ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
 n. 1, della legge 21 febbrario 1980, n. 28 (Delega al governo per  il
 riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
 formazione  per  la  sperimentazione  organizzativa  e  didattica)  e
 dell'art.  50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
 della docenza universitaria, relativa fascia  di  formazione  nonche'
 sperimentazione  organizzativa  e  didattica), promosso con ordinanza
 emessa il 29 novembre 1991  dal  Consiglio  di  Stato  -  Sezione  VI
 giurisdizionale  sul  ricorso  proposto  da  Greco Giuseppe contro il
 Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica,
 iscritta al n. 139 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 1› luglio 1992 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
                           Ritenuto in fatto
    1.1. - L'avvocato Giuseppe Greco, dall'anno  accademico  1985-1986
 incaricato,  con  contratto  di diritto privato, dell'insegnamento di
 Diritto amministrativo nell'ambito del corso  di  laurea  in  Scienze
 politiche   dell'Universita'   degli   studi   di  Chieti,  ai  sensi
 dell'articolo 100, lettera d), del d.P.R. 11  luglio  1980,  n.  382,
 chiedeva,  con  ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale
 del Lazio, l'annullamento del decreto del ministro dell'Universita' e
 della Ricerca scientifica e  tecnologica,  con  il  quale  era  stata
 indetta  la  terza  tornata  dei  giudizi  di  idoneita' a professore
 associato. Tale  decreto,  infatti,  non  aveva  contemplato,  tra  i
 soggetti  ammessi  a  parteciparvi, quelli ricompresi nella categoria
 dei professori  incaricati  con  almeno  un  triennio  d'insegnamento
 impartito in data successiva al 14 marzo 1981.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  rigettava il
 ricorso con sentenza n. 1636 del 27 ottobre 1990, ritenendo tassativa
 l'elencazione delle categorie indicate nell'articolo 50 del d.P.R. 11
 luglio 1980,  n.  382,  e  rilevando  la  non  assimilabilita'  della
 posizione   ricoperta   dall'interessato   a  quella  dei  professori
 incaricati stabilizzati, in difetto del presupposto logico costituito
 dall'esigenza di sistemare  le  situazioni  di  precariato  esistenti
 all'atto di riordino della docenza universitaria.
    L'interessato  proponeva  appello  avverso  la  decisione di primo
 grado sostenendolo con due  motivi  di  gravame.  Con  il  primo,  si
 affermava l'insussistenza di qualsiasi limitazione circa le categorie
 da  ammettere  ai giudizi d'idoneita' e si chiedeva la partecipazione
 dell'appellante  sulla  base  della  pronuncianda  sentenza;  con  il
 secondo  si  deduceva  l'incostituzionalita' di tale limitazione, ove
 ritenuta sussistente (combinato  disposto  dagli  articoli  5,  terzo
 comma,  n.  1,  della  legge  21  febbraio 1980, n. 28; 50, n. 1, del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; della legge 9 dicembre 1985, n.  705),
 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
    2.1 - Rigettato il primo motivo con sentenza n. 40 del 29 novembre
 1992,  il  Consiglio  di Stato, in accoglimento del secondo motivo di
 gravame, ha sollevato, con ordinanza in pari data,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, degli artt. 5,  terzo  comma,  n.  1,  della  legge  21
 febbraio  1980,  n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
 nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei
 giudizi di idoneita' a professore di ruolo, fascia  degli  associati,
 di  coloro  i  quali  abbiano  maturato  un  triennio  di incarico di
 insegnamento in facolta' o corsi  di  laurea  di  nuova  istituzione,
 attribuiti  ai  sensi dell'art.   100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382,  successivamente  alla  scadenza  dei  termini  per  la
 partecipazione  fissati  dal  bando  relativo  alla prima tornata dei
 giudizi di idoneita'  alla  menzionata  categoria  di  professore  di
 ruolo, fascia degli associati, avvenuta il 13 aprile 1981.
    Ha  ricordato  la  Corte  remittente  che  l'art. 5 della legge 21
 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per  il  riordinamento  della
 docenza   universitaria  e  relativa  fascia  di  formazione  per  la
 sperimentazione organizzativa e didattica) e, sulla sua scia,  l'art.
