L'avvertenza riportata in calce alla ordinanza citata in epigrafe e riprodotta alla pag. 100 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi rettificata come segue: dove e' scritto: "Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1993).", leggasi: "Tranne i punti riguardanti, all'inizio dell'ordinanza, l'ufficio da cui proviene la delega all'ufficiale di polizia giudiziaria ('Procuratore della Repubblica presso la pretura di Torino', anziche' 'Procuratore generale presso la corte d'appello di Torino') e il richiamo all'art. 51 cod. proc. pen. ('51, primo comma, lett. A)', anziche' '51, primo comma, lett. A), e secondo comma'), il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1993)".