ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, primo e
 secondo  comma,  della  legge  4  luglio  1959,  n.  463  (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro  familiari)  promosso   con
 ordinanza  emessa  il  1›  aprile  1992  dal  Pretore  di Bologna nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Ottani  Angelo,  ed   altri,   e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  385  del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  1›  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio  civile  promosso  contro  l'INPS  da
 Angelo  Ottani  congiuntamente  con i suoi nipoti ex fratre Alberto e
 Stefano  Ottani  per  fare  accertare  che  i  secondi,   in   quanto
 partecipanti  all'impresa del primo, ai sensi dell'art. 230- bis cod.
 civ.,  hanno  diritto  all'iscrizione  negli  elenchi  dei  familiari
 coadiuvanti   e   conseguentemente  all'iscrizione  all'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il  Pre-
 tore  di  Bologna,  con  ordinanza  del  1› aprile 1992, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo e secondo
 comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, "nella  parte  in  cui  non
 comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti
 che  lavorino  abitualmente  e prevalentemente nell'azienda e che non
 siano compresi nell'obbligo assicurativo stesso per altri  titoli,  i
 nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare".
    Ad  avviso  del  giudice  remittente, la norma impugnata viola gli
 artt.  3   e   38,   seconda   comma,   Cost.   perche',   "ai   fini
 dell'assicurazione   obbligatoria   come  coadiuvanti",  prevede  "un
 differente trattamento tra i parenti di terzo  grado,  quali  sono  i
 nipoti  ex  filio  e  i nipoti ex fratre che collaborino nell'impresa
 familiare dell'artigiano".
   2. - Nel giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  l'INPS
 chiedendo  una  declaratoria  di inammissibilita' della questione. Il
 giudizio a quo - osserva l'Istituto - e' sorto in  conseguenza  della
 delibera  26  luglio  1989  con  cui  la  Commissione provinciale per
 l'artigianato ha annullato l'iscrizione dei due nipoti negli  elenchi
 degli    artigiani    coadiuvanti    assoggettati   all'assicurazione
 obbligatoria, di guisa che la legittimazione  passiva  all'azione  di
 accertamento  del  diritto  degli  istanti  all'iscrizione  nei detti
 elenchi   non    spetta    all'INPS,    bensi'    all'Amministrazione
 dell'industria,  commercio  e  artigianato. Nel valutare la rilevanza
 dell'incidente  di  costituzionalita'  il  Pretore   avrebbe   dovuto
 esaminare questa eccezione, ritualmente proposta dall'INPS.
                        Considerato in diritto
    1. - Dal Pretore di Bologna e' sollevata questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  primo  e  secondo comma, della legge 4
 luglio 1959, n. 463, "nella parte in cui non  comprende  nell'obbligo
 dell'assicurazione   per   i   familiari   coadiuvanti  che  lavorino
 abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano  compresi
 nell'obbligo  assicurativo stesso per altri titoli, i nipoti in linea
 indiretta partecipanti all'impresa familiare".
    2. - In relazione al primo comma dell'art. 2 della  legge  n.  463
 del  1959  la questione non e' giustificata, e pertanto va dichiarata
 inammissibile.
    3. - In relazione al secondo comma la questione  sarebbe,  secondo
 l'INPS,  inammissibile  perche',  traendo origine da un provvedimento
 della Commissione provinciale per l'artigianato, al quale  l'INPS  e'
 del  tutto  estraneo,  legittimata  passiva all'azione esercitata dai
 ricorrenti sarebbe esclusivamente  l'Amministrazione  dell'industria,
 commercio e artigianato.
    L'eccezione non puo' essere accolta. La legittimazione a stare nel
 giudizio  principale  e'  materia attinente al merito, sul quale solo
 competente a decidere e' il giudice a quo.
    4. - La questione e' fondata.
    Nella legge impugnata, che  estende  l'assicurazione  obbligatoria
 per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti agli artigiani e ai
 loro familiari, la limitazione della tutela assicurativa dei  secondi
 al  coniuge,  ai  discendenti,  agli  ascendenti e ai fratelli e alle
 sorelle, si spiega  perche',  prima  della  riforma  del  diritto  di
 famiglia, il lavoro dei familiari si presumeva prestato benevolentiae
 vel  affectionis  causa,  a  meno che fosse provata l'esistenza di un
 rapporto contrattuale di lavoro o associativo.  Per  i  parenti  tale
 presunzione  era  ragionevole  solo nell'ambito dei gradi prossimi di
 parentela teste' indicati, e corrispondentemente  solo  entro  questo
 limite   era   giustificata   la  deroga,  in  favore  dei  familiari
 coadiuvanti, al principio che l'assicurazione obbligatoria presuppone
 un titolo giuridico formato da un  rapporto  contrattuale  di  lavoro
 (lato  sensu)  o,  per  il lavoro autonomo, da una specifica qualita'
 professionale.
    Il   limite   ha   perduto   l'originaria   giustificazione   dopo
 l'introduzione,  con  la  Novella  del  1975,  dell'istituto regolato
 dall'art. 230- bis del codice civile, costitutivo di un nuovo  titolo
 (residuale)   di  qualificazione  giuridica  del  lavoro  subordinato
 prestato in un'impresa familiare, intendendosi per tale quella in cui
 col titolare "collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo  grado
 e  gli  affini  entro  il  secondo".  Pertanto la norma previdenziale
 impugnata, nella parte in cui esclude i nipoti ex fratre dalla tutela
 dell'assicurazione obbligatoria, viola il  principio  di  eguaglianza
 (art.  3 Cost.) e insieme l'art. 38, secondo comma, Cost., non per la
 ragione specifica addotta nell'ordinanza di rimessione, che assume  a
 termine  di  comparazione il trattamento dei nipoti ex filio (errando
 nel computo del loro grado di parentela), bensi' per una ragione piu'
 generale inerente alla qualita' di parenti di terzo grado dei  nipoti
 ex  fratre.  Tale  qualita'  li  legittima  a partecipare all'impresa
 familiare non solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma
 anche con i medesimi diritti previdenziali, in particolare i  diritti
 previsti  dalla  legge n. 463 del 1959, atteso che il lavoro tutelato
 dall'art. 36  Cost.,  implicitamente  richiamato  dall'art.  230-bis,
 primo  comma,  cod.  civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo
 dell'art. 38, secondo comma, Cost.
    5. - Poiche' la ratio decidendi  che  fonda  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della norma impugnata non e' limitata
 ai nipoti ex fratre, ai quali soltanto fa riferimento il  dispositivo
 dell'ordinanza  di  rimessione,  ma investe tutti gli altri familiari
 che,  pur  compresi nella definizione dell'art. 230-bis, terzo comma,
 cod.civ.,   sono   esclusi   dall'assicurazione   obbligatoria    per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti, la Corte ritiene, in
 applicazione dell'art. 27 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  di
 estendere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 2,  secondo  comma,  della legge 4 luglio 1959, n. 463, alla parte in
 cui non considera familiari, agli effetti  del  comma  precedente,  i
 parenti  entro il terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle
 del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado.