ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  ultimo
 comma, della legge della Regione Sicilia 14 maggio 1976,
 n.  77  (Finanziamento  del  piano di investimenti per il quadriennio
 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione  del  piano  di
 investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1991 dal Pretore di
 Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio e l'Ente
 Minerario Siciliano  ed  altri,  iscritta  al  n.  256  del  registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Un ex dirigente della Chisade s.p.a. (del gruppo EMS),  posto
 in  quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del
 lavoro  di  Palermo  perche'  gli  fossero  riconosciuti  i  benefici
 economici  previsti  a  seguito  della sentenza n. 180 del 1987 della
 Corte Costituzionale.
    Il Pretore considerava che, nell'ambito del piano di  risanamento,
 ristrutturazione  e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS,
 in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della  Sicilia
 14  maggio  1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6,
 8,  9  e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai
 "dipendenti della Chisade" i cui rapporti  di  lavoro  fossero  stati
 risolti  con anticipo; che per "dipendenti" dovessero intendersi solo
 gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti.  Sicche'  la
 domanda dell'attore non poteva accogliersi.
    Sollevava,   quindi,   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'ultimo comma dell'art.  4  della  legge  regionale  citata,  per
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione, in quanto risulterebbero
 ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti  Chisade
 pur dipendenti dell'azienda.
    2.  -  L'ordinanza e' stata ritualmente comunicata e notificata, e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    2.1.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuta
 l'Avvocatura  Generale  dello  Stato in rappresentanza del Presidente
 della Giunta della Regione Sicilia,  la  quale  ha  concluso  per  la
 declaratoria  di  manifesta  infondatezza della questione, osservando
 che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del  1975
 devono  interpretarsi  nel  senso  dell'applicabilita'  dei  benefici
 medesimi   in   favore   anche   dei   dirigenti,   attesa   altresi'
 l'impossibilita' di una loro discriminazione per effetto della stessa
 normativa  richiamata,  come emendata dalla citata sentenza di questa
 Corte n. 180 del 1987.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo  comma,
 della  legge  regionale  della  Sicilia  14 maggio 1976, n. 77, nella
 parte in cui  esclude  l'applicabilita'  delle  provvidenze  previste
 dagli  artt.  6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975,
 n. 42 nei confronti dei dirigenti della Chisade, violi l'art. 3 della
 Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione
 ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti
 della stessa Chisade, inquadrati in diversa categoria.
    2. - La questione non e' fondata per quanto si dira'.
    Si e' gia' affermato (sent. n. 180  del  1987)  che,  pur  essendo
 innegabile    la    sussistenza    nell'ambito   aziendale   di   una
 differenziazione tra  operai,  impiegati  e  dirigenti,  per  cui  si
 giustifica  un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai
 e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che  per  quelli
 collettivi,  tuttavia,  nell'ambito  dell'applicazione degli artt. 6,
 primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del  1975  non  sussiste
 alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai
 dirigenti  dei  benefici  accordati  a tutti gli altri dipendenti che
 perdono improvvisamente il lavoro. Tanto piu' che essi incontrano  se
 non  una  maggiore, almeno una pari difficolta' nel trovare una nuova
 sistemazione, sicche' la dizione "dipendenti della Chisade" ai  quali
 si  applicano  i  benefici  di  cui  agli artt. 8, 9 e 10 della legge
 regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che  degli
 operai e degli impiegati, anche dei dirigenti.
    Conseguentemente  della  questione  sollevata  deve dichiararsi la
 infondatezza.