ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Trento, il 20 gennaio 1992 dal Tribunale di Savona, il 14 maggio 1992 dal Tribunale di Verona ed il 29 maggio 1992 dal Tribunale di Oristano, rispettivamente iscritte ai nn. 467, 474, 486 e 491 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i Tribunali di Trento, Savona, Verona ed Oristano sollevano, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che possa essere data lettura, su richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato di un reato connesso che, in dibattimento, si sia avvalso della facolta' di non rispondere; che nel giudizio promosso dal Tribunale di Savona e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione; Considerato che i provvedimenti di rimessione investono tutti la medesima norma di legge e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente; che, con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere"; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, delle legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;