ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  11,  primo  e
 secondo  comma,  della  legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell'art.
 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988,  n.  140,
 recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in
 legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1, primo comma, della legge 4
 luglio 1988, n. 246), promosso con ordinanza emessa il 5  marzo  1992
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria sul ricorso
 proposto da De Gregori Michela contro  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione  ed  altri,  ordinanza  iscritta  al  n.  345 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio   dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
 con ordinanza emessa il 5 marzo 1992  nel  giudizio  promosso  da  De
 Gregori  Michela  contro il Ministero della pubblica istruzione ed il
 Provveditorato agli studi di Genova e nei confronti di Ricupero  Anna
 Maria  per  l'annullamento  della  graduatoria  per la immissione nei
 ruoli della scuola secondaria  di  personale  docente,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  primo  e
 secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n.  246  (recte:  dell'art.
 11,  primo  e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
 recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in
 legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo  comma,  della  legge  4
 luglio 1988, n. 246), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97,
 primo comma, della Costituzione;
      che    il   giudice   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  della  disposizione  in  ragione   di   differenziati
 requisiti di servizio richiesti, ai fini dell'immissione in ruolo, ai
 docenti   dei   corsi  di  richiamo  ed  aggiornamento  culturale  di
 istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.), rispetto ai docenti  dei  corsi
 ordinari;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la  quale  ha
 concluso per la infondatezza della questione sollevata;
    Considerato   che   la   disposizione,   della   cui  legittimita'
 costituzionale si dubita,  estende  all'anno  scolastico  1981-82  il
 periodo utile per valutare gli incarichi previsti dagli artt. 46 e 57
 della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  senza tuttavia innovare la
 disciplina della  diversa  durata  del  servizio  rilevante,  per  le
 categorie  di  docenti,  ai  fini  della  immissione in ruolo, durata
 prevista da altre norme non sottoposte  al  giudizio  della  Corte  e
 destinate a trovare comunque applicazione;
      che conseguentemente la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  11,  primo  e  secondo comma, del decreto-legge n. 140 del
 1988 va dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.