ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
 il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Trento, il  20  gennaio  1992  dal
 Tribunale  di Savona, il 14 maggio 1992 dal Tribunale di Verona ed il
 29 maggio 1992 dal Tribunale di Oristano, rispettivamente iscritte ai
 nn. 467, 474, 486 e 491 del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 38, 39 e 40, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i Tribunali  di  Trento,
 Savona,  Verona  ed  Oristano sollevano, in riferimento agli artt. 3,
 24,  101  e  111  della  Costituzione,  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura
 penale, nella parte  in  cui  non  consente  che  possa  essere  data
 lettura,  su richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese
 dall'imputato di un reato  connesso  che,  in  dibattimento,  si  sia
 avvalso della facolta' di non rispondere;
      che nel giudizio promosso dal Tribunale di Savona e' intervenuto
 il    Presidente    del   Consiglio   dei   ministri,   rappresentato
 dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  quale  ha  concluso  per
 l'infondatezza della sollevata questione;
    Considerato  che  i provvedimenti di rimessione investono tutti la
 medesima norma di legge e che pertanto  i  relativi  giudizi  possono
 essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che,  con  sentenza  n.  254  del  1992  questa  Corte  ha  gia'
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
 che  il  giudice,  sentite  le  parti, dispone la lettura dei verbali
 delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo  rese
 dalle  persone  indicate  nell'art.  210, qualora queste si avvalgano
 della facolta' di non rispondere";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, delle legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;