IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 1993 pronuncia la seguente ordinanza. Con ricorso depositato in cancelleria in data 4 maggio 1992 la signora Gina Marzocchini, esperito inutilmente ricorso amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di riversibilita' concessale dall'Istituto, a seguito della morte del marito, con decorrenza dal 1½ agosto 1983. Parte ricorrente sosteneva infatti che giusta sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 l'aliquota di riversibilita' (60%) doveva essere applicata sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che avrebbe dovuto godere) al tempo della morte il dante causa e non sull'ammontare della pensione spettante al medesimo dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della morte. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto la statuizione della Corte costituzionale doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della pensione di riversibilita' sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dall'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218). Questo pretore in camera di consiglio riteneva rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.