 50  del  d.P.R.  11  luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
 organizzativa   e   didattica),   avevano  dettato  disposizioni  per
 l'inquadramento  di  specifiche  categorie  di  soggetti   esplicanti
 attivita'  universitarie.  Tra  queste,  avevano  inserito quella dei
 professori incaricati stabilizzati di cui  all'art.  4  del  decreto-
 legge  1›  ottobre  del  1973,  n.  580;  quella degli incaricati, in
 servizio nell'anno accademico 1978 - 1979, che  avessero  maturato  o
 maturassero (in anni accademici successivi) tre anni di anzianita' di
 insegnamento;  quella dei professori incaricati a titolo gratuito che
 si   avvalessero   eventualmente   del   periodo   necessario    alla
 stabilizzazione  (di  cui  al predetto decreto-legge n. 580 del 1973)
 certificato   dal   rettore   dell'universita'   o   dal    direttore
 dell'istituto e documentato da atti ufficiali della facolta'.
    Per  le  categorie  ammesse  erano  state previste due tornate del
 giudizio di idoneita' da indirsi entro novanta giorni dalla  data  di
 entrata  in  vigore  del  decreto-delegato,  la prima, ed entro il 30
 dicembre 1982, la seconda: art. 52, terzo comma, d.P.R.  n.  382  del
 1980.
    Per  coloro  il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneita'
 maturava, invece,  successivamente  alla  prima  tornata,  era  stato
 disposto  lo  svolgimento  di una terza tornata a loro esclusivamente
 riservata, che avrebbe dovuto essere indetta  entro  il  31  dicembre
 1983  (e, cioe', a distanza di poco piu' di tre anni dalla entrata in
 vigore della normativa delegata).
    Il  sistema  di  termini  prefissato con il d.P.R. n. 382 del 1980
 tendeva, dunque, ad assicurare un veloce assorbimento del  precariato
 esistente,  in  un lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o
 il formarsi di ulteriori posizioni di precariato.
    Ad avviso della Corte remittente, le tre tornate non sarebbero tra
 loro omogenee. In particolare, la terza di  esse  avrebbe  avuto  una
 configurazione  peculiare.  Si  tratterebbe  infatti  di  una  vera e
 propria tornata di chiusura del sistema "riservata a  coloro  che  il
 diritto  avrebbero  maturato  in  tempo successivo alla prima" (Corte
 costituzionale, sent. n. 93 del 1991). Si' che ne  conseguirebbe  che
 il  ritardo  nello  svolgimento  della  terza  tornata dei giudizi di
 idoneita' avrebbe  comportato,  in  una  oggettiva  violazione  delle
 finalita'   proprie   della   legge   (la   pronta  eliminazione  del
 precariato), il protrarsi  di  ulteriori  situazioni  precarie  e  la
 nascita del diritto di partecipare al concorso anche per tutti coloro
 i  quali  maturino  i  requisiti  di  partecipazione  in  un  momento
 successivo, nonche' il sorgere  di  nuove  situazioni  di  precariato
 degne  di  tutela.  La  violazione  del  termine  per indire la terza
 tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  avrebbe  insomma  come   logica
 conseguenza,  da  un  lato,  il  mancato  assorbimento del precariato
 esistente e, da un altro, la produzione di nuove forme di precariato.
    2.2 - Tale situazione, osserva il Consiglio di Stato,  si  sarebbe
 venuta  a  creare  con  il decreto del 4 luglio 1989, con il quale il
 ministro dell' Universita' e della Ricerca scientifica e  tecnologica
 ha  indetto,  a  distanza  di  quasi  sei  anni  dal limite temporale
 stabilito, la terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore  di
 ruolo,  fascia degli associati. In tale periodo si sarebbero formate,
 e consolidate,  ulteriori  situazioni  di  precariato,  quale  quella
 dell'appellante,  idonea  ad  essere  presa  in  considerazione; e il
 ricorrente ha svolto sei anni di insegnamento universitario ai  sensi
 dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del 1980.
