ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 16 giugno, il 13 e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Tribunale di Genova dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che il giudice a quo rileva che tale incompatibilita', pur se ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte n. 186 del 22 aprile 1992, non e' stata statui ta nella declaratoria di illegittimita' costituzionale contenuta nel dispositivo di essa, dato che e' riferita al "giudice per le indagini preliminari" anziche' al "giudice del dibattimento"; Considerato che tale discrasia e' frutto di un errore materiale incorso nella redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui correzione si e' provveduto con l'ordinanza n. 313 del 18 giugno 1992; che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;