IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti  proposti
 da:
      n.   1567/90   proposto  da  Andreoli  Ilario  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli  avvocati  Franco  Batistoni  Ferrara  e
 Mario  Contaldi  ed  elettivamente  domiciliati  presso  lo studio di
 quest'ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;
      n.  342/90  proposto  da  Schiavone  Santorlo  ed  altri,  tutti
 rappresentati  e  difesi  dall'avv. Massimo Di Marco ed elettivamente
 domiciliati presso il suo studio in Roma, via Poggio  Bracciolini  n.
 52;
      n.  1523/90  proposto  da  Palladino  Francesco  ed altri, tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Ernani  d'Agostino  e  Giorgio
 Colnago  ed  elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma,
 via Ugo de Carolis, 64;
      n.  2005/90  proposto  da  Cimmino  Giovanni  ed  altri,   tutti
 rappresentati  e  difesi dall'avv. Edoardo N. Anelli ed elettivamente
 domiciliati in Roma, via Nizza n.  51,  presso  lo  studio  dell'avv.
 Gianluigi Cocco;
      n.   8/90   proposto   da   Antonio  Affatato  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   9/90   proposto  da  Silvio  De  Nuntiis  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.  37/90  proposto  da  Alberto  Baldassarri  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi  dagli  avvocati  Maurizio  Gargiulo,  Antonio
 Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.  38/90  proposto  da  Francesco  Biancofiore  ed altri, tutti
 rappresentati e difesi  dagli  avvocati  Maurizio  Gargiulo,  Antonio
 Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in
 Roma, alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   40/90   proposto   da   Ovidio   Branchi  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   73/90   proposto   da  Ambrogio  Anselmo  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n. 130/90 proposto da Aldo Aceti ed altri, tutti rappresentati e
 difesi  dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio
 Fabrizi domiciliati presso lo studio  del  primo  in  Roma  alla  via
 Tiburtina Antica, 13;
      n.   131/90   proposto   da  Angelo  Ciaprini  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi  dagli  avvocati  Maurizio  Gargiulo,  Antonio
 Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   173/90   proposto  da  Giuseppe  Fogacci  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   193/90  proposto  da  Luigi  Minischetti  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   194/90   proposto  da  Matteo  Annarumma  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   197/90   proposto  da  Stefano  Ambrosio  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.  221/90 proposto da Aldo Aime ed altri, tutti rappresentati e
 difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e  Fabrizio
 Fabrizi  domiciliati  presso  lo  studio  del  primo in Roma alla via
 Tiburtina Antica, 13;
      n.   338/90   proposto   da  Giovanni  Alfino  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi  dagli  avvocati  Maurizio  Gargiulo,  Antonio
 Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   1184/90   proposto   da   Mario  Amabile  ed  altri,  tutti
 rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Maurizio  Gargulo,  Antonio
 Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   1212/90  proposto  da  Mario  Appollonio  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati  Antonio  Catalano  e  Fabrizio
 Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in
 Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.   199/90   proposto  da  Timpani  Raffaele  ed  altri,  tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati Crupi e  Maurizio  Gargiulo  ed
 elettivamente domiciliati in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;
      n.  570/90  proposto  da  Apruzzese  Giovanni  ed  altri,  tutti
 rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Teodoro  Crupi  e  Maurizio
 Gargiulo   ed   elettivamente   domiciliati   presso   lo  studio  di
 quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13;
      n. 1213/90 proposto da  Besio  Milede  Giulia  ed  altri,  tutti
 rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Teodoro  Crupi  e Maurizio
 Gargiulo  ed  elettivamente   domiciliati   presso   lo   studio   di
 quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13;
      n.  1214/90  proposto  da  Bruno  Albertocchi  ed  altri,  tutti
 rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Teodoro  Crupi  e  Maurizio
 Gargiulo   ed   elettivamente   domiciliati   presso   lo  studio  di
 quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13;
      n. 613/90 proposto da Botti Ugo ed altri, rappresentati e difesi
 dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e  dal  dott.  proc.  Desiderio
 Pinelli,  e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza
 Salerno n. 5;
      n. 614/90 proposto da Andreani Enzo ed  altri,  rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  presso  di esso
 domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
      n. 615/90 proposto da Gallozzi Giacomo ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli  e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 978/90 proposto da Affanni Mauro ed  altri,  rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli e presso di essi domiciliati nello studio  di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  979/90  proposto da Angius Vitalio ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 980/90 proposto da Brachetta Mario ed altri, rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  981/90  proposto da Baron Vittorio ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  982/90 proposto da Cirina Gianfranco ed altri, rappresentati
 e difesi dal prof. avv. Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 983/90 proposto da Cincotti Giampiero ed altri, rappresentati
 e difesi dal prof. avv. Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 984/90 proposto da Calvo Rosario ed  altri,  rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  985/90 proposto da Diana Salvatore ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 986/90 proposto da D'Aquino Aldo ed  altri,  rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  987/90  proposto  da  Penta  Vito  ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 1274/90 proposto da Alitto Pietro ed altri,  rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 1275/90 proposto da Brunetti Serafino ed altri, rappresentati
 e  difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre Santamaria e dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  1276/90 proposto da Cuomo Vincenzo ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 1400/90 proposto da Bellafante Rocco ed altri,  rappresentati
 e  difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre Santamaria e dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n.  1401/90  proposto da Andriolo Aldo ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 2132/90 proposto da Berni Dante  ed  altri,  rappresentati  e
 difesi  dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dall'avv. Vittorio A.
