ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione:
      del  regio  decreto  9  agosto  1943, n. 718, recante "mutamento
 della denominazione del Ministero delle corporazioni";
      del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946,  n.  223,  recante
 "riordinamento   dei  servizi  del  Ministero  dell'industria  e  del
 commercio";
      della legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "mutamento  della
 denominazione  del  Ministero  dell'industria  e del commercio, degli
 Uffici  provinciali  e  delle  Camere  di  commercio,   industria   e
 agricoltura", iscritto al n. 54 del registro referendum;
    Vista  l'ordinanza  del  15  dicembre  1992 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Udito l'avvocato Mario Bertolissi  per  i  delegati  dei  Consigli
 regionali del Veneto e della Basilicata.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  L'Ufficio  centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione in applicazione della legge 25  maggio  1970,  n.
 352,  e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di refer-
 endum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai  Consigli  regionali
 delle  regioni  Umbria,  Piemonte,  Valle d'Aosta, Lombardia, Marche,
 Basilicata,   Toscana,   Emilia   Romagna   e   Veneto,   concernente
 l'abrogazione  del  regio  decreto  9  agosto 1943, n. 718 (mutamento
 della denominazione del Ministero delle  corporazioni),  del  decreto
 luogotenenziale  23  febbraio 1946, n. 223 (riordinamento dei servizi
 del Ministero dell'industria  e  del  commercio)  e  della  legge  26
 settembre  1966,  n. 792 (mutamento della denominazione del Ministero
 dell'industria e del commercio,  degli  Uffici  provinciali  e  delle
 Camere di commercio, industria e agricoltura).
    2.  -  Con  ordinanza in data 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale
 per  il  referendum,  verificata  la  regolarita'   della   richiesta
 abrogativa, l'ha dichiarata legittima.
    3.   -   Ricevuta  la  comunicazione  dell'ordinanza  dell'Ufficio
 centrale, il Presidente di questa  Corte  ha  fissato  il  giorno  13
 gennaio  1993  per  le  conseguenti  deliberazioni,  dandone regolare
 comunicazione.
    4. - In data 8 gennaio 1993 e' stata  depositata  una  memoria  da
 parte  del  difensore  dei  Consigli  regionali  del  Veneto  e della
 Basilicata.
    5. - Nella camera di consiglio  del  13  gennaio  1993,  e'  stato
 udito,  per i Consigli regionali promotori del referendum, l'avvocato
 Mario Bertolissi.
                        Considerato in diritto
    1. -  La  richiesta  di  referendum  popolare  investe  tre  testi
 normativi:
      il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante "mutamento della
 denominazione del Ministero delle corporazioni";
      il  decreto  luogotenenziale  23  febbraio 1946, n. 223, recante
 "Riordinamento  dei  servizi  del  Ministero  dell'industria  e   del
 commercio";
      la  legge  26  settembre  1966, n. 792, recante "mutamento della
 denominazione del Ministero dell'industria  e  del  commercio,  degli
 Uffici   provinciali   e  delle  Camere  di  commercio,  industria  e
 agricoltura".
    Il  primo  ed  il  terzo  testo   riguardano   esclusivamente   la
 denominazione, il secondo, invece, attiene agli aspetti organizzativi
 ed alle articolazioni dell'apparato ministeriale.
    2.  -  Il  regio  decreto  2 luglio 1926, n. 1131, raccoglieva una
 parte  dell'organizzazione  del  Ministero  dell'economia  nazionale,
 istituito  con  il  regio  decreto 5 luglio 1923, n. 1439, e il regio
 decreto 27 settembre 1929, n. 1663,  ripartiva  i  servizi,  gia'  di
 competenza  del  Ministero  dell'economia nazionale, fra il Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle  corporazioni.
 In  particolare, l'articolo 3 del regio decreto n. 1131 stabiliva che
 tutti gli organi consultivi, deliberanti ed esecutivi  del  Ministero
 dell'economia  nazionale  passassero  alle  dipendenze  del Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle  corporazioni,
 a   seconda  che  avessero  per  oggetto  la  materia  deferita  alla
 competenza dell'uno o dell'altro ministero, che  era  indicata  dagli
 articoli precedenti del medesimo regio decreto.
    Un  primo  mutamento  nella  denominazione  del  ministero  si ha,
 dunque, nell'agosto 1943,  quando  il  Ministero  delle  corporazioni
 viene  chiamato  Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
 (che successivamente, con il decreto luogotenenziale  del  21  giugno
 1945,  n.  377,  sara'  ripartito  in  due  Ministeri:  il  Ministero
 dell'industria e commercio e il Ministero  del  lavoro  e  previdenza
 sociale).
