ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-
 legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante  "norme  per  l'amministrazione
 delle  Casse  di Risparmio e dei Monti di Pieta' di prima categoria",
 convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778", iscritto  al  n.  48  del
 registro referendum;
    Vista  l'ordinanza  del  15  dicembre  1992 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.
                           Ritenuto in fatto
    1. - L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di  refer-
 endum  popolare  presentata  il 16 settembre 1991 dal Comitato per la
 riforma democratica, sul seguente quesito: "volete che  sia  abrogato
 l'articolo  2  del  regio  decreto-legge  24  febbraio 1938, n.   204
 recante "norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio  e  dei
 Monti di Pieta' di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3
 giugno 1938, n. 778".
    2.   -  L'ufficio  centrale,  verificata  con  esito  positivo  la
 regolarita'  della  richiesta  e  la  persistente  vigenza  dell'atto
 normativo  cui  si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha
 dichiarata legittima.
    Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di  questa
 Corte  ha  fissato  il  giorno  13  gennaio  1993  per la conseguente
 deliberazione, dandone regolare comunicazione.
    3. - In data 11 gennaio 1993 i  presentatori  della  richiesta  di
 referendum     hanno    depositato    una    memoria    a    sostegno
 dell'ammissibilita' dello stesso. Nella camera di  consiglio  del  13
 gennaio  1993  e' stato udito in qualita' di difensore dei promotori,
 l'avvocato  Massimo  Severo  Giannini,  il  quale  ha  insistito  per
 l'ammissibilita' del referendum.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Questa Corte e' chiamata ad accertare la sussistenza o meno
 dei requisiti di ammissibilita' della richiesta di referendum oggetto
 di esame. A  tal  fine  si  deve  stabilire  se  ricorrano  i  limiti
 espressamente   previsti   dall'art.   75,   secondo   comma,   della
 Costituzione o  comunque  impliciti  nell'ordinamento  costituzionale
 relativi   alle   normative   non   suscettibili   di   consultazioni
 referendarie abrogative, ed accertare altresi' se  la  struttura  del
 quesito  proposto  risponda alle esigenze di chiarezza, univocita' ed
 omogeneita', secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in
 tema di ammissibilita' delle domande referendarie.
    2. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo e' l'art.  2
 del  regio  decreto-legge  24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella
 legge 3 giugno 1938, n. 778,  recante  "norme  per  l'amministrazione
 delle  Casse  di Risparmio e dei Monti di Pieta' di prima categoria".
 Questo articolo dispone, al primo comma, che "la nomina di due membri
 dei  consigli  di  amministrazione  delle  Casse  di  Risparmio,  che
 assumono   rispettivamente   l'ufficio   di   presidente  e  di  vice
 presidente, e' devoluta al Capo del  governo,  che  vi  provvede  con
 propri  decreti,  su proposta del capo dell'ispettorato per la difesa
 del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita  la  federazione
 nazionale  fascista  delle Casse di Risparmio"; ed, al secondo comma,
 dispone che "il presidente ed il  vice  presidente  dei  consigli  di
 amministrazione delle Casse di Risparmio istituite da associazioni di
 persone,  saranno  scelti,  a preferenza, fra i soci delle rispettive
 aziende".
    Com'e' noto, le funzioni allora  spettanti  al  Capo  del  governo
 nella specifica materia degli enti creditizi di diritto pubblico sono
 oggi esercitate dal Ministro del tesoro e dal Governatore della Banca
 d'Italia,  sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
 risparmio (d.-lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 226 e d.-lgs. C.P.S. 17
 luglio 1947, n. 691), e  previo  il  parere  parlamentare  (legge  24
 gennaio 1978, n. 14).
    Per  effetto  di  queste  disposizioni, pertanto, la nomina di due
 membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio,  che
 assumono   rispettivamente   l'ufficio   di   presidente  e  di  vice
 presidente, e' effettuata dal Ministro del  tesoro  su  proposta  del
 Governatore    della    Banca    d'Italia,    sentito   il   Comitato
 interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio,  previo  parere
 parlamentare.
    Questo  sistema  di  nomina non puo' ritenersi totalmente superato
 dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (recante "disposizioni in  materia
 di  ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale degli istituti di
 credito di diritto pubblico) e dal decreto  legislativo  20  novembre
 1990,  n. 356 (recante "disposizioni per la ristrutturazione e per la
 disciplina del gruppo creditizio") sia perche' non tutte le Casse  di
 Risparmio  sono  state  automaticamente  trasformate  in societa' per
 azioni, sia perche' ai restanti enti pubblici conferenti l'azienda  a
 queste  societa'  "continuano  ad applicarsi le disposizioni di legge
 relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi"  (art.
 11 d.-lgs. 20 novembre 1990, n. 356).
    3.  -  Va  anche  ricordato  che l'oggetto del referendum riguarda
 soltanto la nomina dei presidenti e dei vice presidenti  delle  Casse
 di  Risparmio  e  non  anche  la  nomina  dei  presidenti  e dei vice
 presidenti dei residui  Monti  di  Credito  su  pegno,  la  quale  e'
 disciplinata  da  disposizioni  che  non  sono  toccate  dal  quesito
 referendario. Per i Monti di Credito su  pegno  di  prima  categoria,
 infatti,  in  virtu'  del  rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1
 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'Ordinamento  dei  Monti
 di  Credito  su  pegno),  si  applica l'art. 10 del testo unico delle
 leggi sulle Casse di  Risparmio  e  sui  Monti  di  Pieta'  di  prima
 categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, secondo
 il  quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti,
 che ricoprono rispettivamente  l'Ufficio  di  presidente  e  di  vice
 presidente,  sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi
 dal Ministro del tesoro).
    Per i Monti di Credito su pegno di seconda  categoria  si  applica
 l'art.  5 della citata legge 10 maggio 1938, n. 745, secondo il quale
 il  presidente  ed  il  vice  presidente  sono  nominati   dal   capo
 dell'ispettorato  per  la  difesa del risparmio e per l'esercizio del
 credito (ora dal Governatore della Banca d'Italia).
    4. - Cio' premesso, non si riscontra nella richiesta  referendaria
 in   esame   alcuna   delle   ragioni  di  inammissibilita'  previste
 espressamente dall'art. 75,  secondo  comma,  della  Costituzione,  o
 desumibili  dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo
 (sent. n. 16 del  1978).  E'  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  la
 normativa  oggetto del quesito referendario non rientra nelle ipotesi
 escluse riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di  amnistia  e
 indulto  e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
 cui al citato art. 75, secondo  comma,  della  Costituzione.  Ne'  la
 proposta  di referendum ha per oggetto atti legislativi dotati di una
 forza  passiva  peculiare  o  disposizioni  legislative  a  contenuto
 costituzionalmente  vincolato. Ed e' altresi' evidente che sussistono
 i requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita' del  quesito,  in
 quanto   la   disposizione  oggetto  del  referendum,  obiettivamente
 considerata nella sua struttura e finalita', contiene quel  principio
 la  cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo
 elettorale fornira'.
    Ed invero, il quesito referendario mira univocamente  a  sottrarre
 al  Governo  la  funzione  di  nominare  gli organi amministrativi al
 vertice delle Casse di Risparmio.