ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, promosso con ordinanza
 emessa  il  29 febbraio 1992 dal Tribunale per i minorenni di Catania
 in composizione di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento
 penale a carico di  Zagarella  Giancarlo,  iscritta  al  n.  289  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un  procedimento  penale  a  carico  di  minore,
 imputato  di  omicidio  volontario  aggravato,  il  Tribunale  per  i
 minorenni di  Catania,  in  composizione  di  giudice  per  l'udienza
 preliminare,  ha  sollevato,  con  ordinanza  del  29  febbraio 1992,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 98, 65 e  69
 del  codice  penale,  i  quali rendono possibile l'applicazione della
 pena dell'ergastolo ad imputato minorenne, in riferimento agli  artt.
 2,  3,  primo  comma,  10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo
 comma, della Costituzione.
    Quanto  alla  rilevanza  della  questione, il Tribunale afferma di
 dover decidere sull'ammissibilita' del  giudizio  abbreviato  di  cui
 agli  artt.  438  e  seguenti  del  codice  di  procedura  penale: la
 decisione  dovrebbe  essere  negativa,  se  la   pena   astrattamente
 applicabile  per  il reato fosse l'ergastolo, giusta quanto stabilito
 dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 1991.
    Quanto al merito della questione, il collegio  remittente  ritiene
 che la detta possibilita' di applicazione dell'ergastolo a carico del
 minore si ponga in contrasto con gli artt.:
       2  della  Costituzione,  per  lesione  dei  diritti inviolabili
 dell'infanzia  e  per  inosservanza  dei   doveri   inderogabili   di
 solidarieta';
       3,  primo  comma,  della  Costituzione,  per  la  disparita' di
 trattamento tra minori imputati di reati  punibili  edittalmente  con
 l'ergastolo,  in grado di giovarsi della diminuente della minore eta'
 a norma dell'art. 65, n. 2, c.p. (che trasforma la  pena  massima  in
 quella  della  reclusione  da  venti  a  ventiquattro anni), e minori
 imputati di reati punibili con l'ergastolo per  effetto  dell'operare
 di  una  circostanza  aggravante,  non  in grado di beneficiare della
 accennata trasformazione: solo ai primi e'  consentito  l'accesso  al
 rito  alternativo,  precluso  viceversa  ai  secondi in ragione della
 possibile  prevalenza,  ex  art.  69  c.p.,   dell'aggravante   sulla
 diminuente della minore eta';
       10,   primo   comma,   della   Costituzione,  per  non  essersi
 l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie
 del diritto internazionale  vigenti  in  materia,  che  impongono  un
 trattamento   penalistico   differenziato  ai  minori  (Dichiarazione
 universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;  Dichiarazione
 di  Ginevra  del  24  novembre  1924;  Dichiarazione  dei diritti del
 fanciullo  del  20  novembre  1959;  Risoluzione  29  novembre  1985,
 cosiddette  Regole  di Pechino; Convenzione sui diritti del fanciullo
 del 20 novembre 1989);
       27,  terzo  comma,   della   Costituzione,   per   contrarieta'
 dell'ergastolo  inflitto  a  minore con la funzione rieducativa della
 pena e con il senso d'umanita' recepito dalla  coscienza  sociale,  a
 sua volta espressa nelle sopra richiamate norme internazionali;
       31,   secondo   comma,   della  Costituzione,  per  difetto  di
 particolare protezione dell'infanzia  sotto  "apparenti  esigenze  di
 formale uguaglianza".
    2.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   chiedendo
 dichiararsi non fondata la questione.
    L'Avvocatura  erariale  osserva  che la condanna all'ergastolo non
 ostacola in concreto una serie di benefici che escludono il carcere a
 vita, quali la liberazione condizionale (art. 176 c.p.),  i  permessi
 premio  e  la  semiliberta'  previsti  dall'ordinamento penitenziario
 (legge 26 luglio 1975, n. 354), la sospensione del  processo  per  la
 messa  in  prova  (art.  28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); la
 possibilita' di individualizzare e rendere flessibile il  trattamento
 in  sede  esecutiva,  in  linea  con  l'esigenza indicata dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  125  del  1992),  esclude  pertanto  i
 denunziati  profili  di  contrasto  con  gli  artt.  2, 27 e 31 della
 Costituzione.
