ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lombardia  riapprovata  il  6  agosto  1992  dal Consiglio regionale,
 avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alle  disposizioni
 dell'art. 22 della legge regionale 1› agosto 1979, n. 42 'Ordinamento
 dei  servizi  e  degli  uffici  della giunta regionale', e successive
 modificazioni ed integrazioni", promosso con ricorso  del  Presidente
 del   Consiglio   dei  ministri,  notificato  il  2  settembre  1992,
 depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al  n.  63  del
 registro ricorsi 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  1›  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il  ricorrente,  e
 l'Avv. Valerio Onida per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 2 settembre 1992, il Presidente del
 Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli   artt.   97   e   117   della
 Costituzione,  della  legge  della Regione Lombardia riapprovata il 6
 agosto  1992 e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri il
 19  agosto  1992,  recante   "Modificazioni   e   integrazioni   alle
 disposizioni   dell'art.   22  della  l.r.  1›  agosto  1979,  n.  42
 'Ordinamento dei servizi e degli uffici  della  giunta  regionale'  e
 successive modificazioni e integrazioni".
    L'Avvocatura dello Stato premette che con la delibera impugnata la
 Regione  Lombardia intende modificare l'art. 22 della legge regionale
 n. 42/79 che prevede, nell'ordinamento organizzativo  della  Regione,
 la  presenza  delle segreterie particolari, strutture con compiti ben
 definiti dalla legge, a supporto diretto delle esigenze operative del
 presidente, del  vice  presidente  e  degli  assessori  della  giunta
 regionale.   L'art.   1   e  l'annessa  tabella  A  rideterminano  il
 contingente  massimo  del  personale  assegnabile   alle   segreterie
 particolari,  specificando, altresi', la composizione degli organici-
 tipo delle stesse, con la previsione della figura  dirigenziale  (1a,
 qualifica   dirigenziale)   per   l'incarico  di  responsabile  della
 struttura. All'art. 3 viene, di conseguenza, abrogato il terzo  comma
 dell'art. 22 della legge regionale 1› agosto 1979, n. 42 e successive
 integrazioni  e  modificazioni, gia' disciplinante gli organici delle
 segreterie.
    La delibera impugnata, prosegue il ricorrente, e' illegittima  per
 quanto   riguarda   l'art.   2,   che   estende  anche  al  personale
 semplicemente addetto alle segreterie  -  non  solo  ai  responsabili
 delle  stesse,  come consentito gia' in altri ordinamenti regionali -
 la disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31
 del 1977, la quale prevede, per  il  personale  assegnato  ai  gruppi
 consiliari  con  la qualifica inferiore a quella propria del posto di
 contingente tabellare coperto, un assegno personale  integrativo  non
 pensionabile   e  non  riassorbibile,  pari  alla  differenza  tra  i
 trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche.
    L'art.  2,  attribuendo  al  personale  comunque  assegnato   alle
 segreterie  particolari  il  trattamento  economico  previsto  per la
 qualifica  funzionale  superiore  corrispondente  alle   attribuzioni
 conferite  con  il provvedimento di incarico, indipendentemente dalla
 qualifica  di  appartenenza,  configura,  invero,  un  ingiustificato
 beneficio  e si pone in contrasto con i principi di omogeneizzazione,
 trasparenza dei trattamenti economici, onnicomprensivita'  e  divieto
 di  trattamenti  economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della
 legge-quadro per il pubblico impiego n. 93 del 1983.
    La stessa disposizione, conclude l'Avvocatura, conferendo anche al
 personale comandato il surriferito trattamento di maggior favore, non
 e' altresi' in linea con i principi della normativa  sul  trattamento
 economico  del  personale  comandato che impone il mantenimento della
 retribuzione gia' in godimento presso l'ente o  l'amministrazione  di
 provenienza.
    2.  -  Si  e'  costituita  la Regione Lombardia concludendo per il
 rigetto del ricorso.
    Osserva la  Regione  che  entrambe  le  contestazioni  svolte  nel
 ricorso  appaiono  frutto di una mancata comprensione dei presupposti
 che fondano il riconoscimento dell'assegno integrativo  di  cui  alla
 norma regionale in questa sede impugnata.
