ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonche' degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive), nonche', infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992 n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima", iscritto al n. 57 del registro referendum; Vista l'ordinanza del 16 marzo 1993 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha riformulato il quesito relativo alla richiesta di referendum sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, gia' dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Calderisi Giuseppe, Lavaggi Ottavio e Negri Giovanni; Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza n. 31 del 1993 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione; 2. - Nel corso del giudizio di ammissibilita' - come gia' rilevato nella predetta sentenza - veniva pubblicata la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), la quale ha, fra l'altro, abrogato, con decorrenza 1 maggio 1993, le medesime norme indicate nella richiesta referendaria. L'incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario e' stata esaminata dall'Ufficio centrale per il referendum, il quale, - con ordinanza del 16 marzo 1993 depositata il 23 successivo -, premesso che gia' il dato temporale dell'abrogazione delle suindicate norme con effetto dal 1 maggio 1993 esclude che il referendum fissato per il 18 aprile non possa piu' avere corso, ha esteso il quesito referendario all'art. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto- legge n. 415 del 1992, come convertito, con modificazioni, con la legge n. 488 del 1992 e all'art. 4 di quest'ultima legge, limitatamente alle parole "ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986 n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10 della legge medesima". Ad avviso dell'Ufficio centrale le suindicate disposizioni, al di la' del previsto passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno ad una forma di intervento ordinario per tutte le aree economicamente depresse nel territorio nazionale, realizzano la sostanziale prosecuzione dell'intervento straordinario anche per il periodo successivo al 1 maggio 1993; di qui l'estensione del quesito referendario. 3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 31 marzo 1993 per la conseguente decisione in ordine all'ammissibilita' della richiesta, cosi' come modificata, dandone regolare comunicazione. Con memoria depositata in data 29 marzo 1993, i presentatori Calderisi, Lavaggi e Negri hanno chiesto che questa Corte dichiari ammissibile la richiesta di referendum sul quesito cosi' come modificato dall'Ufficio centrale. Dopo aver ricordato la sentenza di questa Corte n. 31 del 1993, che ha ammesso la originaria richiesta referendaria, e sintetizzato l'ordinanza del 16 marzo 1993 dell'Ufficio centrale, la difesa dei presentatori osserva che le nuove disposizioni individuate dall'Ufficio centrale sono strettamente collegate a quelle del quesito originario, per cui ne rimane unitaria la matrice razionale ed identico l'oggetto materiale. Non vi sarebbero, pertanto, ragioni perche' la Corte non debba confermare il giudizio di ammissibilita' gia' compiuto con la citata sentenza n. 31 del 1993. 4. - Nella camera di consiglio del 31 marzo 1993, gli avvocati Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di Toritto per i suindicati presentatori hanno insistito per l'ammissibilita' della richiesta di referendum, cosi' come modificata dall'Ufficio centrale. Considerato in diritto 1. - Come esposto in narrativa, con la sentenza n. 31 del 1993 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, rilevando che il quesito referendario coinvolge un complesso normativo riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria e possiede quindi i necessari requisiti di chiarezza, omogeneita' ed univocita', in quanto mira essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, cosi' come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione. Si e', inoltre, ritenuto che non ricorresse alcuna delle altre cause ostative all'ammissibilita' previste espressamente nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o desumibili dall'ordinamento costituzionale. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha esteso il quesito referendario ad alcune norme del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In particolare, il quesito e' stato esteso: all'art. 1, primo comma, del detto decreto in quanto sostanzialmente ripristina la dotazione finanziaria per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno "in attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria"; all'art. 1, comma 1- bis, del decreto medesimo, in quanto reca un ulteriore stanziamento per l'anno 1994 per gli interventi previsti dal decreto-legge n. 786 del 1985, convertito in legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; all'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo, in quanto affida ancora all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno il compito di provvedere alle erogazioni relative ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunita' europea; all'art. 4 inserito dalla legge di conversione n. 488 del 1992 nella parte in cui fa salve dalla soppressione (prevista con decorrenza 1 maggio 1993 nel medesimo art. 4) le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 1986 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima. 2. - La richiesta, cosi' come modificata dalla menzionata ordinanza dell'Ufficio centrale, deve essere ammessa. Invero, il quesito referendario, pur dopo la estensione apportata dall'Ufficio centrale, mantiene quella matrice razionalmente unitaria, gia' da questa Corte riconosciuta alla originaria richiesta nella citata sentenza n. 31 del 1993, e conserva i necessari requisiti di chiarezza, omogeneita' ed univocita'. Ne' e' dato riscontrare alcun'altra ragione d'inammissibilita' prevista espressamente dall'art. 75 della Costituzione o desumibile dall'ordinamento costituzionale.