ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  21
 gennaio  1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi
 in zone terremotate), rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius:  dell'art.
 1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art.
 1,  terzo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico
 titolo), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1992 dal  Pretore
 di  Crotone  nel  procedimento  civile  vertente  tra la S.p.a. F.lli
 Romano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  S.p.a.  F.lli  Romano e
 dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente   del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi  gli  avvocati  Elio  Fazzalari  per la S.p.a. F.lli Romano,
 Giuseppe Pansarella, Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S. e
 l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Crotone,  nel  procedimento civile
 promosso da "Fratelli Romano" S.p.a. contro l'I.N.P.S. con  ordinanza
 del  13 maggio 1992 (R.O. n. 340 del 1992), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
 rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art. 1,  terzo  comma,  del
 decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art. 1, terzo comma, del
 decreto-legge  20  marzo  1992,  n.  237,  che  lo  ha reiterato), in
 riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione;
      che  nel  giudizio  si  sono  costituiti  la  parte  privata   e
 l'I.N.P.S.  ed  e'  intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato che il decreto-legge n.  14  del  1992  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il termine prescritto, come risulta dal
 comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  21  marzo
 1992;
      che  altrettanto  e'  accaduto  per  il decreto-legge n. 237 del
 1992, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 117 del 21 maggio 1992;
      che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa  Corte  (ord.
 n.  165  del  1991),  la  questione  sollevata deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.