ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), iscritto al n. 56 del registro referendum; Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche. Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di refer- endum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo'?". 2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il referendum, dato atto che le deliberazioni assunte dai Consigli regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum come sopra formulata, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge. 3. - Ricevuta la comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale, relativa alla presente e ad altre richieste referendarie, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione. 4. - L'8 gennaio 1993, i delegati per i Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche hanno depositato una articolata memoria nella quale, dopo aver passato in rassegna le vicende che hanno riguardato il regionalismo negli anni Settanta e che postulavano il riordinamento dei ministeri quale imprescindibile momento attuativo dell'ordinamento regionale, ha esaminato i diversi principi che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di giudizio di ammissibilita' del referendum per concludere come, alla luce di tali principi, nessun ostacolo si frapponga alla favorevole delibazione circa la ammissibilita' del quesito referendario oggetto del presente giudizio. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilita' la Corte e' chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella sua interezza, la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l'ammissibilita' del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle disposizioni in cui si articola il provvedimento legislativo in ordine al quale si sollecita il responso popolare puo' ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per cio' che attiene ai requisiti della chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito, considerato che, pur in presenza di un composito e stratificato quadro normativo che disciplina le materie in ordine alle quali e' previsto, a vario titolo e per una molteplicita' di effetti, l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non puo' revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero, propone, quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere ovvero mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso. Neppure e' a dirsi che il referendum di cui qui si giudica l'ammissibilita' rinvenga a tal fine un qualche ostacolo alla luce dei princip/' che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di leggi a contenuto costituzionalmente vincolato od obbligatorio, considerato che, nella specie, il quesito propone quale oggetto del voto popolare non un organo o un istituto la cui esistenza e' presupposta dalla Costituzione o che puo' dirsi coessenziale alla struttura ed al funzionamento del Governo, ma unicamente il mantenimento ovvero la soppressione dell'apparato burocratico- amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere al rango di ministero, cosi' limitandosi a dare attuazione alla riserva legislativa enunciata dall'art. 95, terzo comma, della Costituzione.