    Quanto  alla  pretesa  violazione  del  principio  di eguaglianza,
 l'Avvocatura rileva che la graduabilita'  della  pena  attraverso  la
 valutazione  comparativa  delle  circostanze  da  parte  del  giudice
 corrisponde ad un'insindacabile scelta di politica legislativa, e che
 comunque  i  termini  posti   a   raffronto   dal   remittente   sono
 obiettivamente diversi.
    Ne',   infine,   secondo  l'interveniente,  le  norme  di  diritto
 internazionale  invocate  nell'ordinanza  di  rimessione  vietano  la
 comminatoria  dell'ergastolo  ai  minori,  limitandosi  a prescrivere
 soltanto dei  correttivi,  quali  appunto  presenti  nell'ordinamento
 italiano in sede di esecuzione della pena.
                        Considerato in diritto
    1.   -  Viene  sottoposto  a  sindacato  di  costituzionalita'  il
 combinato  disposto  degli  artt.   22   (che   definisce   la   pena
 dell'ergastolo),  98  (che  stabilisce  i limiti di imputabilita' dei
 minori di anni diciotto e maggiori di  anni  quattordici,  disponendo
 altresi'  che  per  questi  soggetti  "la pena e' diminuita"), 65 (il
 quale nel n. 2 stabilisce che, quando ricorre un'attenuante, la  pena
 dell'ergastolo  e'  sostituita con quella della reclusione da venti a
 ventiquattro anni) e 69 (che disciplina il giudizio  di  comparazione
 tra circostanze aggravanti e attenuanti) del codice penale.
    Il  dubbio  di  costituzionalita' delle norme denunciate muove dal
 rilievo che esse rendano possibile, per i  delitti  punibili  con  la
 pena  edittale  dell'ergastolo, l'applicazione di detta pena anche ai
 minori, profilandosi in tal modo un contrasto con gli  artt.:  2,  3,
 primo  comma,  10,  primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,
 della Costituzione.
    In particolare, relativamente all'art. 2 della  Costituzione,  per
 il  venir  meno  del  "dovere della Repubblica di garantire i diritti
 inviolabili  dell'infanzia"  nonche'  dei  "doveri  inderogabili   di
 solidarieta' verso i minori"; relativamente all'art. 27, terzo comma,
 della  Costituzione,  perche' l'irrogazione della pena dell'ergastolo
 ad  imputato  minorenne  da  un  lato   comprometterebbe   l'esigenza
 rieducativa  ostacolando  il trattamento pedagogico, peculiare per il
 condannato che versi nella speciale condizione determinata dall'eta',
 e dall'altro contrasterebbe con il "corrente senso di umanita'  fatto
 proprio  dalla  attuale  coscienza  sociale,  ben  interpretata dalle
 numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia  alle
 quali  l'Italia  ha  prestato  adesione";  relativamente all'art. 31,
 secondo comma, della Costituzione, perche' si viene meno al  precetto
 costituzionale    che,    imponendo    "il   dovere   di   protezione
 dell'infanzia", impedisce di poter equiparare  il  minore  all'adulto
 per  "un'apparente  esigenza  di  formale uguaglianza"; relativamente
 all'art. 3, primo comma, della Costituzione,  per  la  disparita'  di
 trattamento  che si determinerebbe tra il minore imputato di un reato
 meno grave ma punibile, come nella specie, con l'ergastolo,  a  causa
 del  concorso di una circostanza aggravante, ed il minore imputato di
 un delitto piu' grave punibile edittalmente con l'ergastolo, perche',
 mentre il secondo  si  gioverebbe  automaticamente  della  diminuente
 della minore eta', il primo potrebbe non giovarsene per effetto della
 comparazione  con  la  circostanza aggravante; relativamente all'art.
 10, primo comma, della Costituzione, per  non  essersi  l'ordinamento
 giuridico  italiano  conformato a numerose norme pattizie del diritto
 internazionale  vigenti  in  materia  che  sono  assurte  a  principi
 "generalmente  riconosciuti  dalla  comunita'  degli  Stati", i quali
 impongono un  trattamento  penalistico  differenziato  per  i  minori
 (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
 Dichiarazione  di  Ginevra  del  24  novembre 1924; Dichiarazione dei
 diritti del fanciullo del 20 novembre 1959;  Risoluzione  dell'O.N.U.
