ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 35, secondo,
 terzo,  quarto  e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
 (Modifiche al sistema  penale),  promossi  con  tre  ordinanze  tutte
 emesse  il 3 agosto 1992 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili
 vertenti tra la "Cooperativa  Bruno  Buozzi  a  r.l.",  ed  altri,  e
 l'Ispettorato  provinciale  del lavoro di Parma, iscritte ai nn. 688,
 689 e 690 del registro ordinanze 1992  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti di costituzione della "Cooperativa Bruno Buozzi a
 r.l." nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  a  carico  della  cooperativa  Bruno  Buozzi a r.l.
 l'Ispettorato  provinciale  del  lavoro   di   Parma   ha   accertato
 l'assunzione  di  un  lavoratore  senza  il  tramite della competente
 sezione circoscrizionale  per  l'impiego,  contestando  altresi'  nel
 verbale  di  ispezione l'omesso versamento dei contributi e dei premi
 assicurativi;
      che per la prima violazione, ritenuta non connessa alla seconda,
 il detto Ispettorato ha  emesso  ordinanza-ingiunzione  di  pagamento
 della  sanzione  amministrativa  di lire 1.000.000 ai sensi dell'art.
 35, primo e settimo comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,
 mentre per la violazione degli obblighi contributivi non risulta allo
 stato  che  analogo  provvedimento  sia stato adottato dagli istituti
 previdenziali competenti;
      che la detta cooperativa ha proposto opposizione al  Pretore  in
 veste  di  giudice  del  lavoro  ai sensi dell'art. 35, quarto comma,
 della legge citata,  eccependo  preliminarmente  l'inesistenza  nella
 specie di un rapporto di lavoro;
      che  l'Ispettorato,  costituitosi in giudizio, ha eccepito a sua
 volta che, trattandosi di una violazione compresa tra quelle previste
 dal settimo comma dell'art. 35, l'opposizione deve procedere  secondo
 la  regola  processuale  degli  artt. 22 e 23 della legge medesima, e
 quindi  doveva  essere  proposta  al  pretore  in  veste  di  giudice
 ordinario;
      che   il   Pretore  di  Parma  -  ritenendo  che  l'accertamento
 dell'esistenza del rapporto di lavoro, dal quale dipende  l'esistenza
 di entrambe le violazioni rilevate dall'Ispettorato, sia una funzione
 esclusiva  del  giudice  del  lavoro,  mentre la norma denunciata gli
 impone di pronunciare ordinanza di conversione del rito speciale  nel
 rito ordinario ai sensi dell'art. 427 cod. proc. civ. - con ordinanza
 del 3 agosto 1992 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
 113  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge  24
 novembre  1981, n. 689, in relazione all'art. 22, "nella parte in cui
 non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra piu'
 riti  processuali  esperibili  e  una  individuazione   del   giudice
 'competente' in base a criteri predeterminati e oggettivi";
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente,  la  norma impugnata
 contrasta "col principio costituzionale di eguaglianza correlato alla
 garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 della
 Costituzione)",   perche'   fa   dipendere    dal    fatto    casuale
 dell'antecedenza   cronologica   della   notifica  dell'ordinanza  di
 competenza   dell'Ispettorato   o   dell'ordinanza   di    competenza
 dell'istituto   previdenziale   l'applicazione   di   una  disciplina
 processuale  diversa  a  giudizi  aventi  lo  stesso  oggetto,  quale
 l'accertamento  del  comune  presupposto  dell'esistenza o meno di un
 rapporto di lavoro subordinato;
      che sarebbe violato anche  il  "principio  di  attrazione  della
 materia  lavoristica  e  previdenziale  nell'area  di  competenza del
 giudice  specializzato"  perche',  se  il  giudizio  di   opposizione
 posteriore fosse quello relativo all'ingiunzione emessa dall'istituto
 previdenziale,  il  pretore  adito  in funzione di giudice del lavoro
 sarebbe vincolato dal giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro
 intervenuto, nelle forme e secondo le regole del rito ordinario,  nel
 giudizio precedente;
      che  sarebbe  pure violato il diritto di non essere distolto dal
 giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della
 Costituzione), dato che l'adozione del  rito  ordinario  o  del  rito
