ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna
 notificato il 22 dicembre  1992,  depositato  in  Cancelleria  il  29
 successivo,  per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
 della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
 funzione  pubblica  del  9  ottobre  1992,  prot.  n. 4179/92/6/2.31,
 concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio  1992,
 avente  per  oggetto  la  legge  460/1988 sul rischio radiologico, ed
 iscritto al n. 45 del registro conflitti 1992;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il  Giudice  relatore
 Enzo Cheli;
    Udito  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  Emilia-
 Romagna;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 22 dicembre 1992 la Regione Emilia-
 Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato  in  relazione  alla  nota  della  Presidenza del Consiglio dei
 ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre  1992,
 prot.  n.  4179/92/6/2.31,  indirizzata ai Commissari del Governo con
 richiesta di portarne il  contenuto  a  conoscenza  delle  Regioni  e
 concernente  "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992,
 avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico".
    La Regione ricorrente chiede alla  Corte  di  dichiarare  che  non
 spetta  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri "il potere di
 dettare disposizioni di indirizzo circa il  comportamento  da  tenere
 nell'esercizio  della  funzione  amministrativa  regionale  a seguito
 delle  sentenze  della  Corte  costituzionale,  volte  a   ritardarne
 l'attuazione".
    La Regione chiede conseguentemente che sia annullata la denunciata
 nota  della  Presidenza  del  Consiglio  per violazione dell'art. 118
 della   Costituzione   e   dei   connessi   principi   costituzionali
 sull'esercizio   dell'autonomia   amministrativa   regionale  nonche'
 dell'art. 119, primo comma, della Costituzione.
    2. - Nel ricorso si premette, in linea generale, che alla  Regione
 Emilia-Romagna competono, come alle altre Regioni, le funzioni legis-
 lative   ed   amministrative  in  materia  di  assistenza  sanitaria:
 nell'ambito di tali funzioni spetta  anche  alla  stessa  Regione  di
 indicare  alle  unita' sanitarie locali, sia in sede di indirizzo che
 di controllo, i parametri di legittimita' del loro comportamento, con
 riferimento alla normativa regionale e statale  vigente,  nonche'  di
 finanziare le spese conseguenti.
    La  ricorrente  ricorda  poi  che  la  sentenza n. 343 del 1992 di
 questa Corte ha escluso l'esistenza di una disparita' di  trattamento
 tra  medici  e  tecnici di radiologia ed altri dipendenti soggetti in
 modo permanente al rischio radiologico, avendo interpretato l'art.  1
 della  legge  27  ottobre  1988, n. 460, nel senso che l'attribuzione
 dell'indennita' di rischio va riconosciuta a tutto il  personale  che
 si    trovi   in   "posizioni   lavorative   individuali   pienamente
 assimilabili,  in  relazione  alla  loro   esposizione   al   rischio
 radiologico  in  misura  continua  e permanente, a quelle proprie dei
 medici e tecnici di radiologia".
    A seguito di tale pronuncia, le unita'  sanitarie  locali  (ed  in
 relazione  alle  loro  competenze,  le stesse Regioni) dovrebbero ora
 procedere - ad avviso della ricorrente - al riconoscimento di  quanto
 spetta  al  personale interessato sia per la salvaguardia del diritto
 alla salute, sia per il buon andamento del servizio, sia  infine  per
 la tutela dell'interesse finanziario del Servizio sanitario nazionale
 e  delle  Regioni,  altrimenti  esposte  alle  azioni giudiziarie dei
 dipendenti.
    Con la nota di cui si chiede  l'annullamento,  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione pubblica
 sarebbe,  invece,  intervenuta  -  sempre  ad  avviso  della  Regione
 ricorrente  -  per  cercare di impedire il comportamento dovuto. Tale
 nota ha affermato, infatti, la necessita' di attendere gli  ulteriori
 sviluppi  della  giurisprudenza amministrativa, al fine di verificare
 in concreto il consolidarsi della interpretazione  data  dalla  Corte
 costituzionale  ed  ha  altresi'  invitato  i Commissari di Governo a
 portare la nota stessa a conoscenza  delle  Regioni  interessate  "al
 fine  di  evitare  disomogenei  comportamenti  delle unita' sanitarie
 locali soprattutto con riferimento all'impegno  di  spesa".  In  tale
 invito  la  Regione  Emilia-Romagna  scorge  una  forma  di  indebito
 condizionamento della sfera regionale, non esistendo alcun altro modo
 di evitare "disomogenei  comportamenti"  che  ritenere  il  contenuto
 della nota in questione vincolante per tutte le Regioni.
