ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 10  della
 legge  14  aprile  1985,  n.  140  (Miglioramento  e  perequazione di
 trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e  degli
 artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in
 materia   di  tutela  dei  lavoratori  italiani  operanti  nei  Paesi
 extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate  dai  fondi
 speciali gestiti dall'I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella
 legge  3  ottobre  1987,  n.  398, promosso con ordinanza emessa il 2
 luglio 1991 dal Pretore di Venezia nei  procedimenti  civili  riuniti
 vertenti  tra  Armando Forte ed altri ed E.N.P.A.L.S., iscritta al n.
 634 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di intervento Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 5  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in  cui i ricorrenti,
 pensionati E.N.P.A.L.S., avevano richiesto  gli  aumenti  previsti  -
 dall'art.  5  della  legge 15 aprile 1985, n. 140 - per le pensioni a
 carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  invalidita',
 vecchiaia  e  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  il Pretore di
 Venezia, con ordinanza emessa il 2  luglio  1991,  ha  sollevato,  in
 relazione  agli  artt.  3  e  38  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale della norma citata, nonche' dell'art.  10
 della  stessa  legge  e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31
 luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3
 ottobre  1987,  n.  398,  nella  parte  in  cui  non  prevedono che i
 miglioramenti economici da esse stabiliti vengano estesi  anche  alle
 pensioni E.N.P.A.L.S.;
      che  il  giudice  a quo osserva come la rivalutazione prevista a
 favore delle pensioni dell'A.G.O. dalla legge 15 aprile 1985, n. 140,
 fosse  stata  dalla   medesima   normativa   rinviata   a   "separati
 provvedimenti" per tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative
 dell'assicurazione  generale  (provvedimenti  contenuti nella legge 3
 ottobre 1987, n. 398, concernente tutte le altre forme di  previdenza
 ma non l'E.N.P.A.L.S.);
      che  inoltre  il Pretore rimettente rileva come il decreto-legge
 22  dicembre  1990,  n.  409  (Disposizioni  urgenti   in   tema   di
 perequazione  dei  trattamenti  di  pensione  nei  settori  privato e
 pubblico), convertito, con modificazioni,  nella  legge  27  febbraio
 1991,  n.  59  (sopravvenuto  il quale, la Corte aveva restituito gli
 atti ad altri giudici che avevano sollevato  la  medesima  questione)
 non avrebbe in realta' risolto il problema;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  la  quale  ha
 concluso  per  l'inammissibilita'  ovvero  per  l'infondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  la  censura  e'  sostanzialmente   rivolta   nei
 confronti della recente normativa di cui al decreto-legge 22 dicembre
 1990,  n.  409,  per  l'asserita  tardivita'  con  cui il legislatore
 avrebbe ottemperato alle indicazioni  contenute  nell'art.  10  della
 legge  15  aprile  1985,  n.  140,  realizzando,  per i pensionati in
 argomento, una disciplina in  cui  i  coefficienti  di  rivalutazione
 risulterebbero inferiori rispetto al congegno perequativo attuato nel
 regime generale;
      che il giudice a quo si duole altresi' della discrasia temporale
 tra  il  richiamato  decreto-legge  n.  409 del 1990 ed il precedente
 decreto-legge n. 317 del 1987 che ha previsto miglioramenti economici
 per le pensioni a carico di altre forme di previdenza sostitutive  ed
 esonerative;
      che, a prescindere dai limiti del sindacato di costituzionalita'
 connessi  al  confronto  tra  diverse  gestioni,  e' evidente come il
 prospettato  vizio  di  illegittimita'  non  discenda   dalle   norme
 impugnate,  bensi',  se  mai,  dal piu' volte citato e non denunziato
 decreto-legge n. 409 del 1990;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.