IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da: n. 1567/90 proposto da Andreoli Ilario ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Batistoni Ferrara e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63; n. 342/90 proposto da Schiavone Santorlo ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Marco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Poggio Bracciolini n. 52; n. 1523/90 proposto da Palladino Francesco ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ernani d'Agostino e Giorgio Colnago ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Ugo de Carolis, 64; n. 2005/90 proposto da Cimmino Giovanni ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo N. Anelli ed elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 51, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Cocco; n. 8/90 proposto da Antonio Affatato ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 9/90 proposto da Silvio De Nuntiis ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 37/90 proposto da Alberto Baldassarri ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 38/90 proposto da Francesco Biancofiore ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla via Tiburtina Antica, 13; n. 40/90 proposto da Ovidio Branchi ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 73/90 proposto da Ambrogio Anselmo ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 130/90 proposto da Aldo Aceti ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 131/90 proposto da Angelo Ciaprini ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 173/90 proposto da Giuseppe Fogacci ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 193/90 proposto da Luigi Minischetti ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 194/90 proposto da Matteo Annarumma ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 197/90 proposto da Stefano Ambrosio ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 221/90 proposto da Aldo Aime ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 338/90 proposto da Giovanni Alfino ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 1184/90 proposto da Mario Amabile ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 1212/90 proposto da Mario Appollonio ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 199/90 proposto da Timpani Raffaele ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Tiburtina Antica, 13; n. 570/90 proposto da Apruzzese Giovanni ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Teodoro Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13; n. 1213/90 proposto da Besio Milede Giulia ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Teodoro Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13; n. 1214/90 proposto da Bruno Albertocchi ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Teodoro Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13; n. 613/90 proposto da Botti Ugo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 614/90 proposto da Andreani Enzo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e presso di esso domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 615/90 proposto da Gallozzi Giacomo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 978/90 proposto da Affanni Mauro ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 979/90 proposto da Angius Vitalio ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 980/90 proposto da Brachetta Mario ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 981/90 proposto da Baron Vittorio ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 982/90 proposto da Cirina Gianfranco ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 983/90 proposto da Cincotti Giampiero ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 984/90 proposto da Calvo Rosario ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 985/90 proposto da Diana Salvatore ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 986/90 proposto da D'Aquino Aldo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 987/90 proposto da Penta Vito ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 1274/90 proposto da Alitto Pietro ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 1275/90 proposto da Brunetti Serafino ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 1276/90 proposto da Cuomo Vincenzo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 1400/90 proposto da Bellafante Rocco ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 1401/90 proposto da Andriolo Aldo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 2132/90 proposto da Berni Dante ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dall'avv. Vittorio A. Foti, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 2592/90 proposto da Orgiana Ovidio ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; n. 2683/90 proposto da Mango Sebastiano ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; contro i Ministeri delle finanze, della difesa, del tesoro e degli interni, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'accertamento del loro diritto alla estensione nei loro confronti del trattamento economico previsto per il personale parigrado della Polizia di Stato; nonche' per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle competenze, anche arretrate, dovute a tale titolo comprensive di interessi e rivalutazione monetaria; Visto i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita, alla pubblica udienza del 25 marzo 1992, la relazione del consigliere Aldo Fera e uditi altresi' i difensori comparsi per le parti, indicati nel verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti sono tutti sottufficiali della Guardia di finanza. Con i ricorsi specificati in rubrica, chiedono che venga accertato: a) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore (livello VI- bis) a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII; b) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo maggiore (livello VI) a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII; c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo capo a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore principale con l'attribuzione del corrispondente livello VI-bis; d) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo ordinario e brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il persoanle della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore e vice ispettore con l'attribuzione del corrispondente livello VI; e) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di vice brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di sovraintendente principale capo con l'attribuzione del corrispondente livello VI. Il tutto con la condanna dell'Amministrazione all'adeguamento delle retribuzioni annue lorde; al pagamento degli arretrati dovuti sulla base della legge e dei decreti di recepimento degli accordi nazionali, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate; e con vittoria di spese. I ricorrenti invocano, a sostengno della pretesa, l'art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1½ aprile 1981, n. 121, della tabella C) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, prospettando, in subordine, l'eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme medesime, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza della scelta legislativa, ove fossero intese, mediante l'estrapolazione dalla tabella delle qualifiche degli ispettori di polizia, nel senso di escludere una completa parificazione del trattamento economico dei parigrado. Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, investita della questione dell'ordinanza 12 febbraio 1991 della quarta sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme richiamate ed in particolare della tabella C, "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri". Sempre con riferimento a ricorrenti appartenenti all'Arma dei carabinieri, il T.A.R. Lazio, sezione prima, con sentenza n. 1219 del 9 luglio 1991, ed il Consiglio di Stato, sezione quarta, con decisione n. 986 del 26 novembre 1981, hanno accertato il diritto dei rispettivi ricorrenti al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i parigrado della Polizia di Stato ed ha condannato l'amministrazione al pagamento delle competente arretrate nei limiti delle somme non prescritte. E' da ultimo intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, il quale all'art. 1 autorizza la spesa per la definizione nei confronti dei ricorrenti degli effetti economici delle predette sentenze, mentre all'art. 2 estende il medesimo trattamento "a decorrere dal 1½ gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza". In dipendenza di cio', all'udienza di discussione della causa, l'avvocatura dello Stato eccepisce la cessazione della materia del contendere, avendo la legge sancito l'equiparazione dei trattamenti economici sia pur con decorrenza posteriore rispetto a quella invocata dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi tuttavia respingono l'interpretazione data dall'amministrazione, la quale esporrebbe la legge sopravvenuta a censura di illegittimita' costituzionale con riferimento al principio di uguaglianza. D I R I T T O 1. - I ricorsi di cui all'epigrafe vanno riuniti, ai fini della loro trattazione con unica sentenza, in quanto tutti rivolti all'accertamnento del diritto dei ricorrenti, sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, alla estensione nei loro confronti del trattamento economico previsto per il personale parigrado della Polizia di Stato. 2. - Pregiudiziale e' l'esame degli effetti giuridici che il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'estendere il trattamento in parola anche ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, sia pur a decorrere dal 1½ gennaio 1992, ha prodotto sui giudizi in questione. Giova ricordare come l'intervento del legislatore ha fatto seguito ad una vicenda giudiziaria originata da ricorsi proposti davanti ad altra sezione di questo t.a.r. da sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che hanno dato luogo ad una sentenza con la quale la Corte costituzionale (n. 277 del 3-12 giugno 1991) ha dichiarato l'illegittimita' costtuzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1½ aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' della nota in calce alla tabella "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri". Hanno fatto seguito due sentenze (Consiglio di Stato, sezione quarta, 25 novembre 1991, n. 986, e t.a.r. Lazio, sezione prima, 9 luglio 1991, n. 1219) che hanno accertato il diritto di alcuni sottufficiali dei carabinieri al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i parigrado della Polizia di Stato ed hanno condannato l'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate nei limiti delle somme non prescritte. Ora la legge sopravvenuta mentre all'art. 1, primo comma, autorizza la spesa per la definizione nei confronti di coloro che avevano ottenuto le due sentenze degli effetti economici da esse derivati, all'art. 2, primo comma, estende il medesimo trattamento "a decorrere dal 1½ gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza". La lettera della legge e' chiara nel distinguere le situazioni soggettive di quei sottufficiali dei carabinieri che avevano gia' ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, ancorche' non passata in giudicato, ai quali riconosce l'equiparazione con effetto retroattivo, da quella degli altri loro colleghi dei carabinieri o della guardia di finanza che o non avevano proposto azione giudiziaria o erano in attesa di una pronuncia giurisdizionale. A questi ultimi lo stesso beneficio viene accordato solo dal 1992. E' evidente che le nuove norme incidono il diritto vantato dagli attuali ricorrenti estinguendolo per il periodo anteriore al 1½ gennaio 1992. 3. - Tale conclusione rende rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dai ricorrenti all'udienza di discussione della causa nei riguardi della nuova legge. Premesso che il legislatore, che ha riconosciuto anche nei confronti dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza il diritto al trattamento economico in parola, ha introdotto una diversita' di trattamento fondata sull'unico presupposto che alcuni avevano avuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, la questione appare non manifestamente infondata sotto due profili che afferiscono entrambi agli artt. 3 e 136 della Costituzione. La sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 ha accertato l'illegittimita' costituzionale delle norme che ostavano alla piena equiparazione dei trattamenti economici in parola con una pronuncia dichiaratamente non additiva. Dalla pronuncia pero' e' derivata, per effetto dell'art. 136 della Costituzione, la cessazione di efficacia delle norme in questione, col conseguente riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza dettato dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1½ aprile 1981, n. 121 (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, 25 novembre 1991, n. 986). Ne consegue che il diritto al trattamento economico in parola, alla data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legisla- tive, era ormai entrato nel patrimonio di tutti gli appartenenti alle categortie interessate, indipendentemente da un atto di riconoscimento giurisdizionale od amministrativo del medesimo. Su tale premessa, il sospetto di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.l. n. 5/1992 convertito nella legge n. 216/1992 prende corpo, sotto un primo profilo, perche' il presupposto dell'ottenimento di una pronuncia giurisdizionale favorevole non assume un rilievo tale da differenziare, sul piano logico e giuridico, la situazione soggettiva di alcuni rispetto alla generalita' della categoria cui appartengono e, quindi, non giustifica una diversita' di trattamento legislativo. Sotto il secondo profilo, comunque, tale diversita' di trattamento con si giustifica nei confronti degli attuali ricorrenti, i quali avevano proposto l'azione giudiziaria per l'accertamento del loro diritto, sollevando anche questione di costituzionalita' delle norme in parola, prima della sentenza della Corte costituzionale. Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso per cui, in presenza di una pluralita' di ricorsi, l'effetto retrattivo che si riconnette alla dichiarazione di incostituzionalita' della legge si avrebbe solo nei confronti di coloro che ottengano per primi la decisione del ricorso.