 29  novembre  1985,  cosiddette  Regole  di  Pechino; Convenzione sui
 diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).
    2. - Le questioni sono inammissibili.
    Si osserva difatti  che,  considerate  nel  loro  complesso,  esse
 pongono  un quesito di carattere legislativo cui la Corte, in ragione
 dei suoi poteri, non puo' dare adeguata risposta con una sentenza  di
 illegittimita' costituzionale delle norme denunciate.
    Nell'ordinanza  di  rinvio  si  lamenta in sostanza che, quando la
 comparazione da compiersi ai sensi dell'art. 69 c.p. (come modificato
 dall'art. 6 del decreto-legge n. 99 del 1974, convertito dalla  legge
 n.  220 del 1974) tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti
 - fra le  quali  ultime  e'  compresa  (art.  69,  quarto  comma,  in
 relazione  all'art.  70,  secondo  comma,  c.p.) quella inerente alla
 minore eta' - si concluda con un giudizio  di  subvalenza  di  questa
 diminuente (prevista dall'art. 98, primo comma, c.p.) rispetto ad una
 o piu' aggravanti, anche il minore puo' essere assoggettato alla pena
 dell'ergastolo.  Una  previsione, questa, che si assume in contrasto,
 sotto vari profili, con i parametri costituzionali invocati (artt. 2,
 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,
 della Costituzione), onde l'illegittimita' costituzionale delle norme
 da cui essa discende.
    Al riguardo si deve ricordare che, prima della modifica introdotta
 dalla riforma del 1974 all'art. 69 del codice penale,  la  diminuente
 prevista  in ragione della minore eta' dell'imputato trovava comunque
 -  per  la  sua  autonomia  dal  meccanismo  di  comparazione   delle
 circostanze eterogenee - applicazione prima di ogni altra valutazione
 riguardante  la  determinazione  della  pena,  il  che  escludeva  la
 possibilita', anche astratta, della  assoggettabilita'  dell'imputato
 minorenne alla pena dell'ergastolo.
    Intervenuta  detta  novella  -  ispirata  peraltro ad una linea di
 politica criminale di minor rigore rispetto a quella precedente - che
 ha stabilito l'applicabilita' del meccanismo di comparazione previsto
 dall'art. 69 del codice penale fra tutte le circostanze aggravanti  e
 tutte  quelle  attenuanti,  ivi comprese le circostanze inerenti alla
 persona del colpevole, tra le quali,  per  chiaro  dettato  normativo
 (art.  70,  secondo  comma,  c.p.)  e per costante giurisprudenza, e'
 ricompresa la diminuente della minore eta' prevista dall'art. 98  del
 codice  penale,  si  e'  determinata l'applicabilita' al minore della
 pena dell'ergastolo. Cio'  nell'ipotesi  in  cui,  nel  concorso  fra
 aggravanti (tali da comportare la pena dell'ergastolo) ed attenuanti,
 la  valutazione  comparativa  del  giudice dovesse concludersi per la
 prevalenza delle prime, nonche', quando si tratti di un reato gia' di
 per se' punibile con la  pena  edittale  dell'ergastolo,  qualora  la
 valutazione si concluda con un giudizio di equivalenza.
    E'  la prima delle sopra riferite ipotesi normative che il giudice
 a quo intende denunciare dovendone fare applicazione  allo  scopo  di
 valutare  i presupposti per l'ammissibilita' del rito abbreviato che,
 come e' noto, e' escluso (sent. n. 176 del  1991,  ord.  n.  163  del
 1992)  quando  il reato ascritto all'imputato e' in astratto punibile
 con  l'ergastolo,  non  potendo  il giudice per l'udienza preliminare
 effettuare  il  giudizio  comparativo  che  spetta  al  giudice   del
 dibattimento.
    3.   -   Cio'  premesso,  va  considerato  che,  indipendentemente
 dall'incidenza che l'astratta previsione della punibilita' del minore
 con   l'ergastolo   assume   sul   piano   processuale,    ai    fini
 dell'ammissibilita'  del  rito abbreviato, sul piano sostanziale tale
 previsione nella  realta'  giudiziaria  assume  un  significato  piu'
 teorico che effettivo.