    L'art.  100  predetto  contiene una norma volta a disciplinare, in
 via transitoria, il conferimento degli insegnamenti  ufficiali  delle
 facolta'  di nuova istituzione o dei nuovi corsi di laurea, in attesa
 della loro entrata a regime. La lettera d) dell'art. 100, infatti, ha
 stabilito che, ove non sia possibile procedere all'attivazione  degli
 insegnamenti necessari per i singoli anni di corso, gli stessi vadano
 attribuiti   "mediante   contratti   di   diritto   privato  a  tempo
 determinato, secondo le modalita' di cui  al  precedente  art.  25  e
 previo nulla-osta del Ministro".
    Ad  avviso  del Consiglio di Stato, i contratti di cui all'art. 25
 del d.P.R. n.  382  del  1980  sarebbero,  nella  previsione  di  cui
 all'art.  100 dello stesso testo normativo, soltanto lo strumento per
 l'attribuzione, in via temporanea e provvisoria,  degli  insegnamenti
 ufficiali   della   facolta'.   Il   riferimento  all'art.  25,  poi,
 comporterebbe la rinnovabilita' nel tempo  dell'incarico  per  almeno
 due  volte  nel  quinquennio,  nella  medesima universita', ma con la
 possibilita' di ulteriori, specifiche deroghe da parte del  ministro.
 Senza  dire  della  possibilita' che in altre universita' (purche' di
 nuova istituzione) vengano conferiti ulteriori incarichi.
    La posizione del docente ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382
 del 1980 appare dunque suscettibile di protrarsi nel tempo.
    2.3.  -  Pur differente nella sua genesi storica, la sopraindicata
 figura di docente sarebbe non dissimile da quella degli incaricati di
 cui agli artt. 5 della legge n. 28 del 1980 e 50 del  d.P.R.  n.  382
 del 1980. Le due figure, infatti, avrebbero in comune la medesima ra-
 tio,  vale a dire la necessita' di sopperire alle esigenze didattiche
 nelle facolta' universitarie. Similari sarebbero anche  i  meccanismi
 procedimentali di nomina, pur nella novita' dello strumento giuridico
 utilizzato nell'ambito della riforma (attribuzione degli insegnamenti
 con  contratti  di diritto privato).   Anche in tale nuovo ambito, al
 fine  di  attribuire  gli  incarichi  di  insegnamento,  opererebbero
 infatti  gli  stessi  organi  chiamati  ad  intervenire  nel  sistema
 previgente  e  con  le  stesse   garanzie   di   accertamento   della
 qualificazione professionale dei candidati.
    Nel  sistema  previgente alla riforma si perveniva al conferimento
 degli incarichi mediante una proposta  deliberata  dal  Consiglio  di
 facolta',  approvata  dal  Senato accademico, sottoposta al controllo
 ministeriale e formalizzata con provvedimento del Rettore. Nel  nuovo
 sistema gli incarichi di insegnamento ex art. 100, lettera d), d.P.R.
 382  del 1980 vengono conferiti mediante deliberazione motivata della
 Facolta',  previo  nulla-osta  del  Ministro,  con  l'intervento  del
 Rettore,  che  e'  chiamato alla stipula del contratto con il docente
 avente comprovata alta  qualificazione  scientifica  o  professionale
 (combinato disposto dagli artt. 25 e 100 del d.P.R. n. 382 del 1980).
    Anche   lo   status   dei   due   tipi   di   docenti   incaricati
 dell'insegnamento sarebbe  sostanzialmente  analogo.  I  docenti  del
 d.P.R.   n.   382  del  1980,  al  pari  dei  professori  incaricati,
 rientrerebbero nel novero  dei  "professori  ufficiali"  e  farebbero
 parte  del Consiglio di facolta', del Consiglio di dipartimento e del
 Consiglio di istituto (artt. 84 e 88 del citato d.P.R.    n.  382)  e
 svolgerebbero  la  medesima  attivita',  volta alla realizzazione dei
 fini istituzionali dell'universita'.
    Ne' appare come particolarmente rilevante  la  circostanza  che  i
 docenti  di  cui all'art. 100 teste' menzionato non appartengono a un
 vero e proprio ruolo.  La  pronuncia  n.  89  del  1986  della  Corte
 costituzionale  avrebbe  infatti  svalutato l'appartenenza a un ruolo
 quale circostanza determinante per l'ammissione di  talune  categorie
 di  soggetti  ai  giudizi  di  idoneita',  atteso che sia la legge di
 delega sia il decreto delegato  avrebbero  previsto  l'ammissione  ai
 cennati  giudizi anche di personale non di ruolo, come ad esempio per
 talune figure di professore incaricato.