 Foti, e presso di essi domiciliati nello studio  di  Roma  in  piazza
 Salerno n. 5;
      n.  2592/90 proposto da Orgiana Ovidio ed altri, rappresentati e
 difesi dal prof.  avv.  Baldassarre  Santamaria  e  dal  dott.  proc.
 Desiderio  Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma
 in piazza Salerno n. 5;
      n. 2683/90 proposto da Mango Sebastiano ed altri,  rappresentati
 e  difesi  dal  prof.  avv.  Baldassarre Santamaria e dal dott. proc.
 Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di  Roma
 in piazza Salerno n. 5;
 contro  i  Ministeri  delle finanze, della difesa, del tesoro e degli
 interni, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e  difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  per  l'accertamento del loro
 diritto alla estensione nei loro confronti del trattamento  economico
 previsto  per  il personale parigrado della Polizia di Stato; nonche'
 per la condanna delle amministrazioni  intimate  al  pagamento  delle
 competenze,  anche  arretrate,  dovute  a  tale titolo comprensive di
 interessi e rivalutazione monetaria;
    Visto i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita, alla pubblica udienza del 25 marzo 1992, la  relazione  del
 consigliere  Aldo  Fera  e uditi altresi' i difensori comparsi per le
 parti, indicati nel verbale d'udienza;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I ricorrenti sono tutti sottufficiali della  Guardia  di  finanza.
 Con i ricorsi specificati in rubrica, chiedono che venga accertato:
       a)  il  diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto
 il grado di maresciallo  maggiore  aiutante  e  maresciallo  maggiore
 (livello  VI- bis) a vedersi esteso il trattamento economico previsto
 per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore
 capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;
       b) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od  hanno  ricoperto
 il  grado  di  maresciallo  maggiore (livello VI) a vedersi esteso il
 trattamento economico previsto per  il  personale  della  Polizia  di
 Stato  avente  qualifica  di  ispettore  capo  con l'attribuzione del
 corrispondente livello VII;
       c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od  hanno  ricoperto
 il  grado  di  maresciallo  capo  a  vedersi  esteso  il  trattamento
 economico previsto per il personale della  Polizia  di  Stato  avente
 qualifica    di   ispettore   principale   con   l'attribuzione   del
 corrispondente livello VI-bis;
       d) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od  hanno  ricoperto
 il  grado  di  maresciallo ordinario e brigadiere a vedersi esteso il
 trattamento economico previsto per  il  persoanle  della  Polizia  di
 Stato   avente   qualifica   di   ispettore   e  vice  ispettore  con
 l'attribuzione del corrispondente livello VI;
       e) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od  hanno  ricoperto
 il grado di vice brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico
 previsto  per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di
 sovraintendente principale capo con l'attribuzione del corrispondente
 livello VI.
    Il tutto  con  la  condanna  dell'Amministrazione  all'adeguamento
 delle  retribuzioni  annue lorde; al pagamento degli arretrati dovuti
 sulla base della legge e dei decreti  di  recepimento  degli  accordi
 nazionali,  oltre  a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme
 rivalutate; e con vittoria di spese.
    I  ricorrenti  invocano,  a  sostengno  della  pretesa, l'art. 43,
 sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1½  aprile  1981,  n.
