ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 20 e 25 marzo 1992 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Sinopoli Francesco, Tomasello Giuseppe e Trifiro' Carmelo e l'Ente Ferrovie dello Stato, rispettivamente iscritte ai nn. 364, 436 e 437 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di analogo tenore, depositate il 23 marzo e il 18 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione; che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982; che in tutti i giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che i tre giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento; che questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile (sent. n. 117 del 1990); che e' del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione: il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, gia' avvertita dal legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;