ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal Tribunale di Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri, iscritte ai nn. 329 e 330 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di De Longis Andrea e Altieri Antonio, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad ottenere la declaratoria di ineleggibilita' a consigliere comunale del convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della Commissione amministratrice di un ente dipendente dal Comune, con ordinanza del 3 marzo 1992 (r.o. n. 329 del 1992), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non definisce con precisione le situazioni di "dipendenza" che comportano ineleggibilita' dei componenti dei relativi enti; che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51 della Costituzione in quanto risulterebbe oltremodo compresso il diritto di elettorato passivo dell'interessato per la estrema genericita' della norma; che identica questione e' stata sollevata dallo stesso Tribunale con ordinanza di pari data (r.o. n. 330 del 1992) nel giudizio vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio, avente lo stesso oggetto; che, nei due giudizi e' intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione; Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per evidente connessione; che questa Corte ha gia' dichiarato non fondata (sent. n. 280 del 1992) la stessa questione; che non sono dedotti motivi nuovi e diversi; che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;