ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 9, primo comma, n. 8, della legge 24 giugno 1986 n. 3, della Regione siciliana, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita' dei coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale, per i consigli dei comuni che concorrono a costituirla; Considerato che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma "nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita' dei dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;