ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 dagli  artt.  4,  quarto  comma  (recte: quinto comma), della legge 8
 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),  e
 10  del  decreto-legge  5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il
 miglioramento qualitativo  e  per  la  prevenzione  dell'inquinamento
 delle  acque),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 aprile
 1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991  dalla
 Pretura  circondariale  di  Venezia,  Sezione distaccata di Dolo, nel
 procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, iscritta al
 n. 398 del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione  distaccata  di  Dolo,
 nel  procedimento  penale  a  carico di Corsi Francesca ed altri, con
 ordinanza del 19 dicembre 1991 (R.O. n. 398 del 1992), pervenuta alla
 Corte il 7  luglio  1992  ha  sollevato,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  degli artt. 4, quarto comma
 (recte: quinto comma) della legge 8 novembre 1991, n. 360, e  10  del
 decreto-legge  8 novembre 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,
 nella legge 5 aprile 1990, n. 71, nella parte in cui  tale  normativa
 non  si  applica  a  coloro  che,  pure  tenuti alla osservanza della
 speciale legislazione veneziana, operino in territori non  ricompresi
 nei  centri  storici,  nella  specie  di Venezia e Chioggia (presidio
 ospedaliero di Dolo);
      che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della
 Costituzione  in  quanto   si   determinerebbe   una   ingiustificata
 discriminazione   nei   confronti   di   costoro   che,   pur  tenuti
 all'osservanza della legislazione speciale veneziana, soggiacciono ad
 essa per gli aspetti penalizzanti e ne sono  esclusi  per  quelli  di
 favore;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che  ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o la infondatezza della
 questione;
    Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 17 del 1993,  ha
 gia'   dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione,
 rilevando, tra l'altro, che la differente disciplina  degli  scarichi
 trova  ragionevole  giustificazione nella diversita' delle condizioni
 socio-economico in cui i soggetti messi  a  raffronto  operano  nella
 differente e difficolta' che gli stabilimenti affrontano;
      che,   per  giunta,  essa  rientra  nella  discrezionalita'  del
 legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato  di  legittimita'
 costituzionale  se  non  sia,  come  non  e'  nella specie, del tutto
 arbitrario;
      che, pertanto, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;