ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 147 e 123  del
 codice  penale  militare  di  pace, in riferimento all'art. 260 dello
 stesso codice, promossi con quattro ordinanze  emesse  dal  Tribunale
 militare  di  Padova,  iscritte  rispettivamente ai nn. 735 e 736 del
 registro  ordinanze  1991 e nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  4  e  n.  6,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  15  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel corso di alcuni procedimenti penali a carico di
 imputati del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale
 militare di Padova, con tre ordinanze  rispettivamente  emesse  il  9
 ottobre (R.O. n. 736/1991), il 5 novembre (R.O. n. 22/1992), ed il 17
 settembre del 1991 (R.O. n. 23/1992), ha sollevato, in relazione agli
 artt.   2,   13,  25,  secondo  comma,  e  52,  ultimo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  147
 del  codice  penale  militare  di  pace,  nella  parte  in  cui  - in
 riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta  del
 comandante di Corpo quale condizione di procedibilita' per il reato;
      che,  pur  dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui
 vaglio in piu' occasioni e' uscito indenne il menzionato art. 260 del
 codice penale militare di pace, il giudice rimettente  argomenta,  in
 senso   contrario   alle   affermazioni  contenute  nelle  richiamate
 decisioni  ed  alle  posizioni  della  dottrina,   attribuendo   alla
 richiesta  del  comandante  di  Corpo  la  natura  di  condizione  di
 punibilita' e non gia' di procedibilita';
      che cio' premesso, il giudice a quo  fonda  la  censura  proprio
 sulla  ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata
 compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento
 con il citato  art.  260,  non  possiederebbe  "i  requisiti  che  il
 principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";
      che  identica  questione e' stata sollevata con ordinanza emessa
 il 30 settembre 1991 (R.O. n. 735/1991)  dal  Tribunale  militare  di
 Padova,  sotto  i  medesimi  profili,  con  riguardo all'art. 123 del
 codice penale militare di pace  (sempre  posto  in  correlazione  con
 l'art.  260  del  medesimo  codice)  che  regola l'analoga ipotesi di
 omessa presentazione in servizio;
      che nei giudizi introdotti dalle ordinanze nn.  735  e  736  del
 1991,  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 la declaratoria d'infondatezza;
    Considerato  che i giudizi, per analogia ed identita' dell'oggetto
 debbono essere riuniti;
      che  la  questione  relativa  all'art.  147  del  codice  penale
 militare  di  pace e' stata gia' decisa da questa Corte con ordinanza
 n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente  processuale
 delle  richieste  de  qua,  piu'  volte  sottolineato  anche in altre
 decisioni;
      che ad  analoghe  conclusioni  di  manifesta  infondatezza  deve
 giungersi  per  la questione concernente l'art. 123 del codice penale
 militare di pace, anch'essa  sollevata  per  sollecitare  un  riesame
 della  giurisprudenza  costituzionale  e  prospettata senza argomenti
 ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.