ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  4,  primo  comma,  della  legge  8  agosto 1972, n. 464
 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968,  n.  1115,  in
 materia  di  integrazione  salariale  e  di  trattamento  speciale di
 disoccupazione) e 8, secondo comma, della legge 5 novembre  1968,  n.
 1115  (Estensione,  in  favore dei lavoratori, degli interventi della
 Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro
 la disoccupazione e della Cassa assegni familiari  e  provvidenze  in
 favore  dei  lavoratori  anziani  licenziati), promosso con ordinanza
 emessa il 21 marzo 1991 dal Pretore di Busto Arsizio nel procedimento
 civile vertente tra Zoni Ester ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al  n.
 80  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati Giacomo Giordano, Gian Carlo Perone e Tiziano
 Treu per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'I.N.P.S. da
 Ester  Zoni  e  altri  lavoratori  beneficiari,  fino  al  1987,  del
 trattamento speciale di disoccupazione a seguito di licenziamento per
 cessazione dell'impresa datrice di  lavoro,  dichiarata  fallita  nel
 1977,  il  Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 marzo 1991,
 pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n.  1115,  e  4,
 primo  comma,  della  legge 8 agosto 1972, n. 464, nella parte in cui
 non prevede un sistema di adeguamento  del  trattamento  speciale  di
 disoccupazione  ai  miglioramenti  contrattuali  della  categoria  di
 appartenenza  o,  quanto  meno,  al  mutato  potere di acquisto della
 moneta.
    Secondo il giudice  remittente,  le  norme  impugnate,  in  quanto
 assumono  come  base  fissa  di  calcolo  del trattamento speciale di
 disoccupazione la retribuzione percepita dal  lavoratore  al  momento
 della  cessazione  del  rapporto  di lavoro, violano gli artt. 3 e 36
 Cost. per  la  disparita'  di  trattamento  che  cosi'  si  determina
 rispetto   ai   lavoratori   ammessi   al   trattamento  della  Cassa
 integrazione  guadagni,  commisurato  alla  retribuzione   che   loro
 spetterebbe  se  fossero  in  servizio,  nonostante  che i due regimi
 abbiano in comune, almeno per certi aspetti, presupposti e  funzione.
 Invero   la   Cassa  integrazione  guadagni  si  e'  progressivamente
 allontanata  dall'originario  fine  istituzionale  per  divenire,  in
 sostanza, una forma di tutela della disoccupazione.
    In ogni caso le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art.
 38, secondo comma, Cost., perche' non prevedono nemmeno un meccanismo
 di   adeguamento   monetario   della   prestazione   calcolata  sulla
 retribuzione spettante al momento della cessazione  del  rapporto  di
 lavoro, risalente nella specie al 1977.
    2.  - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'I.N.P.S.,
 chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  e  comunque
 non fondata.
    Ad  avviso dell'Istituto, l'ordinanza di rimessione sottovaluta le
 essenziali   differenze   intercorrenti   tra   il   trattamento   di
 integrazione  salariale  e il trattamento speciale di disoccupazione.
 L'uno presuppone la continuazione del rapporto di lavoro, che  rimane
 soltanto  sospeso, l'altro presuppone la cessazione del rapporto, con
 conseguente stato di disoccupazione del lavoratore. Ne' si puo'  dire
 che  il  legislatore  non  sia intervenuto per adeguare l'importo del
 trattamento speciale di disoccupazione. Con legge 29  febbraio  1980,
 n.  33,  l'importo  e'  stato  elevato  da due terzi a quattro quinti
 dell'ultima retribuzione, e inoltre si  e'  stabilito  che  l'importo
 massimo di lire 600.000 mensili e' annualmente incrementato in misura
 pari   all'ottanta   per   cento   dell'aumento   dell'indennita'  di
 contingenza maturato nell'anno precedente.
    Osserva infine l'I.N.P.S. che, se e' vero che  il  trattamento  in
 esame,  non  essendo indicizzato alla dinamica della retribuzione, e'
 soggetto  a  una  progressiva  diminuzione,  cio'  si  giustifica  in
 rapporto al prolungarsi della durata del trattamento medesimo.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   dello   Stato,   concludendo    per
 l'inammissibilita' o comunque per l'infondatezza della questione.
    Secondo  l'interveniente,  la  disparita' di disciplina denunziata
 nell'ordinanza  di  rimessione  e'  giustificata  dai  caratteri   di
 specialita'  e di transitorieta' del trattamento di disoccupazione di
 cui e' causa.
