ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 210, 503 e
 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  il
 2  aprile  1992  dal  Tribunale  di Firenze nel procedimento penale a
 carico di Tiscione Santo, iscritta al n. 348 del  registro  ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  513  del codice di procedura penale, nella
 parte in cui non consente che sia data lettura  in  dibattimento  dei
 verbali  delle  dichiarazioni  rese  da taluna delle persone indicate
 nell'art. 210  del  codice  di  procedura  penale,  in  presenza  dei
 presupposti  che  legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di
 analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;
      che, con il medesimo provvedimento,  il  giudice  remittente  ha
 altresi'   sollevato,   sempre   in   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 210 e 503 del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi
 non  prevedono  che la disciplina sull'acquisizione nel fascicolo per
 il dibattimento di talune  dichiarazioni  rese  in  precedenza  dalle
 parti private si applichi anche alle dichiarazioni rese dalle persone
 imputate in un procedimento connesso;
    Considerato  che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha gia'
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale,  proprio sotto il profilo
 sollevato dal giudice a quo,  per  cui  la  questione  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
      che,  con  decreto  legge  8 giugno 1992 n. 306, convertito, con
 modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, l'art.  210,  quinto
 comma,  del  codice di procedura penale e' stato modificato nel senso
 auspicato dal provvedimento di rimessione, per  cui  va  ordinata  la
 restituzione  degli  atti al Tribunale di Firenze affinche' riesamini
 la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;