ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dal Tribunale di Teramo nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.n. c. Bonomo Import di Giuseppe Bonomo e C., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento della Bonomo Import di Giuseppe Bonomo & C. s.n. c., avente ad oggetto l'esercizio del commercio di bevande di vario genere, promosso a seguito di varie istanze dei creditori, il Tribunale di Teramo ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole societa' commerciali; che il Tribunale ha osservato come la legge-quadro per l'artigianato dell'8 agosto 1985, n. 443, avrebbe esteso la qualifica di artigiano (e quindi di piccolo imprenditore) anche ai gruppi organizzati in forma di societa' in nome collettivo, a condizione che le stesse non superino i limiti dimensionali prefissati nella legge, mentre invece analoga disciplina legislativa non sarebbe intervenuta per gli esercenti le piccole attivita' commerciali in forma di societa' in nome collettivo; che ne conseguirebbe per questi ultimi la soggezione al fallimento indipendentemente dalle loro dimensioni con palese ed irrazionale disparita' di trattamento fra le due categorie di piccole imprese con violazione del parametro costituzionale stabilito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le due categorie di piccole imprese non perseguono finalita' di lucro e di profitto, ma solo il procacciamento dei mezzi elementari di sussistenza personale e familiare; che la questione troverebbe la sua rilevanza nella modesta entita' del capitale sociale (complessivamente dieci milioni di lire), nell'esiguo apporto di ciascuno dei soci (quotisti per lire cinque milioni), nella mancanza di dipendenti e, pertanto, nel personale ed esclusivo lavoro dei soci medesimi; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha gia' dichiarato inammissibile analoga questione; che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;