ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile  1991
 dal  Tribunale di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Linfo
 Negri ed altra contro l'I.N.P.S., iscritta al  n.  587  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di  primo
 grado  che  aveva  negato  l'integrazione  al  minimo  della pensione
 d'invalidita'   erogata   dalla   Gestione   speciale    commercianti
 dell'I.N.P.S.  al  titolare  di  altra pensione integrata al minimo a
 carico del  fondo  pensioni  del  personale  addetto  ai  servizi  di
 telefonia,  il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 3 aprile
 1991, ha sollevato,  in  relazione  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
 della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude detta
 integrazione.
    Osserva  il  giudice  a  quo  che  non  esiste  ragione alcuna per
 discriminare  l'ipotesi   di   causa   dalle   altre,   numerosissime
 fattispecie    di   cumulo   oggetto   delle   precedenti   decisioni
 d'illegittimita'  della  Corte,  che  hanno  eliminato   il   divieto
 d'integrazione,   aggiungendo   che  le  sentenze  rese  con  diretto
 riferimento  alla  norma  impugnata  non  sono  tuttavia  estensibili
 all'ipotesi de qua.
                        Considerato in diritto
    1. - E' denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
 1966,   n.   613   (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti  attivita'
 commerciali  ed  ai  loro  familiari coadiutori e coordinamento degli
 ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte  in
 cui  preclude  l'integrazione  al minimo della pensione d'invalidita'
 erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso  di  cumulo  con
 altra  pensione  diretta  a  carico  del Fondo pensioni del personale
 addetto ai servizi di telefonia.
    2. - La questione e' fondata.
    Si verte, all'evidenza, in una delle molteplici, possibili ipotesi
 di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da  uno
 dei  fondi  speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorche', per effetto del
 cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.
    La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo  e'  viceversa
 consentita,  per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze
 nn. 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988,  102  del  1982,
 con  espresso  riguardo  alla  norma  impugnata),  sino  alla data di
 entrata  in  vigore  del  decreto-  legge  12 settembre 1983, n. 463,
 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.  638;
 successivamente  opera  il principio della integrabilita' di un'unica
 pensione,  con  cristallizzazione  del  trattamento   non   integrato
 (sentenza n. 418 del 1991).
    E'  appena  il  caso  di  osservare  come  nessun  rilievo assuma,
 rispetto alla fattispecie  in  esame,  l'art.  4,  primo  comma,  del
 decreto-legge  21  gennaio  1992,  n.  14  (Misure  urgenti  in campo
 economico  ed  interventi  in  zone  terremotate),  che  reca   norme
 d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-
 legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
 legge 11 novembre 1983, n. 638.
    Anche  nel  caso  in  esame, del tutto analogo ai precedenti, deve
 essere quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale della  norma
 impugnata.