                        Considerato in diritto
    1. - Dal Pretore  di  Busto  Arsizio  e'  sollevata  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto degli artt. 8,
 secondo comma, della legge 5 novembre  1968,  n.  1115,  e  4,  primo
 comma,  della  legge  8  agosto 1972, n. 464 (entrambi abrogati dalla
 legge 23 luglio 1991, n. 223, rispettivamente artt. 16,  comma  4,  e
 22,  comma  9),  "nella  parte  in  cui  non  prevede  un  sistema di
 adeguamento del trattamento  speciale  di  disoccupazione  al  mutato
 potere di acquisto della moneta e ai miglioramenti contrattuali della
 categoria di appartenenza".
    Piu'  precisamente  le  norme  citate  sono  censurate  sotto  due
 profili: a) in riferimento agli artt.  3  e  36  Cost.,  perche'  non
 prevedono  l'agganciamento dell'indennita' speciale di disoccupazione
 alla dinamica salariale dei contratti collettivi; b)  in  riferimento
 all'art.  38  Cost.,  perche'  non  prevedono almeno un meccanismo di
 adeguamento dell'indennita' ai mutamenti del potere di acquisto della
 moneta.
    2. - La questione non e' fondata.
    Sotto il  primo  profilo,  il  giudice  remittente  muove  da  una
 premessa   erronea,   secondo   cui   il   trattamento   speciale  di
 disoccupazione regolato dalle  norme  in  esame  avrebbe  gli  stessi
 presupposti  e la medesima funzione del trattamento corrisposto dalla
 Cassa integrazione guadagni.  Ma  che  entrambi  gli  istituti  siano
 riconducibili   nel   quadro  degli  strumenti  di  lotta  contro  la
 disoccupazione non e' un argomento che possa superare  la  differenza
 essenziale  di  presupposti  e  di  funzione  che  li  distingue.  Il
 trattamento speciale di disoccupazione presuppone la  cessazione  del
 rapporto  di  lavoro  a  seguito  di licenziamento del prestatore per
 cessazione dell'attivita' produttiva in cui era  occupato,  e  ha  la
 funzione  di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi,
 poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita  nell'ultimo
 mese  di  occupazione.  Il  trattamento  di  integrazione  salariale,
 invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e  percio'
 e'  calcolato  sulla  retribuzione  in  corso,  avendo la funzione di
 sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di
 lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata
 alla prima, dell'ente gestore della Cassa.
    Pertanto, l'istituto della Cassa integrazione  guadagni  non  puo'
 fornire  un  termine utile di confronto ai fini dell'art. 3 Cost. Ne'
 il trattamento speciale di disoccupazione puo' essere  valutato  alla
 stregua  dell'art.  36  Cost., applicabile solo sul presupposto di un
 rapporto di lavoro in atto.
    3. - Sotto il secondo profilo va osservato anzitutto che,  secondo
 la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  l'art. 38 Cost. non esige che
 l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere
 di acquisto della moneta,  proceda  mediante  meccanismi  automatici.
 Esso  puo'  avvenire  anche  con interventi legislativi periodici, la
 scelta  dell'uno   o   dell'altro   metodo   essendo   rimessa   alla
 discrezionalita'   del   legislatore.   Nel   1980,   tre  anni  dopo
 l'ammissione   dei   ricorrenti   al    trattamento    speciale    di
 disoccupazione, e' intervenuta la legge 29 febbraio, n. 33, che ne ha
 elevato   l'importo   da  due  terzi  a  quattro  quinti  dell'ultima
 retribuzione, e inoltre  ha  agganciato  l'importo  massimo  di  lire
 600.000 agli incrementi annuali dell'indennita' di contingenza.
    E' vero che successivamente non ci sono stati altri interventi, ma
 occorre considerare, da un lato, che il legislatore deve tenere conto
 anche  delle  disponibilita' finanziarie della gestione assicurativa,
 dall'altro,  che  i  ricorrenti,  grazie  a  una  serie  di  proroghe
 consentite  dalla legge n. 464 del 1972, hanno fruito del trattamento
 speciale di disoccupazione, ben superiore  all'indennita'  ordinaria,
 per  dieci anni (dal 1977 al 1987), anziche' per la durata normale di
 centottanta  giorni.  Il  prolungarsi  del  beneficio  nel  tempo  ne
 determina e insieme giustifica la diminuzione di valore.
   Inoltre,  il  trattamento  speciale  di disoccupazione, nella parte
 eccedente l'indennita' ordinaria, si configurava come  un  intervento
 assistenziale  a  carico dello Stato (arg. ex art. 37, comma 3, lett.
 d, della legge 9 marzo  1989,  n.  88),  di  guisa  che  non  e'  qui
 invocabile il criterio dell'adeguatezza alle esigenze di vita proprio
 delle prestazioni previdenziali.