ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della  legge  29  gennaio
 1987,   n.  13  (Adeguamento  e  aggancio  automatico  degli  assegni
 accessori dovuti ai grandi invalidi per  servizio  appartenenti  alle
 Forze  armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello
 Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili  dello  Stato,  ai
 corrispondenti  assegni  annessi alle pensioni dei grandi invalidi di
 guerra, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991  dalla  Corte
 dei  Conti,  terza  sezione  giurisdizionale, sul ricorso proposto da
 Barone Giuseppe, iscritta al n. 428 del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Barone Giuseppe;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 (pervenuta a
 questa Corte il 16 luglio 1992) la Corte  dei  conti,  terza  sezione
 giurisdizionale,  adita dal ricorso di Giuseppe Barone, ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita' costituzionale della legge 29 gennaio 1987, n. 13, nella
 parte  in  cui  limita  il  beneficio  dell'adeguamento degli assegni
 accessori dei grandi invalidi per servizio (nella stessa  misura  dei
 corrispondenti  assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi
 invalidi di  guerra)  ai  soli  impiegati  civili  dello  Stato,  con
 esclusione  degli  ex  segretari  comunali e provinciali, titolari di
 pensioni a carico delle Casse di cui alla legge 29  aprile  1976,  n.
 177;
    Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la
 legge  8  agosto 1991, n. 274, ha introdotto nuove norme sulle proce-
 dure di liquidazione delle pensioni ed in particolare, all'art.   14,
 comma  8,  ha  esteso  ai  titolari di pensioni privilegiate di prima
 categoria a carico delle  Casse  degli  istituti  di  previdenza  gli
 assegni  accessori  al trattamento stesso "con le modalita', misure e
 decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13";
      che  sulla  formulazione  di  tale   disposizione   v'e'   stato
 significativo  approfondimento  in sede parlamentare, proprio al fine
 di evitare disarmonie e discriminazioni a danno dei pensionati  delle
 Casse, tanto che l'originaria stesura della norma e' stata modificata
 per  far  decorrere  gli  adeguamenti  predetti  dal  1›  luglio 1986
 (Senato, Assemblea, seduta del 5 ottobre 1989);
     che  pertanto  occorre  disporre  la  restituzione  degli atti al
 giudice a quo, affinche' riesamini la controversia  alla  luce  della
 normativa sopravvenuta;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;