    Al riguardo la ricorrente osserva che, se l'indicazione di evitare
 o  ritardare  l'attuazione  di sentenze della Corte costituzionale e'
 comunque illegittima, in quanto adottata in violazione  del  generale
 principio  di  legalita'  dell'azione  amministrativa, "e' tanto piu'
 illegittimo ed arbitrario il tentativo di imporre  tale  scelta  alle
 Regioni,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni amministrative, in
 palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale".
    La  nota  impugnata  costituirebbe,  pertanto,  - sempre ad avviso
 della ricorrente - "un arbitrario tentativo di imporre  alle  Regioni
 di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa,
 sia  in  sede  di  indirizzo  che in sede di controllo che in sede di
 gestione della spesa sanitaria,  con  evidente  violazione  dell'art.
 118,  nonche',  per quest'ultimo profilo, dell'art. 119, primo comma,
 della Costituzione".
    Infine, l'atto denunciato sarebbe anche "totalmente privo di  base
 normativa",  provenendo  da  una  autorita' (il capo di Gabinetto del
 Dipartimento per la funzione pubblica) inidonea ad  emanare  atti  di
 indirizzo nei confronti delle Regioni.
    3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 in giudizio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La Regione Emilia-Romagna denuncia, in sede di conflitto di
 attribuzione, la nota del 9 ottobre  1992  prot.  n.  4179/92/6/2.31,
 mediante  la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
 Dipartimento per la funzione pubblica ha  invitato  i  Commissari  di
 Governo  delle  varie  Regioni  a  prospettare alle stesse Regioni la
 necessita' di non dare immediata attuazione all'interpretazione della
 legge n. 460 del 1988, in tema di indennita' di rischio  radiologico,
 adottata  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992,
 al fine di attendere l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa
 successiva a tale pronuncia.
    Ad avviso della  ricorrente  l'atto  impugnato  avrebbe  posto  un
 vincolo   arbitrario   a   carico  delle  Regioni,  determinando,  di
 conseguenza, una lesione delle  attribuzioni  alle  stesse  conferite
 dagli artt. 118 e 119, primo comma, della Costituzione.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    La  nota  impugnata si caratterizza come una circolare indirizzata
 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
 funzione  pubblica  ai  Commissari  di  Governo,  per  esprimere  una
 valutazione relativa al comportamento che le  Regioni  (e  le  unita'
 sanitarie   locali)  dovrebbero  assumere  in  ordine  all'erogazione
 dell'indennita' di rischio radiologico, a seguito della  sentenza  di
 questa  Corte  n.  343 del 1992, che, nel respingere una questione di
 legittimita' costituzionale posta nei  confronti  dell'art.  1  della
 legge   n.   460   del  1988,  ha  interpretato  estensivamente  tale
 disposizione.
    La nota in questione - nonostante il suo tenore e l'invito rivolto
 ai Commissari di far conoscere il contenuto della  stessa  nota  alle
 Regioni  interessate "al fine di evitare disomogenei comportamenti" -
 non  ha  espresso,  peraltro,  alcuna  indicazione  suscettibile   di
 vincolare  o  comunque  condizionare le autonome determinazioni della
 Regione ricorrente nell'esercizio della propria competenza in materia
 di assistenza sanitaria: e  questo  per  l'assoluta  inidoneita'  del
 mezzo  impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto
 al Dipartimento per la funzione pubblica) ai fini della  formulazione
 di  indirizzi  in  grado  di incidere sull'esercizio della competenza
 regionale.
    Manca, pertanto, l'effetto lesivo suscettibile di giustificare  la
 proposizione  del conflitto (cfr. sentt. n. 771 del 1988 e n. 155 del
 1977).