ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959,  n.
 617  (istituzione  del  Ministero  del  turismo  e dello spettacolo),
 iscritto al n. 56 del registro referendum;
    Vista l'ordinanza del 15 dicembre  1992  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito nella camera di consiglio del 13  gennaio  1993  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Udito   l'avv.  Mario  Bertolissi  per  i  delegati  dei  Consigli
 regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche.
                           Ritenuto in fatto
    1. - L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di  refer-
 endum  popolare  presentata  il  22  gennaio  1992  dai  delegati dei
 Consigli  regionali  delle  Regioni  Trentino-Alto   Adige,   Umbria,
 Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia,  Marche,  Basilicata, Toscana,
 Emilia-Romagna e  Veneto,  sul  seguente  quesito:  "Volete  che  sia
 abrogata  la  legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero
 del turismo e dello spettacolo'?".
    2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il
 referendum, dato atto  che  le  deliberazioni  assunte  dai  Consigli
 regionali   sono   state   ritualmente  adottate,  ha  dichiarato  la
 legittimita' della richiesta  di  referendum  come  sopra  formulata,
 disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.
    3.  -  Ricevuta  la  comunicazione  della  ordinanza  dell'Ufficio
 centrale, relativa alla presente e ad altre  richieste  referendarie,
 il  Presidente  di  questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993
 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
    4. - L'8 gennaio 1993, i delegati per  i  Consigli  regionali  del
 Veneto,   della   Toscana,  della  Lombardia  e  delle  Marche  hanno
 depositato una articolata memoria nella quale, dopo aver  passato  in
 rassegna  le  vicende che hanno riguardato il regionalismo negli anni
 Settanta e che  postulavano  il  riordinamento  dei  ministeri  quale
 imprescindibile  momento  attuativo  dell'ordinamento  regionale,  ha
 esaminato i diversi principi  che  questa  Corte  ha  avuto  modo  di
 affermare  in  tema  di giudizio di ammissibilita' del referendum per
 concludere come, alla luce  di  tali  principi,  nessun  ostacolo  si
 frapponga  alla  favorevole  delibazione  circa la ammissibilita' del
 quesito referendario oggetto del presente giudizio.
                        Considerato in diritto
    La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilita' la
 Corte e' chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella sua  interezza,  la
 legge  31  luglio  1959,  n.  617,  concernente  la  istituzione  del
 Ministero del turismo e dello spettacolo.
    Nessun  dubbio  anzitutto  sussiste  circa  l'ammissibilita'   del
 quesito  in  rapporto  alle  ipotesi ostative enunciate dall'art. 75,
 secondo  comma,  della  Costituzione,   posto   che   nessuna   delle
 disposizioni  in  cui  si  articola  il  provvedimento legislativo in
 ordine al quale si sollecita  il  responso  popolare  puo'  ritenersi
 strutturalmente  o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi
 tributarie o  di  bilancio,  di  amnistia  o  di  indulto  ovvero  di
 autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per cio' che attiene
 ai  requisiti della chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito,
 considerato che, pur in  presenza  di  un  composito  e  stratificato
 quadro  normativo  che  disciplina le materie in ordine alle quali e'
 previsto,  a  vario  titolo  e  per  una  molteplicita'  di  effetti,
 l'intervento  del  Ministero del turismo e dello spettacolo, non puo'
 revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla
 abrogazione della stessa legge  istitutiva  del  Ministero,  propone,
 quale  unica  e  puntuale  alternativa,  quella  di sopprimere ovvero
 mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso.
    Neppure e' a dirsi  che  il  referendum  di  cui  qui  si  giudica
 l'ammissibilita'  rinvenga  a  tal fine un qualche ostacolo alla luce
 dei princip/' che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema  di
 leggi  a  contenuto  costituzionalmente  vincolato  od  obbligatorio,
 considerato che, nella specie, il quesito propone quale  oggetto  del
 voto  popolare  non  un  organo  o  un  istituto  la cui esistenza e'
 presupposta dalla Costituzione o che  puo'  dirsi  coessenziale  alla
 struttura   ed   al  funzionamento  del  Governo,  ma  unicamente  il
 mantenimento  ovvero  la  soppressione   dell'apparato   burocratico-
 amministrativo  che  il  legislatore ha discrezionalmente ritenuto di
 far assurgere  al  rango  di  ministero,  cosi'  limitandosi  a  dare
 attuazione  alla  riserva  legislativa  enunciata dall'art. 95, terzo
 comma, della Costituzione.