   Indipendentemente   dunque   dalla   finalita'  che  sembra  essere
 perseguita dal giudice a quo  -  di  consentire  almeno  all'imputato
 minore  di  accedere  sempre  al  rito  abbreviato  ed  agli  annessi
 benefici, che sono invece preclusi in via generale nei  processi  con
 imputati per reati punibili con la pena dell'ergastolo - per quel che
 riguarda  l'aspetto centrale della questione, che investe le norme di
 diritto sostanziale,  il  loro  concreto  atteggiarsi  nella  realta'
 giudiziaria   e'   indicativo   di   una  sostanziale  diversita'  di
 trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche  per  quel
 che riguarda l'irrogazione della massima pena.
    4.  -  Tuttavia,  nonostante tali considerazioni, resta pur sempre
 l'esigenza di adeguare l'ordinamento positivo  a  quella  linea  piu'
 volte  messa  in evidenza da questa Corte (sentt. n. 125 del 1992; n.
 128 del 1987) di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre
 piu'  diversificato,  sia  sul  piano  sostanziale  che   su   quello
 processuale.
    Una  volta  che ci si ponga di fronte a tale esigenza ci si avvede
 come varie potrebbero essere le soluzioni adatte a soddisfarla,  data
 la pluralita' di scelte possibili che solo il legislatore e' in grado
 di effettuare.
    Va  difatti  rilevato  che, qualora ci si prospettasse il problema
 per esigenze di carattere processuale - come nel caso  in  esame,  in
 cui  esso  e'  venuto  in  evidenza  con  esclusivo  riferimento alla
 applicabilita' del rito abbreviato, con risvolti, come  e'  noto,  di
 diritto  sostanziale, per l'incidenza sulla determinazione della pena
 - potrebbe  apparire  incongruo  agire  sul  piano  della  disciplina
 dettata  dal  codice  penale,  dato che l'accennato problema potrebbe
 essere  risolto  con  un  intervento  sulle  norme  processuali:  una
 soluzione  questa  che,  peraltro,  a  parte  le serie difficolta' di
 pervenire al  risultato  al  di  fuori  della  sede  legislativa,  e'
 preclusa  in  questa  sede,  non  essendo comunque stata impugnata la
 relativa disciplina, come derivante dalle pronunce  di  questa  Corte
 (sent.  n.  176  del  1991;  ord. n. 163 del 1992), per effetto delle
 quali il rito abbreviato non e' ammesso per i processi  con  imputati
 di reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo.
    Se  invece  si potesse prescindere dall'occasione e dal motivo che
 hanno dato luogo all'incidente di  costituzionalita'  ed  intervenire
 esclusivamente  sulle  norme  di  diritto sostanziale denunciate, una
 sentenza  meramente  caducatoria   sarebbe   inadeguata,   occorrendo
 all'uopo  un  intervento normativo selettivo che definisca le ipotesi
 in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa  avvenire;  e
 cio'  per  evitare  il prodursi di effetti eccedenti la finalita' del
 quesito. Senza tale delimitazione, difatti, la pronuncia  produrrebbe
 l'effetto  di assicurare la prevalenza della diminuente in questione,
 anche  quando  non  si  sia  in  presenza  di  reati   punibili   con
 l'ergastolo,  perche'  si  andrebbe  ad  incidere  in  generale sulla
 disciplina della comparazione di circostanze eterogenee  in  rapporto
 al minore.
    Come  si vede il risultato che si intenderebbe raggiungere sul pi-
 ano  del  diritto  sostanziale   rende   necessario   un   intervento
 sostitutivo  del  legislatore,  che  definisca,  nell'ambito  di  una
 pluralita' di scelte, la portata e l'ampiezza della modifica.
    Un intervento questo che, per le esigenze poste  in  evidenza,  e'
 auspicabile  che  venga  assicurato  quanto  prima  per  adeguare  la
 situazione normativa  a  quella  linea,  gia'  posta  piu'  volte  in
 evidenza  da  questa  Corte,  di  diversificare  il piu' possibile il
 trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale.