ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare  per  l'abrogazione  dell'articolo  1  del  regio
 decreto  12  settembre  1929,  n.  1661 "Trasformazione del Ministero
 dell'economia  nazionale  in  Ministero  dell'agricoltura   e   delle
 foreste;  istituzione  presso  il  Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi
 sulla bonifica  integrale;  istituzione  presso  il  Ministero  delle
 corporazioni  di  un  secondo  posto  di  sottosegretario  di  Stato;
 modificazione  della  denominazione  del  Ministero  della   pubblica
 istruzione  in  quella  di  Ministero  dell'educazione  nazionale  ed
 istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario  di
 Stato  per  l'educazione  fisica  e giovanile" e del regio decreto 27
 settembre  1929,  n.  1663,  "Ripartizione  dei  servizi,   gia'   di
 competenza  del  Ministero  dell'economia nazionale, fra il Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle  corporazioni",
 iscritto al n. 53 del registro referendum;
    Vista  l'ordinanza  del  15  dicembre  1992 con la quale l'ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito  l'avv.  Mario  Bertolissi  per  i  delegati  dei   consigli
 regionali  del  Veneto,  della  Valle  d'Aosta,  del Piemonte e delle
 Marche;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  L'Ufficio  centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge  25  maggio  1970  e
 successive  modificazioni,  ha  esaminato  la richiesta di referendum
 popolare presentata dai consigli  regionali  delle  regioni  Trentino
 Alto-Adige,  Umbria,  Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia,  Marche,
 Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto sul seguente quesito:
    "Volete che siano abrogati:
      - l'art.  1  del  regio  decreto  12  settembre  1929,  n.  1661
 (Trasformazione  del  Ministero  dell'economia nazionale in Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste;  istituzione  presso  il  Ministero
 dell'agricoltura  e  delle foreste del sottosegretariato di Stato per
 l'applicazione delle  leggi  sulla  bonifica  integrale;  istituzione
 presso  il  Ministero  delle  corporazioni  di  un  secondo  posto di
 sottosegretario  di  Stato,  modificazione  della  denominazione  del
 Ministero   della   pubblica   istruzione   in  quella  di  Ministero
 dell'educazione nazionale e istituzione presso detto Ministero di  un
 posto   di   sottosegretario  di  Stato  per  l'educazione  fisica  e
 giovanile);
      - il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei
 servizi, gia' di competenza del  Ministero  dell'economia  nazionale,
 fra  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste e il Ministero
 delle corporazioni".
    2. - Con ordinanza del 15 dicembre  1992,  l'Ufficio  centrale  ha
 ritenuto   la   tempestivita'  della  presentazione  della  richiesta
 referendaria (ordinanza del 23 ottobre 1992); ha  dato  atto  che  le
 deliberazioni dei consigli regionali sono state ritualmente adottate.
    Ricevuta  la comunicazione dell'ordinanza, il presidente di questa
 Corte ha fissato, per la  conseguente  deliberazione,  il  giorno  13
 gennaio  1993,  dandone  avviso  ai presentatori della richiesta e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33,  secondo
 comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
    3.  -  Si  sono  costituiti  i delegati dei consigli regionali del
 Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e  delle  Marche,  i  quali
 hanno rilevato la necessita' del ricorso al referendum abrogativo per
 realizzare adeguamenti della struttura e dei servizi del Ministero de
 quo alla mutata situazione per effetto dell'avvenuto decentramento di
 servizi   ministeriali  e  soprattutto  per  effetto  dell'attuazione
 dell'ordinamento regionale e  del  trasferimento  della  delega  alle
 regioni della massima parte delle competenze ministeriali.
    Hanno  altresi'  osservato  che i limiti e le condizioni richieste
 dall'art. 75 della Costituzione cosi' come interpretato  dalla  Corte
 costituzionale  sono stati osservati e hanno pertanto concluso per la
 ammissibilita' del referendum.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La   richiesta   di   referendum   abrogativo   sulla   cui
 ammissibilita' la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 1 del regio
 decreto  12  settembre 1929, n. 1661, e, per intero, il regio decreto
 27 settembre 1929, n. 1663.