 121,  della  tabella  C)  allegata  a  detta  legge,  come sostituita
 dall'art. 9 della legge 12 agosto  1982,  n.  569,  prospettando,  in
 subordine,  l'eccezione  di illegittimita' costituzionale delle norme
 medesime,  sotto  il  profilo  della  violazione  del  principio   di
 ragionevolezza della scelta legislativa, ove fossero intese, mediante
 l'estrapolazione  dalla  tabella  delle qualifiche degli ispettori di
 polizia, nel  senso  di  escludere  una  completa  parificazione  del
 trattamento economico dei parigrado.
    Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e la
 condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto.
    Nelle  more del giudizio, la Corte costituzionale, investita della
 questione dell'ordinanza 12 febbraio 1991 della  quarta  sezione  del
 Consiglio  di  Stato,  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 delle norme richiamate ed in  particolare  della  tabella  C,  "nella
 parte  in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia,
 cosi'  omettendo  la  individuazione  della  corrispondenza  con   le
 funzioni   connesse   ai   gradi   dei  sottufficiali  dell'arma  dei
 carabinieri".
    Sempre con riferimento  a  ricorrenti  appartenenti  all'Arma  dei
 carabinieri, il T.A.R. Lazio, sezione prima, con sentenza n. 1219 del
 9  luglio  1991,  ed  il  Consiglio  di  Stato,  sezione  quarta, con
 decisione n. 986 del 26 novembre 1981, hanno accertato il diritto dei
 rispettivi  ricorrenti  al  trattamento  economico  corrispondente  a
 quello  stabilito  per  i  parigrado  della  Polizia  di  Stato ed ha
 condannato l'amministrazione al pagamento delle competente  arretrate
 nei limiti delle somme non prescritte.
    E' da ultimo intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito
 con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, il quale all'art.
 1  autorizza la spesa per la definizione nei confronti dei ricorrenti
 degli effetti economici delle predette sentenze,  mentre  all'art.  2
 estende  il  medesimo trattamento "a decorrere dal 1½ gennaio 1992 ai
 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia  di
 finanza".
    In  dipendenza  di  cio',  all'udienza di discussione della causa,
 l'avvocatura dello Stato eccepisce la cessazione  della  materia  del
 contendere,  avendo  la legge sancito l'equiparazione dei trattamenti
 economici  sia  pur  con  decorrenza  posteriore  rispetto  a  quella
 invocata dagli odierni ricorrenti.
    Questi   ultimi   tuttavia   respingono   l'interpretazione   data
 dall'amministrazione, la quale esporrebbe  la  legge  sopravvenuta  a
 censura di illegittimita' costituzionale con riferimento al principio
 di uguaglianza.
                             D I R I T T O
    1.  -  I  ricorsi di cui all'epigrafe vanno riuniti, ai fini della
 loro  trattazione  con  unica  sentenza,  in  quanto  tutti   rivolti
 all'accertamnento del diritto dei ricorrenti, sottufficiali del Corpo
 della  guardia  di  finanza,  alla  estensione nei loro confronti del
 trattamento economico  previsto  per  il  personale  parigrado  della
 Polizia di Stato.
    2. - Pregiudiziale e' l'esame degli effetti giuridici che il d.l.
 7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito con modificazioni nella legge 6
 marzo 1992, n. 216, nell'estendere il trattamento in parola anche  ai
 sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, sia pur a decorrere
 dal 1½ gennaio 1992, ha prodotto sui giudizi in questione.
    Giova ricordare come l'intervento del legislatore ha fatto seguito
 ad  una  vicenda giudiziaria originata da ricorsi proposti davanti ad
 altra  sezione  di  questo  t.a.r.  da  sottufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri,  che  hanno  dato  luogo ad una sentenza con la quale la
 Corte costituzionale (n. 277 del  3-12  giugno  1991)  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costtuzionale  dell'art. 43, diciassettesimo comma,
 della legge 1½ aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a  detta
 legge,  come  sostituita  dall'art.  9 della legge 12 agosto 1982, n.
 569, nonche' della nota in calce alla tabella "nella parte in cui non
 includono le qualifiche degli ispettori di polizia,  cosi'  omettendo
 la  individuazione  della  corrispondenza con le funzioni connesse ai
 gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri".
    Hanno fatto seguito due  sentenze  (Consiglio  di  Stato,  sezione
 quarta,  25  novembre  1991, n. 986, e t.a.r. Lazio, sezione prima, 9
 luglio 1991, n. 1219)  che  hanno  accertato  il  diritto  di  alcuni
 sottufficiali dei carabinieri al trattamento economico corrispondente
 a  quello  stabilito  per i parigrado della Polizia di Stato ed hanno
 condannato l'amministrazione al pagamento delle competenze  arretrate
 nei limiti delle somme non prescritte.