    Del resto, i professori incaricati a titolo gratuito, pure ammessi
 ai giudizi  di  idoneita'  sulla  base  della  legge  e  del  decreto
 delegato,   non  parrebbero  costituire  una  categoria  maggiormente
 meritevole rispetto a quella dei professori a contratto  nominati  ai
 sensi dell'art. 100 del d.P.R. predetto.
    2.4.   -  La  tassativita'  dell'elencazione  delle  categorie  di
 soggetti chiamati a partecipare, ai sensi degli art. 5 della legge n.
 28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382 del 1980,  ribadita  espressamente
 dalla  legge  9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni
 ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
 1980,  n.  382),  e'  stata piu' volte sottolineata anche dalla Corte
 costituzionale. La partecipazione del ricorrente al cennato  giudizio
 di  idoneita'  non  sarebbe  pertanto  possibile se non attraverso la
 declaratoria di illegittimita' costituzionale delle  norme  di  legge
 che ostacolano la partecipazione dell'intera categoria dei professori
 a  contratto ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980. Tali
 norme, ad  avviso  del  Consiglio  di  Stato  remittente,  andrebbero
 individuate  in  quelle  contenute  nei soli articoli 5, terzo comma,
 n.1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1,  del  d.P.R.  11
 luglio  1980,  n.  382,  e non invece anche nell'art. 9 della legge 9
 dicembre 1985, n. 705, che pure e' stato denunciato  dall'appellante,
 in quanto quella disposizione, interpretando autenticamente l'art. 50
 predetto  con  una  dichiarazione di tassativita', sarebbe superfluo,
 giusto quanto avrebbe gia' stabilito la Corte costituzionale  con  la
 sent.  n. 89 del 1986. L'impugnativa di tale disposizione non sarebbe
 percio' rilevante.
    Sarebbero viceversa rilevanti gli articoli gia' indicati,  poiche'
 una  pronuncia  additiva della Corte costituzionale che rimuovesse il
 limite  legale  nascente  dal  carattere  tassativo  dell'elencazione
 contenuta  in  quelle  disposizioni,  con  riferimento esclusivo alla
 categoria dei docenti ex art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382  del
 1980, condurrebbe a un risultato utile per l'interessato.
    2.5.  - La questione, cosi' delimitata, sarebbe non manifestamente
 infondata in relazione ai parametri disegnati  dagli  artt.  3  e  97
 della Costituzione.
    In  relazione al primo dei due, anzi, la fondatezza si paleserebbe
 dal confronto (gia'  illustrato)  con  la  categoria  dei  professori
 incaricati,  la  quale  ha invece trovato il suo riconoscimento nelle
 norme impugnate. Il limite  temporale,  costituito  dal  triennio  di
 insegnamento a decorrere da una data non posteriore al 13 aprile 1981
 (e,  cioe',  dalla  scadenza  dei  termini per la presentazione delle
 domande di partecipazione alla prima tornata di giudizio di idoneita'
 a  professore  associato),   non   sembra   disposizione   razionale,
 considerato  lo slittamento del tempo del decreto ministeriale per la
 terza tornata dei giudizi di idoneita'.
    In relazione al secondo  parametro,  il  contrasto  emergerebbe  a
 causa   della   impossibilita'   di   utilizzare   la  qualificata  e
 sperimentata  esperienza  didattica  di  questa  fascia  di   docenti
 incaricati  ai  sensi  dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. piu' volte
 citato.
    3. - E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
 mezzo  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato che ha concluso per la
 inammissibilita'  o  la  manifesta   infondatezza   della   sollevata
 questione d'incostituzionalita'.
