ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 3 e 10,
 secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30  aprile  1992,  n.
 274  (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed
 altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Valle
 d'Aosta,  Lombardia,  Emilia-Romagna,  Liguria,  Calabria  e  Puglia,
 notificati  il  27  e  29  maggio  e il 1› giugno 1992, depositati in
 cancelleria il 2, 3, 5 e 10 giugno successivi ed iscritti ai nn.  49,
 50, 51, 52, 53 e 54 del registro ricorsi 1992;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato
 il  2  giugno  1992 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto, in
 via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3
 del  decreto-legge  30  aprile  1992, n. 274 (Differimento di termini
 previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni  urgenti),
 per  violazione  degli  artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato
 con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
      che la norma in questione prevede  che  il  termine  massimo  di
 centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di
 cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3)
 si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita
 approvazione  dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle
 osservazioni da parte del consiglio comunale;
      che  con  analogo  ricorso,  notificato  il  27  maggio  1992  e
 depositato  il  3  giugno 1992, la Regione Lombardia ha impugnato, in
 riferimento all'art. 117 della  Costituzione,  oltre  all'art  3  del
 citato decreto-legge n. 274 del 1992, anche l'art. 10, secondo comma,
 seconda  parte,  dello  stesso decreto-legge, concernente la facolta'
 per il Ministro per  il  coordinamento  della  protezione  civile  di
 stipulare   con   istituti,   gruppi  ed  enti  di  ricerca  apposite
 convenzioni  per  il  perseguimento  di   specifiche   finalita'   di
 protezione civile;
      che  la Regione Emilia-Romagna, con atto notificato il 27 maggio
 1992 e depositato il 3  giugno  1992,  ha  denunciato  l'art.  3  del
 decreto-legge  n.  274 del 1992, per violazione degli artt. 117 e 118
 della Costituzione, anche in collegamento con  gli  artt.  97,  primo
 comma, e 9, secondo comma, della stessa;
      che  anche  la  Regione  Liguria,  con  ricorso notificato il 29
 maggio 1992 e depositato  il  5  giugno  1992,  ha  chiesto  che  sia
 dichiarata  la illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-
 legge n. 274 del 1992, in relazione agli artt. 117, 118  e  97  della
 Costituzione;
      che la Regione Calabria, con atto notificato il 1› giugno 1992 e
 depositato il 10 giugno 1992, ha denunciato il piu' volte citato art.
 3,  in  riferimento  agli  artt.  117,  118,  3,  97,  9  e  32 della
 Costituzione;
      che, infine, anche la Regione Puglia, con ricorso notificato  il
 1›  giugno  1992  e  depositato il 10 giugno 1992, ha chiesto che sia
 dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del  decreto-
 legge  n.  274  del  1992,  per  violazione degli artt. 3 e 117 della
 Costituzione;
      che in tutti i  giudizi  si  e'  costituito  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, la quale ha  chiesto  che  le  questioni  siano
 dichiarate infondate;
    Considerato  che  i  sei ricorsi, proposti contro disposizioni del
 medesimo   decreto-legge,   vanno   riuniti   per    essere    decisi
 congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  30  aprile  1992,  n.  274, non e' stato
 convertito in legge entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 154, serie generale, del 2 luglio 1992;
      che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
 ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimita'
 costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;