ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Fiaschi Piero ed altra iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' stata gia' decisa, su presupposti analoghi, con ordinanze n. 398 del 1991 e 102 del 1992 di manifesta inammissibilita'; che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella presente fattispecie il giudice a quo "ha gia' pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame"; che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta inammissibilita'; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.