    Pochi  anni  dopo,  nel  febbraio  del 1946, con il citato decreto
 luogotenenziale  n.  223   si   provvedera'   alla   riorganizzazione
 dell'intera  struttura preposta al governo dell'industria e commercio
 attraverso la creazione di quattro direzioni generali (del  personale
 e   degli   affari   generali,   dell'industria   e   delle  miniere,
 dell'artigianato e delle piccole industrie, del commercio  interno  e
 dei   consumi   industriali),   di   un   ispettorato  (quello  delle
 assicurazioni private) e di due uffici centrali  (studi  e  ricerche,
 legislativo).
    Con  la  legge  26  settembre  1966,  n. 792, la denominazione del
 Ministero veniva  ulteriormente  mutata  in  quella,  attualmente  in
 vigore, di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 e,  contestualmente,  veniva  cambiata  anche  la  denominazione  dei
 relativi uffici provinciali nonche' quella delle Camere di commercio,
 industria e agricoltura, chiamati rispettivamente Uffici  provinciali
 dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e  Camere  di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    3. - In realta',  il  processo  di  trasformazione  del  Ministero
 dell'industria   e'   stato   piu'  complesso  di  quello  ricavabile
 dall'analisi congiunta dei tre testi normativi indicati  nel  quesito
 referendario: oggi la sua struttura organizzativa e' assai diversa da
 quella rappresentata dal decreto luogotenenziale n. 223 del 1946.
    Non  solo  la  direzione  generale  del  personale  e degli affari
 generali e' stata ridefinita (dalla legge 7 giugno 1951, n. 434) come
 direzione generale degli  affari  generali;  non  solo  la  direzione
 generale   dell'artigianato   e  delle  piccole  industrie  e'  stata
 soppressa dall'articolo 9, n. 1, del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   24   luglio   1977,   n.  617,  ma  l'ispettorato  delle
 assicurazioni private e'  stato  trasformato  in  direzione  generale
 dall'articolo   28   della   legge   12   agosto   1982,  n.  576  (e
 successivamente riorganizzato con il  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  4  marzo  1983,  n.  315)  ed  e'  stata  creata la nuova
 direzione generale delle fonti di energia e delle industrie  di  base
 con  la  legge 15 dicembre 1960, n. 1483. Senza dire che la direzione
 generale  dell'industria  e  delle  miniere  e'  stata  sdoppiata  in
 conseguenza  delle  leggi  4  gennaio 1951, n. 2, e 7 giugno 1951, n.
 434.  Essa,  infatti,  solo  parzialmente  vive  attraverso  le   due
 direzioni  generali  nate  dalla  sua scissione, quella delle miniere
 (che non corrisponde piu' soltanto alle vecchie competenze  minerarie
 dell'originaria   direzione   generale)  e  quella  della  produzione
 industriale che e' stata riorganizzata sulla  base  della  previsione
 dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
    Ne consegue che la sola direzione generale del commercio interno e
 dei  consumi  industriali e' rimasta pressoche' immutata (sebbene sia
 stata privata della materia fieristica, in favore delle regioni,  dal
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e,
 con essa, l'ufficio studi e ricerche e l'ufficio legislativo.
    4. - E' evidente, allora,  che  il  complesso  organizzatorio  che
 risponde   al   nome   di   Ministero  dell'industria,  commercio  ed
 artigianato, e che certamente si articola in una pluralita' di organi
 e  uffici,  non  essendo  piu'   quello   raffigurato   nel   decreto
 luogotenenziale  n.  223  del 1946, oggetto del quesito referendario,
 verrebbe ad essere soltanto parzialmente  mutilato  da  un  eventuale
 esito referendario positivo, ma non di certo soppresso.
    Ne'  ad  un  siffatto esito si potrebbe pervenire abrogando le due
 altre  disposizioni  che  dettano  modifiche  al  nome  dell'apparato
 ministeriale,   in   quanto   il   contenuto   precettivo  di  quelle
 disposizioni si risolve esclusivamente nell'imposizione della nuova e
 diversa denominazione del dicastero, e non in altro.
    L'abrogazione delle vigenti denominazioni contenute nella legge n.
 792 del 1966 non eliminerebbe, dunque, l'assetto  organizzatorio  che
 si  e'  formato  successivamente all'anno 1946, che e' il solo tenuto
 presente   dai   Consigli   regionali    promotori    dell'iniziativa
 referendaria.
    Ne  risulta  una  evidente  mancanza  di  chiarezza  del quesito e
 dell'intera  operazione  referendaria:  l'abrogazione   delle   norme
 sottoposte  a  referendum sarebbe incoerente e contraddittoria con la
 permanenza di altre alle prime strettamente  connesse  (si  veda  sul
 punto la sentenza n. 29 del 1981).