ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze  emesse
 il  16  giugno,  il  13  e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei
 procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e
 Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro  ordinanze
 1992  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40,
 41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore  indicate  in
 epigrafe   il   Tribunale   di   Genova   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
 penale  nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice
 del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione  di
 pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare
 al  giudizio,  assumendone  il  contrasto  con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
      che il giudice a quo rileva che tale  incompatibilita',  pur  se
 ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte
 n.  186 del 22 aprile 1992, non e' stata statui ta nella declaratoria
 di illegittimita' costituzionale contenuta nel dispositivo  di  essa,
 dato  che  e'  riferita  al  "giudice  per  le  indagini preliminari"
 anziche' al "giudice del dibattimento";
    Considerato che tale discrasia e' frutto di  un  errore  materiale
 incorso  nella  redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui
 correzione si e' provveduto con l'ordinanza  n.  313  del  18  giugno
 1992;
      che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;