ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  429,  terzo
 comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
 il 6 aprile 1992  dal  Pretore  di  Milano  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Livoti Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 321 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di   Livoti   Giuseppe  e
 dell'I.N.A.I.L.;
    Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Livoti
 contro l'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con
 gli interessi e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Milano, con
 ordinanza  del 6 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  429,  terzo  comma, cod. proc. civ., "in quanto riserva un
 trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli  enti  previdenziali
 rispetto ai debitori comuni";
      che,  ad avviso del giudice remittente, il significato normativo
 ascritto all'art.  429  dalla  giurisprudenza  prevalente,  cioe'  il
 cumulo  di  rivalutazione  monetaria  e  interessi  legali, una volta
 elevati questi ultimi al dieci per cento in virtu' dell'art. 1  della
 legge  26  novembre  1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e
 previdenziali una  tutela  esorbitante  rispetto  a  quella  prevista
 dall'art. 1224 cod. civ. per gli altri crediti pecuniari;
      che  il  giudice  remittente  ritiene rilevante la questione pur
 dopo la legge 30 dicembre 1991, n. 412, il cui art. 16, comma 6,  per
 i  crediti  previdenziali  ha  sostituito  alla  regola del cumulo il
 criterio  della  spettanza  al  creditore  della  maggior  somma  tra
 l'importo  degli  interessi legali e l'ammontare della rivalutazione:
 tale disposizione, infatti, essendo priva di  efficacia  retroattiva,
 non e' applicabile al rapporto di cui e' causa;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  sono costituiti il
 ricorrente  e  l'INAIL   chiedendo   l'uno   una   dichiarazione   di
 infondatezza,   l'altro   una   dichiarazione   di  fondatezza  della
 questione;
    Considerato che  la  norma  impugnata  concerne  esclusivamente  i
 crediti  di  lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio a quo ha
 per oggetto una prestazione previdenziale;
      che la norma applicabile a tale  rapporto  e'  l'art.  442  cod.
 proc.  civ.  cosi'  come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di
 questa Corte, il quale, agli effetti del risarcimento  del  danno  da
 svalutazione  monetaria,  non rinvia all'art. 429, ma detta una norma
 formalmente distinta e autonoma, onde la sollevata  questione  appare
 irrilevante per difetto di pregiudizialita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;