ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 11, della legge 23 aprile  1981,  n.  154  (Norme  in  materia  di
 ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  alle  cariche  di  consigliere
 regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in  materia  di
 incompatibilita'  degli  addetti  al  Servizio  sanitario nazionale),
 promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal  Tribunale  di
 Benevento  sui  ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De
 Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri,  iscritte  ai  nn.
 329  e  330  del  registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 27,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  De Longis Andrea e Altieri
 Antonio, nonche' gli atti di intervento del Presidente del  Consiglio
 dei Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da
 Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad  ottenere
 la   declaratoria  di  ineleggibilita'  a  consigliere  comunale  del
 convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della
 Commissione amministratrice di un ente  dipendente  dal  Comune,  con
 ordinanza  del  3  marzo  1992  (r.o.  n. 329 del 1992), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.
 11 della legge 23 aprile  1981,  n.  154,  nella  parte  in  cui  non
 definisce con precisione le situazioni di "dipendenza" che comportano
 ineleggibilita' dei componenti dei relativi enti;
      che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51
 della  Costituzione  in  quanto  risulterebbe  oltremodo compresso il
 diritto  di  elettorato  passivo  dell'interessato  per  la   estrema
 genericita' della norma;
      che identica questione e' stata sollevata dallo stesso Tribunale
 con  ordinanza  di  pari  data  (r.o.  n.  330 del 1992) nel giudizio
 vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri  Antonio,  avente
 lo stesso oggetto;
      che,  nei  due  giudizi  e'  intervenuta,  in rappresentanza del
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  che  ha  concluso  per  la inammissibilita' o la infondatezza
 della questione;
    Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per  evidente
 connessione;
      che  questa  Corte  ha gia' dichiarato non fondata (sent. n. 280
 del 1992) la stessa questione;
      che non sono dedotti motivi nuovi e diversi;
      che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;