ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Linfo Negri ed altra contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo grado che aveva negato l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. al titolare di altra pensione integrata al minimo a carico del fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 3 aprile 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude detta integrazione. Osserva il giudice a quo che non esiste ragione alcuna per discriminare l'ipotesi di causa dalle altre, numerosissime fattispecie di cumulo oggetto delle precedenti decisioni d'illegittimita' della Corte, che hanno eliminato il divieto d'integrazione, aggiungendo che le sentenze rese con diretto riferimento alla norma impugnata non sono tuttavia estensibili all'ipotesi de qua. Considerato in diritto 1. - E' denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con altra pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia. 2. - La questione e' fondata. Si verte, all'evidenza, in una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorche', per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito. La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' viceversa consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988, 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata), sino alla data di entrata in vigore del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; successivamente opera il principio della integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n. 418 del 1991). E' appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma, rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata.