ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico nel procedimento civile vertente tra Fanigliulo Cosimo e il Comune di S. Giorgio Jonico, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, con delibera del Consiglio comunale di S. Giorgio Jonico in data 27 aprile 1992, vistata dalla Commissione regionale di controllo in data 15 maggio 1992, Cosimo Fanigliulo veniva dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale per essere stato cancellato dalle liste elettorali in conseguenza della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 3 febbraio 1992; che il provvedimento di cancellazione della Commissione elettorale comunale e' stato impugnato dall'interessato ai sensi dell'art. 82 della legge 16 maggio 1960, n. 570; che, pendente il giudizio di impugnativa davanti alla Corte d'appello di Lecce, il Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico, adito in via di urgenza dal Fanigliulo con una domanda di sospensione della delibera del consiglio comunale, ha sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1992, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacita' elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento", per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione; Considerato che, essendo gia' pendente la causa per il merito, competente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sempre che applicabile nella specie, era lo stesso giudice del merito (art. 701 cod. proc. civ.); che, pertanto, il Pretore remittente e' un giudice manifestamente incompetente; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.