 speciale  dipende  esclusivamente dall'iniziativa di uno dei soggetti
 del rapporto processuale;
      che nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la societa'
 opponente dichiarando di condividere le argomentazioni dell'ordinanza
 di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata manifestamente infondata;
      che,  con  una  seconda  ordinanza  di  pari  data,  la medesima
 questione e' stata sollevata dallo stesso Pretore  nel  corso  di  un
 giudizio  di  opposizione  promosso  dalla s.r.l. Fonti di Varano dei
 Marchesi contro un'ordinanza-ingiunzione notificata  dall'Ispettorato
 provinciale  del  lavoro  di  Parma  per  violazione  delle norme sul
 collocamento dei lavoratori, negata dall'opponente sul riflesso della
 mancanza nella specie di un rapporto di lavoro;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata;
      che,  con  una  terza  ordinanza  sempre  del  3 agosto 1992, la
 medesima questione e' stata sollevata dal nominato Pretore nel  corso
 di un giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Imput 2000 contro
 un'ordinanza-ingiunzione   emessa  dall'Ispettorato  provinciale  del
 lavoro  di  Parma  dopo  aver  accertato  l'assunzione  di   quaranta
 dipendenti   senza   il   preventivo   nulla   osta  dell'ufficio  di
 collocamento;
      che, essendo stata eccepita dall'opponente  la  mancanza  di  un
 rapporto  di lavoro subordinato con i detti lavoratori, e' insorto un
 conflitto tra il Pretore ordinario e il Pretore addetto alle cause di
 lavoro, i quali si sono reciprocamente spogliati della causa;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata.
    Considerato che i giudizi promossi  dalle  tre  ordinanze  vertono
 sull'identica  questione e pertanto e' opportuno disporne la riunione
 affinche' siano decisi con unico provvedimento;
      che la questione e' gia' stata sottoposta  da  altro  giudice  a
 questa  Corte,  che  l'ha dichiarata non fondata, in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 433 del 1990;
      che il principio di attrazione dell'accertamento di un  rapporto
 di   lavoro   nelle   funzioni   del  giudice  specializzato  per  le
 controversie di lavoro, ammesso che  esista  nel  senso  preteso  dal
 giudice  remittente,  non  e' coperto da garanzia costituzionale, ne'
 d'altro lato, come gia' ritenuto dalla sentenza  citata,  puo'  dirsi
 irragionevole    la    differenza    di    trattamento    processuale
 dell'opposizione  all'ordinanza-ingiunzione,  prevista  dalla   norma
 impugnata  in  relazione alla natura della violazione e all'autorita'
 amministrativa competente;
      che nemmeno sussiste l'asserita violazione dell'art.  25,  primo
 comma,  della  Costituzione: l'accertamento (negativo o positivo) del
 rapporto  di  lavoro  da  parte  del  pretore  in  veste  di  giudice
 ordinario,  quando  l'inesistenza  del  rapporto  sia  eccepita in un
 processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa  dall'Ispettorato
 del  lavoro,  non  pregiudica  le  funzioni del giudice specializzato
 successivamente chiamato  a  pronunciarsi  sulla  medesima  eccezione
 pregiudiziale nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione emessa
 da  un  istituto  previdenziale  per le violazioni di sua competenza.
 Invero, come pure e' stato precisato  dalla  sentenza  del  1990,  il
 giudicato   sull'esistenza  del  rapporto  di  lavoro  formatosi  nei
 confronti dell'Ispettorato del lavoro non puo' spiegare efficacia nei
 confronti di terzi rimasti  estranei  al  processo,  quali  l'INPS  o
 l'INAIL,  "atteso che l'istituto previdenziale, come avente titolo ex
 lege all'accertamento  e  all'esazione  dei  contributi  assicurativi
 obbligatori,  e'  titolare  di un diritto autonomo non dipendente dal
 rapporto in ordine al quale e' intervenuto il giudicato  stesso,  che
 percio'  si  configura  come  res  inter  alios  acta  rispetto  alla
 controversia circa la sussistenza o meno  dell'obbligo  contributivo"
 (cfr. Cass. nn. 9239 del 1987, 2900 del 1985 e 6029 del 1984);
      che,  infine,  le  medesime  ragioni per cui e' stata esclusa la
 violazione dell'art. 24 della Costituzione valgono ad escludere anche
 la violazione dell'art. 113, primo comma, della Costituzione, che del
 primo non e' che una specificazione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;