    Ha  premesso,  l'Avvocatura, che il d.P.R. n. 382 del 1980 mirava,
 esclusivamente, a porre fine alle situazioni di precariato  esistenti
 nell'ambito  della  docenza  universitaria.  Tra  gli aventi titolo a
 partecipare ai  giudizi  di  idoneita'  erano  compresi,  oltre  agli
 incaricati  stabilizzati (che pertanto avevano diritto a conservare a
 tempo indeterminato l'incarico) e i titolari di  incarichi  nell'anno
 accademico   1978  -  1979,  che  avevano  maturato  un  triennio  di
 insegnamento ai sensi della legge 19  febbraio  1979,  n.  54,  anche
 coloro  che,  a  seguito  della legge 6 ottobre 1982, n. 724, avevano
 ottenuto l'incarico per la prima volta nel corso dell'anno accademico
 1979-1980 e che, pertanto, erano in servizio alla data di entrata  in
 vigore del d.P.R. n. 382 del 1980.
    Per  nulla  assimilabile  a  queste  categorie sarebbe, dunque, la
 posizione dei contrattisti di diritto privato cui e'  consentito,  in
 via  eccezionale, la copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea
 di nuova istituzione (nel caso in cui non sia possibile  adottare  le
 altre  soluzioni  prospettate  nelle lettere a), b), c), dello stesso
 articolo 100). La situazione giuridica di costoro difetterebbe  della
 necessaria  preesistenza alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
 382 del 1980.
    Del resto, la possibilita' di partecipare  a  una  doppia  tornata
 concorsuale  non  sarebbe  possibile,  in  questo caso, atteso che la
 terza tornata consiste, essa stessa,  in  una  prova  d'appello  (per
 coloro   i   quali   abbiano   maturato   il   titolo   partecipativo
 successivamente alla prima ed abbiano potuto quindi partecipare  alla
 seconda tornata con risultato negativo) e, per consentirla ai docenti
 a  contratto, si dovrebbe ipotizzare una quarta tornata, peraltro non
 prevista dalla legge.
    Tutti gli incarichi di docenza rilevanti ai fini del  giudizio  di
 idoneita' avrebbero dovuto essere conferiti, insomma, prima dell'anno
 accademico  1979-1980  (cosi'  per  gli  stabilizzati,  cosi' per gli
 stabilizzandi). Unica eccezione, la deroga legislativa imposta  dalla
 legge  6  ottobre  1982, n. 724, (art. 20) riferibile agli assistenti
 universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze.
    Per altre categorie (assistenti e tecnici laureati) il legislatore
 avrebbe richiesto la sussistenza della qualifica al 1›  agosto  1980.
 In particolare, per gli assistenti universitari si sarebbe consentita
 la  partecipazione  anche  a coloro che avevano il concorso in via di
 definizione al 1› agosto 1980 (e comunque si trattava  di  assistenti
 universitari  del  ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto
 legge 1› ottobre 1973, n. 580,  e  cioe'  di  personale  in  servizio
 assunto  con  pubblico  concorso);  per i tecnici laureati si sarebbe
 pretesa l'assunzione a mezzo pubblico  concorso,  e  il  servizio  in
 ruolo al 1› agosto 1980.
    La   terza   tornata  sarebbe  stata  prevista  per  le  eccezioni
 introdotte con la predetta legge n. 604 del 1982 e  con  la  legge  6
 ottobre  1982, n. 724 (che ha consentito la partecipazione ai giudizi
 di idoneita' anche  ai  professori  incaricati  nell'anno  accademico
 1979-1980).
    L'ampliamento  delle  categorie  determinate dalle decisioni della
 Corte costituzionale n. 397 del 1989  e  n.  89  del  1986  avrebbero
 comportato   l'ammissione  alla  prima  e  alla  seconda  tornata  di
 idoneita', non certo alla terza,  avendo  essa  riguardato  categorie
 aventi titolo abilitativo previsto dal d.P.R. 382 del 1980 e, quindi,
 gia' temporalmente fissato.
    Con  la  sentenza  n.  93  del  1991  la Corte costituzionale, pur
 dilatando il limite temporale, peraltro nel corpo della  motivazione,
 non  avrebbe  comunque  posto in discussione, rispetto all'entrata in
 vigore della riforma, la preesistenza dell'inizio del rapporto.
    L'Avvocatura,   tanto   premesso,   ha    innanzitutto    eccepito
 l'inammisibilita'  della  questione,  atteso  che  non  sarebbe stata
 dedotta l'incostituzionalita' delle leggi n. 724 del 1982 e  604  del
 1982  (art.  20) che hanno consentito l'ammissione alla terza tornata
 in via di eccezione. Non prospettata con questo petitum, la questione
 sarebbe dunque priva di rilevanza.
    Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, poiche' il d.P.R.
 n. 382 del 1980 avrebbe  espressamente  vietato  il  conferimento  di
 incarichi  di docenza (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980) e,
 dunque,  al  momento  della  entrata  in  vigore  della  riforma   la
 categoria, che si duole dell'esclusione dei giudizi di idoneita', non
 era  ancora  nata  e,  certamente,  non  avrebbe  quei  requisiti  di
 omogeneita' con le situazioni valorizzate dalla riforma  stessa.  Ne'
 sulla  questione  potrebbe  riverberare i suoi effetti la circostanza
 che la terza tornata dei giudizi di idoneita' sia stata indetta  solo
 nel  corso  del  1989, anziche' entro il 31 dicembre 1983, poiche' la
 funzione di tale tornata sarebbe quella di portare a  conclusione  il
 riassorbimento  del  precariato  esistente  al  momento di emanazione
 delle citate norme e non gia'  quella  di  costituire  una  sorta  di
 valvola  di  sicurezza  generale  capace di fornire protezione a ogni
 forma di precariato.
    Solo un nuovo intervento legislativo, insomma, potrebbe dar  corpo
 alle aspettative del ricorrente.
                        Considerato in diritto
   1. - Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97
 della  Costituzione, della legittimita' costituzionale degli artt. 5,
 terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50,  n.  1,
 del  d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono
 l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore
 di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano  maturato
 un triennio di incarico di insegnamento in facolta' o corsi di laurea
 di nuova istituzione attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), del
 d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382, successivamente alla scadenza dei
 termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla  prima
 tornata dei giudizi di idoneita' avvenuta il 13 aprile 1981.
    2.1.  -  L'Avvocatura  dello  Stato ha eccepito l'inammissibilita'
 della questione, per difetto di rilevanza, poiche'  il  Consiglio  di
 Stato,  nel  rimetterla  avanti  a  questa Corte, non avrebbe dedotto
 l'incostituzionalita' delle leggi n. 604 e 724 del 1982  nelle  parti
 in   cui  consentono  l'ammissione  alla  terza  tornata  in  via  di
 eccezione. Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata.
    L'esame dell'eccezione sollevata, cosi' come  l'eventuale  analisi
 del  merito della questione, esigono una premessa capace di dar conto
 dell'intero quadro legislativo all'interno del quale si e'  mossa  la
 Corte remittente.
    2.2.  -  La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente la delega al
 Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e il d.P.R.
 11 luglio  1980,  n.  382,  che  su  quella  base  ne  e'  scaturito,
 costituiscono  un  unico corpo normativo chiaramente finalizzato alla
 sistemazione del precariato  esistente  nelle  universita'  in  epoca
 antecedente alla loro entrata in vigore. Significativamente l'art. 3,
 quinto  comma, della legge n. 28 del 1980 chiudeva ogni possibile via
 di accesso e stabiliva il principio generale secondo cui "a decorrere
 dalla entrata in  vigore  della  legge"  non  potevano  piu'  "essere
 conferiti incarichi di insegnamento".
    Una volta sbarrata la strada a nuove possibili accessi, la riforma
 (con  l'art.  50  del  d.P.R.  n. 382 del 1980) ha elencato le figure
 professionali che, nella  sua  prima  applicazione,  potevano  essere
 inquadrate  nel  ruolo  dei  professori  associati  e, fra queste, ha
 incluso le varie categorie di professori incaricati,  gli  assistenti
 universitari  del  ruolo  ad esaurimento, i tecnici laureati ed altre
 figure particolari, mentre con  l'art.  52  dello  stesso  d.P.R.  ha
 disciplinato  la  procedura  per  il  conseguimento  del  giudizio di
 idoneita',  stabilendo  che,  sulla base dei raggruppamenti di disci-
 pline, dovessero indirsi tre tornate di  giudizi:  una  prima,  entro
 novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto; una seconda, entro
 il  31  dicembre  1982;  una terza, infine, entro il 31 dicembre 1983
 riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare  al
 giudizio di idoneita' solo in seguito alla prima tornata.
