ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi Natalina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Natalina Parodi contro l'I.N.P.S. per ottenere, previa rivalutazione dei contributi, la ricostituzione della pensione erogatale ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 389, il Pretore di Genova, con ordinanza in data 15 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge citata, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate". Ad avviso del giudice remittente, poiche' la "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe, istituita dalla legge n. 389 del 1963, e' disciplinata in modo analogo all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, sono riferibili all'impugnato art. 9 della legge gli stessi argomenti con cui questa Corte, con sentenza n. 141 del 1989, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento al valore re- ale dell'importo nominale dei contributi versati successivamente al giorno della sua entrata in vigore. Anche alla pensione delle casalinghe inerisce un fine previdenziale, in relazione al quale appare irrazionale la mancata previsione di un congegno di rivalutazione dei contributi versati, con conseguente inadeguatezza della prestazione alle esigenze di vita dell'assicurata. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. L'Istituto contesta che la questione sollevata dal Pretore di Genova sia assimilabile alla questione decisa dalla sentenza citata. L'art. 29, terzo comma, della legge n. 218 del 1952 fu ritenuto inficiato di irragionevolezza per la mancata predisposizione di un sistema di rivalutazione per il futuro, in contraddizione con la prevista rivalutazione dei contributi versati precedentemente. Simile contraddizione non si riscontra nella norma impugnata, la quale non prevede alcuna rivalutazione perche' la legge n. 389 del 1963 attribuisce rilievo alla data del versamento dei contributi solo in relazione all'eta' dell'assicurata, ai fini del calcolo del rispettivo valore di rendita. Cio' si spiega sul riflesso della peculiare natura, analoga alle assicurazioni private, della "Mutualita' pensioni" per le casalinghe, nell'ambito della quale l'entita' della pensione che sara' corrisposta al compimento di una certa eta' e' determinato dalla stessa assicurata all'inizio del rapporto, e in funzione di essa sono calcolati dall'Istituto, sulla base di tariffe fissate da un decreto ministeriale, i contributi da versare anno per anno. Le difese dell'I.N.P.S. sono state sviluppate in una memoria depositata in prossimita' dell'udienza di discussione. Considerato in diritto 1. - Dal Pretore di Genova e' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del- l'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate". 2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'INPS sul riflesso che, essendo prevista dallo stesso art. 9 della legge n. 389 del 1963 la possibilita' di variazione delle tariffe approvate dal Ministro del lavoro, il mancato adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta e' un vizio dell'attivita' amministrativa, come tale non denunciabile davanti alla Corte costituzionale. Dalla lettera della legge non si arguisce che le tariffe debbano essere determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi; anzi un indice contrario risulta dal divieto in ogni caso di variazioni ad intervalli inferiori al quinquennio. 3. - La questione e' fondata. Contrariamente all'opinione del giudice a quo, non si puo' ravvisare un precedente in termini nella sentenza n. 141 del 1989, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dopo la data di entrata in vigore della legge. L'irrazionalita' da cui e' stato ritenuto inficiato l'art. 29 della legge citata era determinata da una contraddittorieta' intrinseca alla norma, la quale disponeva la rivalutazione dei contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge, mentre non prevedeva alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire. L'art. 9 della legge n. 389 del 1963, invece, esclude ab initio qualsiasi meccanismo di adeguamento monetario dei contributi versati. Inoltre non e' ripetibile per la pensione delle casalinghe la valutazione espressa in quella sentenza, secondo cui "anche l'assicurazione facoltativa e' ispirata a fini di previdenza", cioe' rientra nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost. Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non tolgono che la sentenza n. 141 del 1989 possa fornire un utile termine di confronto sotto due profili. Anzitutto sotto il profilo della struttura tecnica della pensione volontaria per le casalinghe, che e' identica a quella dell'assicurazione facoltativa. Sotto questo profilo, indipendentemente dall'art. 38 Cost., non appare giustificata, in riferimento all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento in ordine alla rivalutabilita' dei contributi, a seconda che siano stati versati nell'una o nell'altra gestione assicurativa. Il rilievo dell'I.N.P.S., il quale osserva che l'organizzazione tecnica delle due forme assicurative, imperniata sulla redditivita' della contribuzione, le avvicina a quelle private, rafforza il giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno di rivalutazione (sia pure non automatico) dei contributi versati, data la diffusione nel settore privato delle clausole di rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato. L'irrazionalita' della norma si manifesta anche sotto un profilo piu' specifico, attinente alla sfera soggettiva di applicazione della legge n. 389 del 1963. L'art. 2, primo comma, consente l'iscrizione a questa forma assicurativa, senza limiti di eta', delle persone che risultino gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia a norma dell'art. 85, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. Non appare equo che le casalinghe indotte da questa disposizione a passare alla nuova mutualita' pensioni, erroneamente creduta piu' vantaggiosa, siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi versati, del quale, grazie alla sentenza n. 141 del 1989, avrebbero fruito se avessero conservato l'iscrizione all'assicurazione facoltativa.