ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 5
 marzo  1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore
 delle casalinghe), promosso con ordinanza emessa il  15  luglio  1992
 dal  Pretore  di  Genova  nel procedimento civile vertente tra Parodi
 Natalina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1992
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito l'avv. Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un procedimento civile promosso da Natalina
 Parodi contro  l'I.N.P.S.  per  ottenere,  previa  rivalutazione  dei
 contributi, la ricostituzione della pensione erogatale ai sensi della
 legge  5  marzo  1963, n. 389, il Pretore di Genova, con ordinanza in
 data 15 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  38
 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9 della
 legge citata, "nella parte  in  cui  non  prevede  un  meccanismo  di
 adeguamento   dell'importo  nominale  dei  contributi  versati  dalle
 assicurate".
    Ad avviso del giudice remittente, poiche' la "mutualita' pensioni"
 a favore delle casalinghe, istituita dalla legge n. 389 del 1963,  e'
 disciplinata   in  modo  analogo  all'assicurazione  facoltativa  per
 l'invalidita' e la vecchiaia, sono riferibili  all'impugnato  art.  9
 della  legge  gli stessi argomenti con cui questa Corte, con sentenza
 n.  141  del  1989,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  29,  terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella
 parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento al valore re-
 ale dell'importo nominale dei contributi versati  successivamente  al
 giorno  della  sua  entrata  in  vigore.  Anche  alla  pensione delle
 casalinghe inerisce un fine  previdenziale,  in  relazione  al  quale
 appare   irrazionale   la   mancata  previsione  di  un  congegno  di
 rivalutazione dei contributi versati, con  conseguente  inadeguatezza
 della prestazione alle esigenze di vita dell'assicurata.
    2.  -  Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'I.N.P.S.
 chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o  comunque
 infondata.
    L'Istituto  contesta  che  la  questione  sollevata dal Pretore di
 Genova sia assimilabile alla questione decisa dalla sentenza  citata.
 L'art.  29,  terzo  comma,  della  legge  n. 218 del 1952 fu ritenuto
 inficiato di irragionevolezza per la mancata  predisposizione  di  un
 sistema  di  rivalutazione  per  il  futuro, in contraddizione con la
 prevista rivalutazione dei contributi versati precedentemente. Simile
 contraddizione non si riscontra nella norma impugnata, la  quale  non
 prevede  alcuna  rivalutazione  perche'  la  legge  n.  389  del 1963
 attribuisce rilievo alla data del versamento dei contributi  solo  in
 relazione   all'eta'   dell'assicurata,   ai  fini  del  calcolo  del
 rispettivo valore di rendita.  Cio'  si  spiega  sul  riflesso  della
 peculiare   natura,   analoga   alle   assicurazioni  private,  della
 "Mutualita' pensioni" per  le  casalinghe,  nell'ambito  della  quale
 l'entita'  della  pensione che sara' corrisposta al compimento di una
 certa eta' e' determinato  dalla  stessa  assicurata  all'inizio  del
 rapporto,  e  in funzione di essa sono calcolati dall'Istituto, sulla
 base di tariffe fissate da un decreto ministeriale, i  contributi  da
 versare anno per anno.
    Le  difese  dell'I.N.P.S.  sono  state  sviluppate  in una memoria
 depositata in prossimita' dell'udienza di discussione.
                        Considerato in diritto
    1. - Dal Pretore di Genova e' sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9  della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla
 "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe, "nella parte in  cui
 non  prevede un meccanismo di adeguamento del- l'importo nominale dei
 contributi versati dalle assicurate".
    2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di  inammissibilita'
 opposta  dall'INPS  sul  riflesso  che, essendo prevista dallo stesso
 art. 9 della legge n. 389 del  1963  la  possibilita'  di  variazione
 delle   tariffe   approvate  dal  Ministro  del  lavoro,  il  mancato
 adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta e' un
 vizio  dell'attivita'  amministrativa,  come  tale  non  denunciabile
 davanti alla Corte costituzionale. Dalla lettera della legge  non  si
 arguisce  che  le  tariffe  debbano  essere determinate tenendo conto
 anche  della  svalutazione  monetaria  in  relazione  al  tempo   dei
 versamenti contributivi; anzi un indice contrario risulta dal divieto
 in ogni caso di variazioni ad intervalli inferiori al quinquennio.
    3. - La questione e' fondata.
    Contrariamente  all'opinione  del  giudice  a  quo,  non  si  puo'
 ravvisare un precedente in termini nella sentenza n.  141  del  1989,
 che  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo l'art. 29, terzo
 comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'assicurazione
 facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, nella parte in cui  non
 prevedeva  un  meccanismo  di  adeguamento  dell'importo nominale dei
 contributi versati dopo la data di entrata  in  vigore  della  legge.
 L'irrazionalita'  da  cui e' stato ritenuto inficiato l'art. 29 della
 legge citata era determinata  da  una  contraddittorieta'  intrinseca
 alla  norma,  la  quale  disponeva  la  rivalutazione  dei contributi
 versati  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge,  mentre   non
 prevedeva  alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire. L'art. 9
 della legge n. 389 del 1963,  invece,  esclude  ab  initio  qualsiasi
 meccanismo  di  adeguamento monetario dei contributi versati. Inoltre
 non e' ripetibile per la pensione  delle  casalinghe  la  valutazione
 espressa  in  quella  sentenza,  secondo  cui  "anche l'assicurazione
 facoltativa  e'  ispirata  a  fini  di  previdenza",  cioe'   rientra
 nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.
    Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non tolgono
 che  la  sentenza  n.  141 del 1989 possa fornire un utile termine di
 confronto  sotto  due  profili.  Anzitutto  sotto  il  profilo  della
 struttura tecnica della pensione volontaria per le casalinghe, che e'
 identica   a  quella  dell'assicurazione  facoltativa.  Sotto  questo
 profilo,   indipendentemente   dall'art.   38   Cost.,   non   appare
 giustificata,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  la disparita' di
 trattamento in ordine alla rivalutabilita' dei contributi, a  seconda
 che  siano stati versati nell'una o nell'altra gestione assicurativa.
 Il rilievo  dell'I.N.P.S.,  il  quale  osserva  che  l'organizzazione
 tecnica  delle  due forme assicurative, imperniata sulla redditivita'
 della contribuzione,  le  avvicina  a  quelle  private,  rafforza  il
 giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno
 di  rivalutazione  (sia  pure non automatico) dei contributi versati,
 data  la  diffusione  nel   settore   privato   delle   clausole   di
 rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato.
    L'irrazionalita'  della  norma si manifesta anche sotto un profilo
 piu' specifico, attinente alla sfera soggettiva di applicazione della
 legge n. 389 del 1963. L'art. 2, primo comma, consente l'iscrizione a
 questa forma assicurativa, senza limiti di eta',  delle  persone  che
 risultino  gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della legge,
 all'assicurazione facoltativa per  l'invalidita'  e  la  vecchiaia  a
 norma  dell'art.  85,  n.  4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. Non
 appare equo che  le  casalinghe  indotte  da  questa  disposizione  a
 passare  alla  nuova  mutualita'  pensioni, erroneamente creduta piu'
 vantaggiosa, siano private  del  beneficio  della  rivalutazione  dei
 contributi  versati, del quale, grazie alla sentenza n. 141 del 1989,
 avrebbero     fruito     se    avessero    conservato    l'iscrizione
 all'assicurazione facoltativa.