ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta delle successioni e sulle donazioni) promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dalla Commissione Tributaria di II grado di Roma, sul ricorso proposto da Sabbatini Giuseppa contro l'Ufficio Registro Successioni di Roma iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Sabbatini Giuseppa nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 26 aprile 1991 la Commissione tributaria di secondo grado di Roma - adita da Sabbatini Giuseppa con ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione sul valore di L. 200.000.000 dichiarato per la successione di Temperini Aldo apertasi il 30 agosto 1985, ricorso con cui la Sabatini lamentava la mancata applicazione della legge 17 dicembre 1986, n. 880 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della cit. legge n. 880 del 1986 nella parte in cui non prevede che le disposizioni contenute nella stessa legge siano applicabili anche alle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986 (rectius: 1 luglio 1986), relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima (23 dicembre 1986), le relative controversie fossero ancora pendenti; che la Commissione rimettente denuncia l'ingiustificata disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) in ragione della diversa disciplina applicabile alle successioni apertesi dopo il 1 luglio 1986 (alle quali trova applicazione il piu' favorevole trattamento tributario previsto dalla legge n. 880/86) e a quelle apertesi prima di tale data per le quali e' prevista soltanto una riduzione del 30% dell'imponibile accertato; che altresi' - secondo il giudice rimettente - risulterebbero violati gli artt. 53 e 97 Cost. (per violazione rispettivamente del principio della capacita' contributiva e dell'imparzialita' della Pubblica Amministrazione); che si e' costituita Sabatini Giuseppa chiedendo la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata lamentando in particolare la mancata applicazione della piu' elevata misura della quota esente prevista dalla citata legge n. 880 del 1986; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura dello Stato sostenendo l'inammissibilita' della questione di costituzionalita' perche' e' mancata qualsiasi rettifica del valore dichiarato (per la quale potrebbe rilevare l'applicabilita' o meno del criterio della tassazione automatica); Considerato che la questione, nei termini in cui risulta proposta dall'ordinanza di rimessione, fa riferimento unicamente alla "valutazione" del cespite ed in specie al "sistema di tassazione automatica" introdotto anche per le successioni dalla legge 17 dicembre 1986 n. 880, sicche' non puo' prendersi in considerazione la diversa questione, rappresentata dalla parte privata nella memoria di costituzione, relativa alla maggior somma dichiarata esente dalla citata legge rispetto a quella prevista dalla normativa precedente; che peraltro il comma 1- bis dell'art. 11 legge 17 dicembre 1986 n. 880 (aggiunto dall'art. 12, comma 3- ter, decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988 n. 154) dichiara applicabile il sistema di tassazione automatica anche alle successioni apertesi anteriormente al 1 luglio 1986 e quindi anche a quella di cui e' causa; che la questione proposta alla Corte nei termini sopra precisati e' quindi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;