    Successivamente,  una  legge  del  6  ottobre  1982, la n. 724, ha
 esteso ai  professori  incaricati  nell'anno  1979-80  il  diritto  a
 partecipare  alla  seconda  e terza tornata dei giudizi di idoneita'.
 Inoltre, l'art. 20 della legge 25 agosto 1982,
 n. 604, aveva eccezionalmente assicurato agli assistenti universitari
 di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto  universitario
 europeo  di  Firenze  la possibilita' di ottenere l'inquadramento nel
 ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, previo  il
 giudizio  di  idoneita' di cui agli artt. 50-53 del d.P.R. n. 382 del
 1980.
    Infine, la legge 9 dicembre 1985, n. 705,  ha  dato,  all'art.  9,
 un'interpretazione  autentica  del  controverso art. 50 del d.P.R. n.
 382 del 1980, fornendo  assicurazioni  circa  la  tassativita'  delle
 categorie  da  ammettere  ai  giudizi  di idoneita' e stabilendo come
 condizione necessaria  che  gli  appartenenti  a  quelle  fossero  in
 possesso  dei  requisiti temporali anche per partecipare alla seconda
 tornata dei giudizi idoneativi.
    2.3. - L'Avvocatura generale asserisce che la mancata  impugnativa
 delle  norme  derogatorie  del regime generale relativo ai giudizi di
 idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori universitari,  fascia
 degli  associati,  e  in  ispecie dell'art. 20 della legge n. 604 del
 1982,   relativa   agli   assistenti    universitari    dell'Istituto
 universitario  europeo  di  Firenze,  pregiudichi  la  rilevanza  del
 presente giudizio.
    L'eccezione e' infondata.
    Il   ricorrente,   nel   gravare   la   sentenza   del   Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio ha esposto, infatti, due motivi di
 doglianza:  da un lato, affermando l'insussistenza di una limitazione
 al suo diritto di partecipazione attuale al giudizio di idoneita'  e,
 da   un   altro,  deducendo  in  linea  subordinata  che,  ove  detta
 limitazione  fosse  stata  ritenuta  sussistente,  sarebbe  stata  in
 contrasto,  certamente,  con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non
 v'era, dunque, necessita' di  aggredire  altre  norme  di  legge  per
 assicurare   l'ammissibilita'   dell'odierno  giudizio,  atteso  che,
 aderendo  all'itinerario   logico   giuridico   dell'appellante,   il
 Consiglio  di  Stato  ha  esaminato, rigettandolo, il primo motivo e,
 affermando  l'esistenza  della   lamentata   limitazione   (combinato
 disposto  dagli  artt.  5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio
 1980, n. 28 e 50, n. 1, del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382),  ha
 aderito  al  secondo ragionamento, cosi' dubitando della legittimita'
 costituzionale delle norme denunciate.
    La rilevanza della questione risiede, dunque, nel fatto che, se il
 complesso  normativo  sottoposto  all'esame  della  Corte  fosse   in
 contrasto  con i parametri costituzionali indicati, indubbiamente, si
 garantirebbe al ricorrente, con sentenza additiva, la possibilita' di
 accedere all'indicato giudizio di idoneita'.
    3.1. - Nel merito la questione e' infondata.
    Le  norme  impugnate,  infatti,  sono chiaramente finalizzate alla
 sistemazione del precariato esistente nelle universita' italiane  con
 riferimento  a  un preciso periodo temporale, antecedente all'entrata
 in vigore di quelle stesse norme. L'elencazione delle categorie degli
 aventi titolo, contenuta nell'art. 50 del d.P.R.  n.  382  del  1980,
 ritenuta  tassativa  dall'art.  9  della  legge  n.  705 del 1985, fa
 riferimento a figure professionali gia' radicatesi nell'universita' e
 in ordine alle quali il legislatore aveva, contestualmente, stabilito
 il  principio  di  non  conferimento  di   ulteriori   incarichi   di
 insegnamento  (art.  3, quinto comma, legge n. 28 del 1980). Tanto e'
 vero che s'era potuto ampliare il novero della categoria degli aventi
 titolo soltanto attraverso disposizioni legislative, una delle  quali
 facente  riferimento  a  figure  professionali con incarico conferito
 nell'anno accademico 1979-1980 (in qualche  modo,  dunque,  anch'esse
 incardinatesi  nelle  universita' in un momento logicamente anteriore
 all'entrata in vigore della riforma), e l'altra (quella relativa agli
 assistenti   dell'Istituto   universitario   europeo   di    Firenze)
 costituente  una  vera  e propria eccezione, non sottoposta all'esame
 della Corte, rispetto al predetto principio di tassativita'.
