ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  519,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di  Adria
 -  nel  procedimento  penale  a  carico di Mazzucco Claudio ed altri,
 iscritta al n. 397 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Rovigo - sezione distaccata di  Adria  -  dubita  della  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  519, secondo comma, cod. proc. pen., nella
 parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt.  516,  517,  518,
 secondo  comma,  cod.  proc.  pen.),  stabilisce  che l'imputato puo'
 chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e
 cioe'  solo  se  risultino  assolutamente  necessarie  e  solo   dopo
 l'assunzione   di   altre   prove  -  sostenendo  che  cio'  comporta
 ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonche' disparita'
 di trattamento tra le parti e percio' la violazione degli artt.  3  e
 24 della Costituzione;
      che il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto;
 Considerato  che  la  predetta  questione e' stata gia' decisa con la
 sentenza n. 241 del 1992, con la  quale,  tra  l'altro,  l'art.  519,
 secondo  comma,  e'  stato  dichiarato costituzionalmente illegittimo
 nella parte in cui contene(va) l'inciso "a norma dell'art. 507";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;