    Le  attribuzioni  delle segreterie particolari del presidente, del
 vicepresidente  e  degli  assessori  prevedono  lo   svolgimento   di
 attivita'  del  tutto  diverse  da  quelle proprie delle altre unita'
 organizzative   dell'ente,   come   e'    facilmente    riscontrabile
 dall'esemplificazione  contenuta  nell'allegato (parte seconda) della
 legge regionale 1› agosto 1979, n. 42.
    Si  pone  quindi  con  tutta  evidenza,  nel  caso  del  personale
 assegnato   a   tale   particolare   struttura,   il  problema  della
 corrispondenza fra il livello delle mansioni svolte  e  quello  delle
 mansioni  inerenti  alla qualifica rivestita. Quando cio' si verifica
 evidentemente  non  sorge  alcun  problema,   rispetto   al   diritto
 riconosciuto  ai  dipendenti  di  svolgere  le funzioni inerenti alla
 qualifica rivestita. Quando  invece,  per  effetto  dell'assegnazione
 alle  segreterie  particolari  dei massimi responsabili dell'ente, il
 dipendente si trova a svolgere mansioni  diverse  da  quelle  proprie
 della  qualifica di appartenenza - e quindi, in sostanza, gli vengono
 conferite con atto dell'amministrazione "mansioni superiori" - non vi
 e' dubbio che ad esso spetti anche  il  riconoscimento  del  relativo
 trattamento economico.
    Nel  caso  di  specie  la  norma quindi non attribuisce affatto un
 trattamento "integrativo" al personale in  ragione  dell'assegnazione
 ad  una  diversa struttura organizzativa - il che potrebbe in ipotesi
 costituire una violazione delle norme e  dei  principi  invocati  nel
 ricorso  -  ma  provvede  soltanto a far corrispondere il trattamento
 economico alle mansioni effettivamente e formalmente conferite.
    Tale corrispondenza, costituendo  una  conseguenza  immediata  del
 principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art. 36
 della   Costituzione,   rappresenta   un  diritto  per  il  personale
 interessato,   che   sussisterebbe   anche   indipendentemente    dal
 riconoscimento  normativo  di cui alla norma regionale in questa sede
 contestata.
    Infatti, dopo le pronunce di questa Corte (sent. n. 57 del 1990  -
 recte,  del  1989  -  e  ord.  n.  908  del  1988), la giurisprudenza
 amministrativa si e' orientata nel senso di affermare che al pubblico
 dipendente spetta la retribuzione  corrispondente  alle  mansioni  di
 fatto   svolte  purche'  l'amministrazione  abbia,  implicitamente  o
 esplicitamente,  accettato   volontariamente   la   prestazione.   La
 retribuzione  corrispondente  alle  mansioni  di  qualifica superiore
 spetta a maggior ragione quando l'incarico derivi da  una  previsione
 di  legge  o comunque da un atto formale (Consiglio di Stato, Sez. V,
 27 maggio 1991 n. 847).
    La norma regionale in questione quindi, essendo tesa a riconoscere
 al personale assegnato alle segreterie  particolari  -  e  addetto  a
 mansioni  superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza -
 un trattamento economico corrispondente a tali  mansioni  formalmente
 conferite, non si pone affatto in contrasto con i principi propri del
 pubblico impiego ma ne costituisce piuttosto esatta applicazione.
    Del  resto,  lo stesso ricorrente sembra ammettere la legittimita'
 della corresponsione del trattamento  limitatamente  ai  responsabili
 delle   segreterie  particolari,  che  occupano  posti  di  qualifica
 funzionale dirigenziale, ma la nega per cio' che riguarda il restante
 personale addetto alle segreterie. Il che e' contraddittorio: non  si
 vede  perche'  il  principio  di  corrispondenza  fra  retribuzione e
 mansioni proprie della qualifica  in  atto  attribuita  nell'organico
 della  segreteria  particolare debba valere per il responsabile e non
 per  gli  altri  addetti all'ufficio, per i quali pure la legge - non
 diversamente  che  per  il  responsabile  -  precisa  le   qualifiche
 funzionali corrispondenti ai posti ricoperti.
