ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
 7, 8, 16, 17 e 18 della  legge  1›  marzo  1986,  n.  64  (Disciplina
 organica  dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno),  nonche'
 degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.
 488 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  22
 ottobre  1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1› marzo 1986, n.
 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario  nel
 Mezzogiorno  e  norme per l'agevolazione delle attivita' produttive),
 nonche', infine, dell'art. 4 della legge 19  dicembre  1992  n.  488,
 limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa
 di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  legge 1› marzo 1986, n. 64 e
 l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di  cui  all'art.
 17,  commi  1  e  10,  della  legge  medesima", iscritto al n. 57 del
 registro referendum;
    Vista l'ordinanza  del  16  marzo  1993  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 riformulato  il  quesito  relativo  alla  richiesta   di   referendum
 sull'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno,  gia'  dichiarata
 legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  31  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di
 Toritto  per  i  presentatori  Calderisi  Giuseppe, Lavaggi Ottavio e
 Negri Giovanni;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con sentenza n.  31  del  1993  questa  Corte  ha  dichiarato
 ammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per l'abrogazione
 degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1›  marzo
 1986,  n.  64  (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
 Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992
 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
 cassazione;
    2. - Nel corso del giudizio di ammissibilita' - come gia' rilevato
 nella predetta sentenza - veniva  pubblicata  la  legge  19  dicembre
 1992, n. 488 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22
 ottobre  1992,  n.  415),  la  quale  ha,  fra l'altro, abrogato, con
 decorrenza 1› maggio 1993, le medesime norme indicate nella richiesta
 referendaria.
    L'incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario e'
 stata esaminata dall'Ufficio centrale per il referendum, il quale,  -
 con  ordinanza  del  16  marzo  1993  depositata  il 23 successivo -,
 premesso che gia' il dato temporale dell'abrogazione delle suindicate
 norme con effetto dal  1›  maggio  1993  esclude  che  il  referendum
 fissato  per  il  18  aprile non possa piu' avere corso, ha esteso il
 quesito referendario all'art. 1, commi 1, 1- bis  e  5  del  decreto-
 legge  n.  415  del  1992, come convertito, con modificazioni, con la
 legge  n.  488  del  1992  e  all'art.  4  di   quest'ultima   legge,
 limitatamente  alle parole "ferme restando le autorizzazioni di spesa
 di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  legge  1› marzo 1986 n. 64 e
 l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di  cui  all'art.
 17, commi 1 e 10 della legge medesima".
    Ad  avviso dell'Ufficio centrale le suindicate disposizioni, al di
 la'  del  previsto  passaggio   dall'intervento   straordinario   nel
 Mezzogiorno  ad  una  forma di intervento ordinario per tutte le aree
 economicamente  depresse  nel  territorio  nazionale,  realizzano  la
 sostanziale  prosecuzione  dell'intervento straordinario anche per il
 periodo successivo al 1› maggio 1993; di qui l'estensione del quesito
 referendario.
    3.  -  Ricevuta  la  comunicazione   dell'ordinanza   dell'Ufficio
 centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 31 marzo
 1993  per la conseguente decisione in ordine all'ammissibilita' della
 richiesta, cosi' come modificata, dandone regolare comunicazione.
    Con memoria depositata in  data  29  marzo  1993,  i  presentatori
 Calderisi,  Lavaggi  e  Negri hanno chiesto che questa Corte dichiari
 ammissibile  la  richiesta  di  referendum  sul  quesito  cosi'  come
 modificato dall'Ufficio centrale.
    Dopo  aver  ricordato  la sentenza di questa Corte n. 31 del 1993,
 che ha ammesso la originaria richiesta referendaria,  e  sintetizzato
 l'ordinanza  del  16  marzo 1993 dell'Ufficio centrale, la difesa dei
 presentatori  osserva   che   le   nuove   disposizioni   individuate
 dall'Ufficio  centrale  sono  strettamente  collegate  a  quelle  del
 quesito originario, per cui ne rimane unitaria la  matrice  razionale
 ed  identico l'oggetto materiale. Non vi sarebbero, pertanto, ragioni
 perche' la Corte non debba confermare il giudizio  di  ammissibilita'
 gia' compiuto con la citata sentenza n. 31 del 1993.
    4.  -  Nella  camera  di consiglio del 31 marzo 1993, gli avvocati
 Massimo Severo  Giannini  e  Beniamino  Caravita  di  Toritto  per  i
 suindicati  presentatori  hanno  insistito per l'ammissibilita' della
 richiesta di referendum, cosi' come modificata dall'Ufficio centrale.
                        Considerato in diritto
    1. - Come esposto in narrativa, con la sentenza  n.  31  del  1993
 questa  Corte  ha  dichiarato  ammissibile la richiesta di referendum
 popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17
 e 18 della legge 1› marzo 1986,  n.  64,  rilevando  che  il  quesito
 referendario  coinvolge  un  complesso normativo riconducibile ad una
 matrice  razionalmente  unitaria  e  possiede  quindi   i   necessari
 requisiti  di  chiarezza,  omogeneita'  ed univocita', in quanto mira
 essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, cosi'
 come disciplinato dalla legge in esame, e  degli  organismi  preposti
 alla  sua  attuazione.    Si e', inoltre, ritenuto che non ricorresse
 alcuna  delle  altre  cause  ostative   all'ammissibilita'   previste
 espressamente  nell'art.  75,  secondo  comma,  della  Costituzione o
 desumibili dall'ordinamento costituzionale.
    Con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'Ufficio  centrale  per  il
 referendum  costituito  presso  la  Corte  di cassazione ha esteso il
 quesito referendario ad alcune norme  del  decreto-legge  22  ottobre
 1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
 1992, n. 488.
    In particolare, il quesito e' stato esteso:
      all'art.  1,  primo  comma,  del   detto   decreto   in   quanto
 sostanzialmente  ripristina la dotazione finanziaria per l'intervento
 straordinario  nel  Mezzogiorno  "in  attesa   della   trasformazione
 dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una
 gestione ordinaria";
      all'art.  1,  comma 1- bis, del decreto medesimo, in quanto reca
 un ulteriore stanziamento per l'anno 1994 per gli interventi previsti
 dal decreto-legge n. 786 del 1985, convertito in  legge  28  febbraio
 1986,  n.  44,  recante  misure  straordinarie per la promozione e lo
 sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
      all'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo, in quanto affida
 ancora all'Agenzia per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno
 il  compito  di  provvedere  alle  erogazioni  relative  ai programmi
 cofinanziati con i fondi strutturali della Comunita' europea;
      all'art. 4 inserito dalla legge di conversione n. 488  del  1992
 nella  parte  in  cui  fa  salve  dalla  soppressione  (prevista  con
 decorrenza 1› maggio 1993 nel medesimo art. 4) le  autorizzazioni  di
 spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della legge n. 64 del 1986 e
 l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di  cui  all'art.
 17, commi 1 e 10, della legge medesima.
    2.   -  La  richiesta,  cosi'  come  modificata  dalla  menzionata
 ordinanza dell'Ufficio centrale, deve essere ammessa.
    Invero, il quesito referendario, pur dopo la estensione  apportata
 dall'Ufficio   centrale,   mantiene   quella   matrice  razionalmente
 unitaria, gia' da questa Corte riconosciuta alla originaria richiesta
 nella citata  sentenza  n.  31  del  1993,  e  conserva  i  necessari
 requisiti di chiarezza, omogeneita' ed univocita'.
    Ne'  e'  dato  riscontrare  alcun'altra ragione d'inammissibilita'
 prevista espressamente dall'art. 75 della Costituzione  o  desumibile
 dall'ordinamento costituzionale.