ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 1› giugno 1992 dal Pretore di  Aosta  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Perino  Angela, iscritta al n. 737 del registro ordinanze
 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  10  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Aosta dubita che l'art. 34, secondo comma, del  codice  di  procedura
 penale  contrasti  con  la  direttiva  n.  103  della legge delega 16
 febbraio 1987, n. 81 - e,  quindi,  con  gli  artt.  76  e  77  della
 Costituzione  -  nella  parte in cui non prevede l'incompatibilita' a
 partecipare al dibattimento del giudice per le  indagini  preliminari
 presso  la  pretura  che,  sulla  richiesta  di  archiviazione, abbia
 disposto nuove indagini (art. 409, quarto comma, dello stesso  codice
 e sentenza n. 445 del 1990);
      che,  ad  avviso  del  rimettente,  ricorrerebbero  in  tal caso
 ragioni  analoghe  a  quelle  che  hanno  condotto  questa  Corte   a
 dichiarare  sussistente  l'incompatibilita' nei confronti del giudice
 per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico  ministero
 di  formulare  l'imputazione  ai  sensi del quinto comma del medesimo
 art. 409, dato che anche in questo caso  si  compie  una  valutazione
 contenutistica   dei   risultati   delle   indagini  preliminari,  si
 individuano  elementi   indicativi   della   responsabilita'   penale
 dell'indagato  -  pur  se da acquisire mediante nuove indagini - e si
 da' cosi' l'impulso, se non determinante,  quanto  meno  concorrente,
 alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che,  nel disporre ulteriori indagini, il giudice per
 le indagini preliminari non compie - come nel caso in cui  ordina  di
 formulare  l'imputazione  - una definitiva valutazione contenutistica
 dei loro risultati, ma valuta  la  loro  completezza  ai  fini  della
 possibilita'  di esprimere un giudizio di merito, e quindi adotta una
 decisione di natura processuale  meramente  interlocutoria  che,  una
 volta   osservata,   puo'  essere  seguita  non  solo  dall'esercizio
 dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso
 di reiterazione della richiesta di  archiviazione,  dalla  gamma  dei
 provvedimenti contemplati dal predetto art. 409;
      che,  di conseguenza, la questione e' da ritenere manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;