    Circa,  poi,  l'ulteriore  contestazione,  svolta nel ricorso, del
 conferimento di tale trattamento economico integrativo  al  personale
 comandato, va detto che la regola del mantenimento della retribuzione
 gia'  in  godimento  presso l'ente o l'amministrazione di provenienza
 puo' valere solo a parita' di mansioni effettivamente svolte. In caso
 contrario - quando cioe' al  personale  comandato  siano  formalmente
 conferite  mansioni  superiori  - non vi e' ragione per non applicare
 anche a tale personale il principio di corrispondenza tra mansioni  e
 trattamento economico.
    In  caso  contrario si avrebbe una ingiustificata differenziazione
 tra il personale comandato e  quello  proprio  dell'ente,  in  aperta
 violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Osserva,  infine,  la  Regione  che l'art. 2 della legge regionale
 impugnata realizza la piena equiparazione tra personale addetto  alle
 segreterie  particolari  e personale addetto ai gruppi consiliari. Il
 beneficio economico di cui si tratta era stato  infatti  riconosciuto
 al  personale  assegnato  ai  gruppi con l'art. 2, terzo comma, della
 legge regionale n. 31 del 1977, senza che tale disposizione sia stata
 mai oggetto di alcuna contestazione.
    Ora, con  la  norma  in  questa  sede  impugnata,  il  regime  del
 personale   addetto   alle  segreterie  particolari  si  adegua,  con
 riferimento al medesimo beneficio, a quello del personale addetto  ai
 gruppi consiliari: il che e' del tutto logico e conforme al principio
 di   uguaglianza,   trattandosi  in  entrambi  i  casi  di  strutture
 organizzative con compiti peculiari del tutto analoghi.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di
 legittimita' costituzionale - in riferimento  agli  artt.  97  e  117
 della  Costituzione - dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia
 riapprovata il 6 agosto 1992, recante "Modificazioni ed  integrazioni
 alle  disposizioni  dell'art.  22  della  l.r.  1› agosto 1979, n. 42
 'Ordinamento dei servizi e degli uffici della  giunta  regionale',  e
 successive  modificazioni  e integrazioni". Il predetto art. 22 della
 legge regionale n.  42  del  1979  ha  istituito,  nell'ambito  delle
 strutture  organizzative dipendenti dalla giunta regionale (cfr. art.
 9), le segreterie particolari del presidente, del vice  presidente  e
 di  ciascun assessore, "per lo svolgimento delle attivita' di ausilio
 immediato" a questi ultimi, meglio specificate  nella  seconda  parte
 dell'allegato alla legge medesima.
    La  legge riapprovata dal Consiglio regionale il 6 agosto 1992, da
 un lato  (art.  1)  stabilisce  analiticamente,  mediante  l'allegata
 tabella,  le  qualifiche  funzionali  che deve rivestire il personale
 assegnato alle dette segreterie (ed abroga di conseguenza con  l'art.
 3  la  piu'  generica previsione contenuta nel terzo comma del citato
 art. 22); dall'altro  prevede,  con  la  norma  che  forma  esclusivo
 oggetto  del  presente  giudizio  (art. 2), che al predetto personale
 "appartenente ai ruoli organici della Regione o comandato  presso  la
 medesima,  si  applicano  le  disposizioni  previste  dal terzo comma
 dell'art. 2 della  l.r.  23  giugno  1977,  n.  31  'Assegnazione  di
 personale   ai  gruppi  consiliari'  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni".  Quest'ultima  norma  stabilisce  che  "a  coloro  che
 rivestono   qualifica   inferiore  a  quella  propria  del  posto  di
 contingente tabellare coperto spetta,  limitatamente  al  periodo  di
 servizio  presso  il  gruppo,  un  assegno personale integrativo, non
 pensionabile e  non  riassorbibile  per  effetto  della  progressione
 economica  e  di  altri aumenti di retribuzione, pari alla differenza
 tra i trattamenti economici iniziali lordi  corrispondenti  alle  due
 qualifiche".
    Ad   avviso   del  ricorrente,  la  norma  impugnata,  attribuendo
 (mediante il rinvio alla legge n. 31 del 1977) a tutto  il  personale
 assegnato  alle  segreterie  particolari - e non solo ai responsabili
 delle stesse, come gia' consentito in altre regioni -  il  menzionato
 diritto  al  trattamento  economico integrativo ove rivesta qualifica
 inferiore  a  quella  propria  del  posto   coperto,   configura   un
 ingiustificato  beneficio  e  si  pone in contrasto con i principi di
 omogeneizzazione  delle   posizioni   giuridiche,   trasparenza   dei
 trattamenti  economici,  onnicomprensivita'  e divieto di trattamenti
 economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge-quadro sul
 pubblico  impiego  n.  93  del  1983.  Inoltre,  la  norma  medesima,
 estendendo  il suddetto beneficio anche al personale comandato presso
 la Regione,  violerebbe  altresi'  i  principi  vigenti  in  tema  di
 trattamento   economico   di   detto   personale,  che  impongono  il
 mantenimento   della   retribuzione   gia'   in   godimento    presso
 l'amministrazione o l'ente di provenienza.
    2. - La questione non e' fondata.
    Come  esattamente rileva la Regione resistente, la norma impugnata
 si limita, in realta', a riconoscere un diritto che rinviene  la  sua
 fonte  direttamente  in  un principio costituzionale e che, pertanto,
 dovrebbe comunque trovare applicazione.
    Questa Corte, invero, ha gia' piu' volte avuto modo  di  affermare
 (cfr.  ord.  n. 908 del 1988 e sentt. nn. 57 del 1989, 296 del 1990 e
 236 del  1992)  il  "diritto  dell'impiegato,  assegnato  a  mansioni
 superiori  alla  sua qualifica, di percepire il trattamento economico
 della  qualifica  corrispondente,  giusta  il   principio   di   equa
 retribuzione  sancito  dall'art.  36 Cost." (v. cit. sent. n. 236 del
 1992), riconosciuto direttamente applicabile anche  nel  caso  -  che
 ovviamente  non  rileva  nella  fattispecie  - di mancanza di un atto
 formale di preposizione alle mansioni  superiori  (art.  2126,  primo
 comma, del codice civile).
    E'  pur  vero  che nella sentenza da ultimo citata questa Corte ha
 anche affermato che "cio' non significa che l'art. 36  debba  trovare
 incondizionata  applicazione  ogni  volta  che  il pubblico impiegato
 venga adibito a mansioni superiori". Ma certamente nel caso in  esame
 non  ricorrono  quelle  condizioni  allora  individuate (assegnazione
 meramente temporanea per esigenze eccezionali di buon  andamento  dei
 servizi; intervento legislativo che regolarizzi ex post le posizioni,
 riconoscendo  agevolazioni  e  vantaggi tali da compensare il mancato
 riconoscimento, per il passato, del trattamento economico superiore),
 che  possono,  in  ipotesi,   costituire   un   giustificato   limite
 all'attuazione del richiamato principio.
    Le  considerazioni  fin qui esposte sono di per se' sufficienti ad
 escludere qualsivoglia violazione delle norme costituzionali invocate
 dal ricorrente. Ma si puo' inoltre rilevare che lo stesso legislatore
 statale  ha   recentemente   affermato,   con   norma   espressamente
 qualificata  come principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della
 Costituzione,  che  nel  pubblico  impiego la temporanea assegnazione
 alle mansioni superiori comporta "il riconoscimento  del  diritto  al
 trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta"  (art.  2,  primo
 comma, lett. n, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante  "Delega
 al  Governo  per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
 in materia di sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di
 finanza territoriale").
    Quanto,  infine, al profilo di censura relativo all'applicabilita'
 della norma impugnata non solo al personale di ruolo  della  Regione,
 ma  anche  a quello comandato presso la medesima, va osservato che il
 richiamato principio di equa retribuzione di cui  all'art.  36  della
 Costituzione  -  che  importa, come detto, salvo casi eccezionali, la
 corrispondenza del trattamento economico  alla  qualita'  del  lavoro
 effettivamente  prestato  -  non  puo'  non  avere ovviamente valenza
 generale, quale che sia la posizione, di  ruolo  o  di  comando,  del
 dipendente;  esso  pertanto  deve essere applicato anche al personale
 comandato che versi nella situazione prevista nella  norma  censurata
 (e  cio'  a  prescindere  dal rilievo che l'opposta soluzione darebbe
 luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento).