ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt. 516, 517, 518, secondo comma, cod. proc. pen.), stabilisce che l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e cioe' solo se risultino assolutamente necessarie e solo dopo l'assunzione di altre prove - sostenendo che cio' comporta ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonche' disparita' di trattamento tra le parti e percio' la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; che il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto; Considerato che la predetta questione e' stata gia' decisa con la sentenza n. 241 del 1992, con la quale, tra l'altro, l'art. 519, secondo comma, e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui contene(va) l'inciso "a norma dell'art. 507"; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;