ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  3  e  10,
 secondo  comma,  seconda  parte, del decreto-legge 1› luglio 1992, n.
 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative  ed
 altre  disposizioni  urgenti),  promossi  con  ricorsi  delle Regioni
 Lombardia, Puglia e Valle d'Aosta, notificati il 21, 24 e  30  luglio
 1992,  depositati  in  cancelleria il 28 e il 31 luglio e il 6 agosto
 successivi ed iscritti ai nn. 58, 59 e 60 del registro ricorsi 1992;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 1992 e depositato
 il  28  luglio  1992  la  Regione  Lombardia  ha  proposto,  in   via
 principale,  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e
 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1›  luglio  1992,
 n.  325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
 ed altre disposizioni urgenti), per violazione  dell'art.  117  della
 Costituzione;
      che  le  disposizioni  in  questione  prevedono:  l'una,  che il
 termine  massimo  di  centottanta  giorni  per  l'approvazione  degli
 strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-
 legge  10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella
 legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e  la  sua
 decorrenza   comporta   la   tacita   approvazione   dello  strumento
 urbanistico adottato, con l'esame delle  osservazioni  da  parte  del
 consiglio  comunale;  l'altra,  che  il Ministro per il coordinamento
 della protezione civile e'  autorizzato  a  stipulare  con  istituti,
 gruppi  ed  enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento
 di specifiche finalita' di protezione civile;
      che  con  analogo  ricorso,  notificato  il  24  luglio  1992  e
 depositato il 31 luglio 1992, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 3
 del  decreto-legge n. 325 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 117
 della Costituzione;
      che, infine, anche la Regione autonoma Valle d'Aosta,  con  atto
 notificato  il  30  luglio  1992  e  depositato  il 6 agosto 1992, ha
 denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, per violazione
 degli artt. 2  e  4  dello  Statuto  speciale,  approvato  con  legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
      che  in  tutti  i  giudizi  si  e'  costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  la  quale  ha chiesto che le questioni siano
 dichiarate infondate;
    Considerato che i tre ricorsi, proposti  contro  disposizioni  del
 medesimo    decreto-legge,    vanno   riuniti   per   essere   decisi
 congiuntamente;
      che il decreto-legge 1›  luglio  1992,  n.  325,  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il termine di sessanta giorni dalla sua
 pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica n. 205, serie generale, del 1› settembre
 1992;
      che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
 ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimita'
 costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;