ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta delle
 successioni e sulle donazioni) promosso con ordinanza  emessa  il  26
 aprile  1991  dalla  Commissione  Tributaria di II grado di Roma, sul
 ricorso  proposto  da  Sabbatini  Giuseppa  contro l'Ufficio Registro
 Successioni di Roma iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 11, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Sabbatini Giuseppa nonche'  l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 giugno 1992 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che con ordinanza  del  26  aprile  1991  la  Commissione
 tributaria di secondo grado di Roma - adita da Sabbatini Giuseppa con
 ricorso  avverso  l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di
 successione  sul  valore  di  L.  200.000.000   dichiarato   per   la
 successione di Temperini Aldo apertasi il 30 agosto 1985, ricorso con
 cui  la  Sabatini  lamentava  la  mancata applicazione della legge 17
 dicembre 1986, n.  880  -  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  in  via  incidentale dell'art. 11 della cit. legge n.
 880 del 1986 nella parte in  cui  non  prevede  che  le  disposizioni
 contenute nella stessa legge siano applicabili anche alle successioni
 aperte  anteriormente  al  1› gennaio 1986 (rectius: 1› luglio 1986),
 relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della  legge
 medesima  (23 dicembre 1986), le relative controversie fossero ancora
 pendenti;
      che  la   Commissione   rimettente   denuncia   l'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  (art.  3 Cost.) in ragione della diversa
 disciplina applicabile alle successioni apertesi dopo  il  1›  luglio
 1986  (alle  quali  trova applicazione il piu' favorevole trattamento
 tributario previsto dalla legge n. 880/86) e a quelle apertesi  prima
 di  tale data per le quali e' prevista soltanto una riduzione del 30%
 dell'imponibile accertato;
      che altresi' - secondo il giudice  rimettente  -  risulterebbero
 violati  gli  artt. 53 e 97 Cost. (per violazione rispettivamente del
 principio della capacita'  contributiva  e  dell'imparzialita'  della
 Pubblica Amministrazione);
      che si e' costituita Sabatini Giuseppa chiedendo la declaratoria
 di  illegittimita' costituzionale della norma impugnata lamentando in
 particolare la mancata applicazione della piu' elevata  misura  della
 quota esente prevista dalla citata legge n. 880 del 1986;
      che  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei Ministri a
 mezzo dell'Avvocatura dello Stato sostenendo l'inammissibilita' della
 questione di costituzionalita' perche' e' mancata qualsiasi rettifica
 del   valore   dichiarato   (per   la   quale    potrebbe    rilevare
 l'applicabilita' o meno del criterio della tassazione automatica);
    Considerato  che la questione, nei termini in cui risulta proposta
 dall'ordinanza  di  rimessione,  fa   riferimento   unicamente   alla
 "valutazione"  del  cespite  ed  in  specie al "sistema di tassazione
 automatica" introdotto  anche  per  le  successioni  dalla  legge  17
 dicembre 1986 n. 880, sicche' non puo' prendersi in considerazione la
 diversa questione, rappresentata dalla parte privata nella memoria di
 costituzione,  relativa  alla  maggior  somma dichiarata esente dalla
 citata legge rispetto a quella prevista dalla normativa precedente;
      che peraltro il comma 1- bis dell'art. 11 legge 17 dicembre 1986
 n. 880 (aggiunto dall'art. 12, comma 3- ter, decreto-legge  14  marzo
 1988  n.  70  convertito  in  legge  13  maggio 1988 n. 154) dichiara
 applicabile  il  sistema  di   tassazione   automatica   anche   alle
 successioni apertesi anteriormente al 1› luglio 1986 e quindi anche a
 quella di cui e' causa;
      che la questione proposta alla Corte nei termini sopra precisati
 e' quindi manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;