ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  primo  ed
 ultimo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643 (Istituzione
 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli  immobili),  in
 relazione  all'art.  10,  n.  11,  della legge 9 ottobre 1971, n. 825
 (Delega legislativa  al  Governo  della  Repubblica  per  la  riforma
 tributaria)  promosso  con  ordinanza  emessa il 22 giugno 1988 dalla
 Commissione Tributaria  di  secondo  grado  di  Venezia  nel  ricorso
 proposto  da  S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro
 di Portogruaro iscritta al n.  698  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  marzo 1992 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il  22  giugno  1988  (pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il  18  novembre 1991) dalla Commissione
 tributaria di secondo grado di Venezia  sul  ricorso  proposto  dalla
 S.p.a.   Veneta   Immobiliare   contro   l'Ufficio  del  Registro  di
 Portogruaro (Reg. ord. n. 698 del 1991) e' stata sollevata  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma,
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
 sull'incremento di valore degli immobili), per contrasto  con  l'art.
 76  della Costituzione in riferimento all'art. 10, n. 11, della legge
 di delega n. 825 del 1971;
      che le censure si incentrano in particolare sull'art. 23,  primo
 comma,  d.P.R.  26 ottobre 1972 n. 643, in quanto prevede la sanzione
 della soprattassa in misura fissa e non graduata tra un minimo ed  un
 massimo;  e sullo stesso art. 23, ultimo comma, in quanto non prevede
 (per effetto  di  un  "inutile"  rinvio  alla  normativa  riguardante
 l'imposta  di registro, che nulla dispone in proposito) una riduzione
 della  soprattassa  nell'ipotesi  di  tardiva   dichiarazione   INVIM
 decennale,   cosi'  equiparando  tale  ipotesi  a  quella  di  omessa
 dichiarazione;
      che  e'  intervenuta  in  giudizio  l'Avvocatura  generale dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza.
    Considerato che la  questione  concernente  la  graduazione  delle
 sanzioni,  in  relazione  alle  ipotesi del ritardo e della omissione
 della dichiarazione, e' stata gia' presa in  esame  da  questa  Corte
 (con specifico riferimento alla imposta in parola) con la sentenza n.
 84  del  1989,  che  ne  dichiaro'  l'inammissibilita',  spettando al
 legislatore  ("attesa  l'impossibilita'  di  individuare  un  modello
 unitario  nel  sistema  tributario,  che  presenta  nella materia una
 disarticolata prospettazione positiva") intervenire ai  fini  di  una
 ragionevole graduazione delle rispettive sanzioni;
      che  la  Commissione  tributaria  rimettente  solleva  questione
 analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella gia' presa in esame da
 questa Corte, risultando assorbita, da quanto sopra richiamato, anche
 la censura coinvolgente l'ultimo comma dell'art. 23;
      che pertanto, non sussistendo ragioni di  sorta  per  modificare
 quanto gia' deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 sollevata questione.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
 delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.