ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 8 e 11
 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria
 degli assegni bancari") promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 17 luglio 1991 dal Pretore di Pescara nel
 procedimento penale a carico di Dragani Antonio iscritta  al  n.  725
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1992;
      2) ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal  Pretore  di  Tortona
 nel  procedimento penale a carico di Gatti Mario iscritta al n. 2 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  15  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dragani
 Antonio  imputato  del  reato  di  emissione di assegni bancari senza
 copertura, il Pretore di Pescara con ordinanza del 17 luglio 1991  ha
 sollevato  questione incidentale di legittimita' costituzionale degli
 artt. 8 e 11, della  legge  15  dicembre  1990  n.  386  sulla  nuova
 disciplina  sanzionatoria  degli  assegni bancari, nella parte in cui
 fanno conseguire l'effetto della  procedibilita'  dell'azione  penale
 per  mancato  pagamento  delle somme previste dall'art. 4 della legge
 medesima, allorquando imputato e' un imprenditore sottoposto, durante
 il decorso dei termini di  cui  all'art.  11  cit.,  a  procedura  di
 amministrazione controllata;
      che   ad   avviso   del  giudice  rimettente  sussisterebbe  una
 disparita' di trattamento (art.  3  Cost.)  ed  una  limitazione  del
 diritto  di difesa (art. 27 - ma, rectius, 24 - secondo comma, Cost.)
 in  danno  dell'imputato  ammesso  all'amministrazione   controllata,
 rispetto  a  quello che a tale procedura non sia assoggettato, per il
 fatto  che  nei  suoi  confronti  l'azione  penale   e'   procedibile
 nonostante  egli si sia venuto a trovare nella particolare situazione
 giuridica che non gli consente di effettuare i pagamenti delle  somme
 previste dal cit. art. 4;
      che  nel  corso  del giudizio di opposizione a decreto penale di
 condanna di Gatti Mario per  l'emissione  di  assegni  bancari  senza
 copertura, il Pretore di Tortona con ordinanza del 7 novembre 1991 ha
 sollevato   questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  11  della  legge  15  dicembre  1990  n.386  sulla   nuova
 disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui non
 esclude   la   procedibilita'   nei   confronti   dell'imputato  che,
 successivamente alla commissione del reato di  emissione  di  assegno
 bancario  senza provvista, sia stato dichiarato fallito venendo cosi'
 a trovarsi nell'impossibilita' di provvedere al pagamento della somma
 portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese;
      che  ad avviso del giudice rimettente sussisterebbero violazione
 del diritto di difesa (art. 24 Cost.)  e  disparita'  di  trattamento
 (art.  3  Cost.)  in  danno  del  fallito  per  il fatto che nei suoi
 confronti si deve procedere nonostante quest'ultimo si sia  venuto  a
 trovare  nella  particolare situazione giuridica che non gli consente
 di disporre del suo patrimonio;
      che in entrambi i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato
 eccependo  preliminarmente  l'inammissibilita'  della  questione   di
 costituzionalita'  (perche'  viene richiesto alla Corte un intervento
 addittivo in una materia che vede come possibili varie  soluzioni)  e
 sostenendo  nel  merito  l'infondatezza della questione atteso che la
 condizione di fallito rientra nel novero degli  status  riconducibili
 al  fatto  dell'interessato  e non a situazioni di caso fortuito o di
 forza maggiore;
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identita'  di
 contenuto;
      che  la censura di incostituzionalita' sollevata con l'ordinanza
 del pretore di Pescara, nella parte in cui si  riferisce  all'art.  8
 della  citata  legge n. 386 del 1991, e' manifestamente inammissibile
 perche' tale disposizione (che contiene la disciplina a regime  della
 condizione  di procedibilita' dell'azione penale in caso di emissione
 di assegno senza provvista)  trova  applicazione  soltanto  ai  fatti
 commessi  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge  medesima, mentre
 dall'ordinanza risulta trattarsi di  reato  commesso  prima  di  tale
 data;
      che  parimenti  la  medesima censura, riferita all'art. 11 della
 legge stessa (che detta  disposizioni  transitorie  per  i  reati  di
 emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata
 in  vigore), e' manifestamente inammissibile avendo gia' questa Corte
 ritenuto prima inammissibile (con sentenza n.  32  del  1992)  e  poi
 manifestamente  inammissibile (con ordinanza n. 172 del 1992) analoga
 questione   di   costituzionalita'   relativamente   alla   posizione
 dell'imputato  fallito, alla quale e' del tutto assimilabile, al fine
 che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura
 concorsuale dell'amministrazione controllata;  ne'  l'indicazione  da
 parte  del  giudice  rimettente  dell'ulteriore  parametro costituito
 dall'art. 24, secondo comma, Cost. introduce nuovi e diversi  profili
 di valutazione;
      che  per  la  medesima  ragione  e'  altresi'  inammissibile  la
 questione di costituzionalita' sollevata dal pretore di Tortona;
      che  pertanto  entrambe   le   questioni   sono   manifestamente
 inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;