    Ai suddetti fini, la indagine sulla sussistenza dei  requisiti  di
 chiarezza, univocita' ed omogeneita' ha esito positivo.
    Il   quesito  referendario  risulta  congruo  e  coerente  con  le
 finalita' che i suoi promotori si sono proposti e l'eliminazione o la
 permanenza delle norme che ne  sono  oggetto  dipende  effettivamente
 dalla risposta che fornira' il corpo elettorale.
    1.1. - Si ritiene, inoltre, per la prima parte del quesito, quella
 cioe'  che  riguarda l'art. 1 del regio decreto n. 1661 del 1929, che
 nessuno effetto negativo produce sui suddetti requisiti il fatto  che
 il  titolo  di  esso,  che  e'  contenuto  nel  quesito referendario,
 riguardi, oltre  il  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste,  che  i
 promotori  intendono sopprimere nelle strutture in considerazione del
 trasferimento o della delega alle regioni della massima  parte  delle
 funzioni  ministeriali,  anche  la  denominazione del Ministero della
 pubblica  istruzione  e  la  istituzione,  presso  di  esso,  di   un
 sottosegretariato.
    E'  essenziale  il rilievo che il suddetto art. 1 riguarda solo il
 Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che il regio decreto  n.
 1663  del  1929, che e' l'oggetto della seconda parte del quesito, si
 riferisce   alle   strutture   ed   alle   funzioni   del   Ministero
 dell'agricoltura  e  foreste,  che, per effetto di norme successive a
 quelle oggetto del quesito referendario ed, in particolare, a seguito
 del trasferimento e della  delega  delle  funzioni  in  materia  alle
 regioni,  si  sono sostanzialmente ridotte. Sicche', le finalita' dei
 promotori  possono  avere  attuazione   e   l'elettore   chiamato   a
 pronunziarsi sul quesito non puo' essere minimamente fuorviato.
    2.  -  Non  sussistono le cause di inammissibilita' specificamente
 previste dall'art. 75 della Costituzione.
    Le norme oggetto del quesito referendario non rientrano in nessuna
 delle ipotesi escluse. Non si tratta ne' di una  legge  di  bilancio,
 ne'  di  una  legge  di  amnistia  e  di  indulto,  ne'  di una legge
 tributaria, ne' di  una  legge  di  autorizzazione  a  ratificare  un
 trattato internazionale.
   2.1.  -  Vero  e'  che  nel  trattato  istitutivo  della  Comunita'
 economica  europea,  ratificato  con  la  legge  n.  1203  del  1957,
 l'agricoltura  ha  una  posizione di grande rilievo (articoli da 38 a
 47) e di grande interesse per la sua  incidenza  sull'attuazione  del
 mercato  comune  e  che  l'art.  3  dello  stesso trattato, nel testo
 sostituito dall'art. G, n. 3 del trattato approvato a Maastricht il 7
 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la  legge  3  novembre
 1992, n. 454, ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica
 comune nel settore dell'agricoltura e della pesca.
    Ai  fini  che  interessano, e' sufficiente, peraltro, rilevare che
 gli articoli 5 e 6  della  legge  di  ratifica  del  trattato  C.E.E.
 impegnano lo Stato membro ad adottare le misure di carattere generale
 e   particolare,  atte  ad  assicurare  l'esecuzione  degli  obblighi
 derivanti  dal  Trattato  ovvero   determinati   dagli   atti   delle
 istituzioni  comunitarie e prevedono il coordinamento delle politiche
 economiche nella misura necessaria al raggiungimento  degli  obblighi
 del   trattato   in   stretta   collaborazione   con  le  istituzioni
 comunitarie. Non indicano, pero', gli organi ai quali lo Stato membro
 deve affidare i relativi compiti e  funzioni.  Sicche'  non  sussiste
 violazione di obblighi derivanti da trattati internazionali.