    Ora   la  legge  sopravvenuta  mentre  all'art.  1,  primo  comma,
 autorizza la spesa per la definizione nei  confronti  di  coloro  che
 avevano  ottenuto  le  due  sentenze  degli effetti economici da esse
 derivati, all'art. 2, primo comma, estende il medesimo trattamento "a
 decorrere  dal  1½  gennaio  1992  ai  sottufficiali  dell'Arma   dei
 carabinieri  e  del Corpo della guardia di finanza". La lettera della
 legge e' chiara nel distinguere  le  situazioni  soggettive  di  quei
 sottufficiali dei carabinieri che avevano gia' ottenuto una pronuncia
 giurisdizionale  favorevole,  ancorche'  non passata in giudicato, ai
 quali riconosce l'equiparazione con effetto  retroattivo,  da  quella
 degli  altri loro colleghi dei carabinieri o della guardia di finanza
 che o non avevano proposto azione giudiziaria o erano  in  attesa  di
 una  pronuncia  giurisdizionale.  A questi ultimi lo stesso beneficio
 viene accordato solo dal 1992.
    E' evidente che le nuove norme incidono il diritto  vantato  dagli
 attuali  ricorrenti  estinguendolo  per  il  periodo  anteriore al 1½
 gennaio 1992.
    3. - Tale conclusione rende rilevante ai  fini  del  decidere,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale, sollevata dai ricorrenti
 all'udienza di discussione  della  causa  nei  riguardi  della  nuova
 legge.
    Premesso  che  il  legislatore,  che  ha  riconosciuto  anche  nei
 confronti dei sottufficiali del Corpo della  guardia  di  finanza  il
 diritto  al  trattamento  economico  in  parola,  ha  introdotto  una
 diversita' di trattamento fondata sull'unico presupposto  che  alcuni
 avevano  avuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, la questione
 appare non manifestamente infondata sotto due profili che afferiscono
 entrambi agli artt. 3 e 136 della Costituzione.
    La sentenza della Corte costituzionale n.  277/1991  ha  accertato
 l'illegittimita'  costituzionale  delle norme che ostavano alla piena
 equiparazione dei trattamenti economici in parola con  una  pronuncia
 dichiaratamente non additiva.
    Dalla pronuncia pero' e' derivata, per effetto dell'art. 136 della
 Costituzione,  la  cessazione  di efficacia delle norme in questione,
 col conseguente riespandersi del principio di  equiparazione  secondo
 l'omogeneita'  delle  funzioni  fra  le  qualifiche  di  ispettore di
 polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza
 dettato dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1½  aprile  1981,
 n. 121 (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, 25 novembre 1991, n.
 986).
    Ne  consegue  che  il  diritto al trattamento economico in parola,
 alla data dell'entrata in vigore delle  nuove  disposizioni  legisla-
 tive, era ormai entrato nel patrimonio di tutti gli appartenenti alle
 categortie    interessate,    indipendentemente   da   un   atto   di
 riconoscimento giurisdizionale od amministrativo del medesimo.
    Su tale premessa, il  sospetto  di  illegittimita'  costituzionale
 degli  artt.  1,  primo  comma, e 2, primo comma, del d.l. n. 5/1992
 convertito nella legge n.  216/1992  prende  corpo,  sotto  un  primo
 profilo,  perche'  il  presupposto  dell'ottenimento di una pronuncia
 giurisdizionale  favorevole   non   assume   un   rilievo   tale   da
 differenziare, sul piano logico e giuridico, la situazione soggettiva
 di  alcuni rispetto alla generalita' della categoria cui appartengono
 e, quindi, non giustifica una diversita' di trattamento legislativo.
    Sotto il secondo profilo, comunque, tale diversita' di trattamento
 con si giustifica nei confronti degli  attuali  ricorrenti,  i  quali
 avevano  proposto  l'azione  giudiziaria  per l'accertamento del loro
 diritto, sollevando anche questione di costituzionalita' delle  norme
 in parola, prima della sentenza della Corte costituzionale.
    Diversamente  opinando,  si  arriverebbe  al paradosso per cui, in
 presenza di una pluralita' di ricorsi, l'effetto  retrattivo  che  si
 riconnette  alla  dichiarazione di incostituzionalita' della legge si
 avrebbe solo nei confronti di  coloro  che  ottengano  per  primi  la
 decisione del ricorso.