    Il rapporto tra il  ricorrente  e  l'universita'  degli  studi  di
 Chieti  si  e'  invece instaurato solo a partire dall'anno accademico
 1985-1986, attraverso un contratto d'insegnamento conferito ai  sensi
 dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. 382 del 1980.
    L'esclusione  dai  giudizi  di  idoneita'  a  professore di ruolo,
 fascia degli  associati,  di  coloro  i  quali  abbiano  maturato  un
 triennio  di  incarico  di  insegnamento in facolta' o corsi di nuova
 istituzione, attribuito ai  sensi  dell'art.  100,  lettera  d),  del
 d.P.R.  piu'  volte citato, non e' percio' in contrasto con l'intento
 perseguito dal legislatore di  dare  sistemazione  nelle  universita'
 alle  categorie  professionali precarie preesistenti alla riforma: il
 che non appare irragionevole, e  neppure  arbitrario,  rispetto  alla
 finalita'  perseguita.  Al  contrario,  la scelta e' coerente, specie
 considerando che il legislatore non  ha  inteso  discostarsi  da  una
 linea di condotta sufficientemente chiara ed univoca.
    3.2.  -  In  questo  quadro,  appare  ininfluente  la  circostanza
 fattuale circa il  ritardato  inizio  dell'espletamento  della  terza
 tornata  dei giudizi di idoneita' a professore di ruolo, fascia degli
 associati, avvenuto solo nel corso  del  1989  (decreto  ministeriale
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1›
 agosto 1989, n. 58- bis) in luogo del 1983, secondo la previsione del
 quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 382 del 1980 (che programmava
 la scadenza, al massimo, entro il  31  dicembre  di  quell'anno),  in
 quanto  anche  per  i partecipanti alla terza tornata deve intendersi
 come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda  tornata
 in  ordine  al possesso del titolo di partecipazione. Il quinto comma
 dell'art.  52  del  citato  d.P.R.  deve   leggersi,   infatti,   non
 disgiuntamente  dal nono e dal decimo comma, dove si stabilisce che i
 partecipanti "al giudizio di  idoneita'  successivamente  alla  prima
 tornata  ..  partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata".
 "In caso di esito negativo il giudizio  puo'  essere  ripetuto  nella
 terza tornata".
    E' di tutta evidenza che alla terza tornata dei giudizi idoneativi
 possono  partecipare  solo  coloro  che,  pur possedendo il titolo al
 momento in cui fu indetta la seconda tornata, non abbiano  conseguito
 in questa l'idoneita'.
    3.3.  - Senza aggiungere, poi, che il ricorrente, come si e' detto
 titolare di un rapporto  contrattuale  di  diritto  privato,  lamenta
 l'ingiustificata disparita' di trattamento facendo riferimento, quale
 tertium comparationis, a figure professionali di sicuro inquadramento
 pubblicistico,  quali  sono  le  categorie  elencate nell'art. 50 del
 d.P.R. n. 382 del 1980,  ben  lontane  rispetto  alla  categoria  dei
 docenti  a contratto cui egli appartiene. Non e' infatti chi non veda
 come la durata, di norma annuale, e la funzione, meramente suppletiva
 (in raffronto alle figure che preferenzialmente devono essere  tenute
 in  considerazione  per  il conferimento degli incarichi) assolta dal
 contratto ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980, imprima
 alla nuova figura una diversita' strutturale  rispetto  alle  vecchie
 forme  di  precariato  che, sole, la riforma ha voluto sistemare. Ne'
 appare corretto qualificare tali nuovi incarichi come forme nuove  di
 precariato,  vuoi per la predetta durata temporale del rapporto, vuoi
 per la selezione dei docenti fra quelle categorie extra-universitarie
 cui fa riferimento l'art. 2 del d.P.R. n. 382 del 1980.