ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 5, terzo
 comma, numero 3, della legge 21  febbraio  1980,  n.  28  (Delega  al
 Governo  per  il riordinamento della docenza universitaria e relativa
 fascia  di  formazione  e  per  la  sperimentazione  organizzativa  e
 didattica),  e  50,  numero  3,  del  d.P.R.  11  luglio 1980, n. 382
 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia   di
 formazione nonche' sperimentazione scientifica e didattica), promosso
 con  ordinanza  emessa il 6 novembre 1991 dal Tribunale regionale per
 l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso  proposto  da  Roberto
 Gallassi  contro  il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al
 n. 427 del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  37, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Roberto Gallassi nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto   che   il   Tribunale   amministrativo   regionale   per
 l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre
 1991 sul ricorso proposto da Roberto  Gallassi  contro  il  Ministero
 della  pubblica  istruzione  e  volto  ad ottenere l'annullamento del
 diniego di revoca  del  provvedimento  di  esclusione  dalla  seconda
 tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, ha sollevato
 d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 5,
 terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
 Governo per il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa
 fascia  di  formazione  e  per  la  sperimentazione  organizzativa  e
 didattica), e 50, numero  3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382
 (Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
 formazione nonche' sperimentazione scientifica e  didattica),  "nella
 parte  in  cui ( ..) non contemplano, tra le qualifiche legittimate a
 partecipare ai giudizi transitori di  idoneita'  per  l'inquadramento
 nel  ruolo  dei  professori  associati, i medici titolari di borse di
 studio assegnate, per pubblico concorso, da organismi  costituiti  in
 seno  alle strutture universitarie, i quali abbiano svolto, in via di
 fatto, presso le facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  attivita'  di
 assistenza  e  cura,  espletando,  altresi',  per almeno un triennio,
 entro l'anno accademico 1979-1980, attivita' didattica e scientifica,
 quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni  edite,  documentate  dai
 presidi  di  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' stesse";
      che, ad avviso  del  giudice  rimettente,  le  norme  denunciate
 sarebbero  in  contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione, perche'
 riservano ai borsisti universitari un trattamento deteriore  rispetto
 ai   tecnici  laureati,  a  seguito  dell'ammissione  ai  giudizi  di
 idoneita' dei medici interni e dei contrattisti ad  essi  equiparati,
 per  effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1986
 e n. 397 del 1989;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 inammissibile o, comunque, non fondata;
      che la costituzione di Roberto Gallassi, essendo avvenuta  oltre
 i  termini  previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
 costituzionale, e' irricevibile;
    Considerato che con sentenze n. 359 e 367 del 1992 questa Corte ha
 dichiarato   non   fondate   identiche   questioni   di  legittimita'
 costituzionale (riferite ai borsisti del  Consiglio  nazionale  delle
 ricerche  ed  ai  titolari  delle  borse  di  studio  attribuite  dal
 Ministero della pubblica istruzione o dalle  singole  Universita'  in
 base  agli  artt.  32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della
 legge 24 febbraio 1967, n. 62), in quanto le  borse  di  studio  sono
 destinate alla formazione scientifica o all'addestramento didattico e
 scientifico  degli  interessati,  sicche'  la  mancata inclusione dei
 relativi titolari tra le categorie ammesse a partecipare  ai  giudizi
 di  idoneita'  per l'accesso al ruolo dei professori associati non e'
 stata ritenuta irragionevole o discriminatoria, e  d'altra  parte  lo
 stesso   d.P.R.   n.   382   del  1980,  all'art.  58,  ha  preso  in
 considerazione la posizione delle diverse figure dei borsisti per  il
 loro inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari;
      che il giudice a quo ripropone, nella ordinanza di rinvio, senza
 introdurre   nuove  argomentazioni,  una  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della  legge  n.
 28   del  1980,  e  50,  numero  3,  del  d.P.R.  n.  382  del  1980,
 sostanzialmente identica a quelle gia' ritenute infondate  da  questa
 Corte;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
 va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;