ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  63   delle
 Disposizioni d'attuazione del codice civile, promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di
 Massa  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Umberto  Guidugli  e
 Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta  al  n.  579  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di
 Massa nel procedimento civile vertente  tra  Maria  Iori  Guidugli  e
 Condominio  di  Viale  Stazione,  136 - Massa, iscritta al n. 580 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 5  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di due giudizi di opposizione a decreti
 ingiuntivi emessi nei confronti di  condomini  per  il  pagamento  di
 quote  di  oneri  condominiali, il Giudice conciliatore di Massa, con
 due identiche ordinanze emesse il 2 luglio 1991,  dopo  aver  sospeso
 l'esecuzione  provvisoria  degli  opposti  decreti,  ha sollevato, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  63  delle  Disposizioni  d'attuazione  del
 codice civile;
      che  a  parere  del giudice a quo la norma, col prevedere che il
 decreto  ingiuntivo  -  emesso,  per   il   pagamento   degli   oneri
 condominiali,   in   base   allo   stato  di  ripartizione  approvato
 dall'assemblea - sia immediatamente esecutivo nonostante opposizione,
 conferirebbe al verbale dell'assemblea  del  condominio  un'efficacia
 probatoria privilegiata, onde la specialita' della tutela non sarebbe
 giustificabile   rispetto   ad   altre   situazioni   creditorie   e,
 correlativamente - sempre secondo il giudice rimettente - i condomini
 inadempienti  si  vedrebbero  riservato  un  trattamento  sfavorevole
 rispetto ad altre categorie di debitori;
      che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilita' della questione e
 nel  merito  richiamando  l'ordinanza di questa Corte n. 40 del 1988,
 che ha deciso analoga questione in termini di manifesta infondatezza;
    Considerato che i due giudizi possono essere decisi congiuntamente
 per l'identita' del tema;
      che il giudice a quo, sospesa la  provvisoria  esecuzione  degli
 opposti  decreti, ha dubitato della legittimita' costituzionale della
 norma  che  tale  esecutivita'  attribuisce   ai   provvedimenti   in
 argomento;
      che   peraltro  questa  Corte  ha  gia'  esaminato  la  medesima
 questione, con riguardo  anche  ad  altri  parametri  costituzionali,
 concludendo  nel  senso  della  manifesta  infondatezza in quanto "la
 previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per
 le spese comuni dei condominii  rappresenta  una  risposta  razionale
 rispetto  alle  peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale,
 nella quale e' necessario che l'amministratore possa  tempestivamente
 disporre  dei  fondi  destinati  alle  spese  comuni  (ripartite  con
 delibera dell'assemblea condominale)" (ordinanza n. 40 del 1988);
      che, quindi, la questione e' manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.