecito commesso in epoca anteriore all'emanazione della norma stessa, e dunque in via retroattiva", vulnera l'invocato parametro di costituzionalita', in quanto il carattere afflittivo delle sanzioni amministrative postula "l'estensione dei principi vigenti per le sanzioni penali"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, nel dichiararne la manifesta infondatezza ha avuto modo di affermare che alla disposizione oggetto di denuncia deve essere riconosciuto "il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile 'indice di riconoscimento' (cfr. sentenza n. 123 del 1988) il contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove le opposte tesi si sono misurate sulla base di egualmente solide argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico"; che, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;