ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,  primo  e
 quinto  comma,  secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
 (Disposizioni per ampliare le basi  imponibili,  per  razionalizzare,
 facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
 la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni delle imprese, nonche' per
 riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei  rapporti
 tributari  pendenti;  delega  al  Presidente  della Repubblica per la
 concessione di amnistia per reati tributari; istituzione  dei  centri
 di  assistenza e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il
 23 settembre 1992 dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania
 sui ricorsi riuniti  proposti  da  Baj  Gianfranco  contro  l'Ufficio
 II.DD.  di Verbania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  48,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel
 procedimento  tra  Baj Gianfranco e l'Ufficio II.DD. di Verbania, con
 ordinanza del 23 settembre 1992 (R.O. n. 715 del 1992), ha  di  nuovo
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre  1991,
 n. 413;
      che, a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3,
 primo  comma, 53, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione in
 quanto trattasi di provvedimenti irrazionali  e  contrastanti  con  i
 principi di solidarieta' politica, economica e sociale, che provocano
 ingiuste  disparita'  di  trattamento  tra  contribuenti  e violano i
 principi    del    buon    andamento    e     della     imparzialita'
 dell'amministrazione  nonche'  quello  del  pagamento  delle  imposte
 secondo la capacita' contributiva;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che   ha  concluso  per  l'infondatezza  della  questione  avendo  le
 disposizioni sul condono fiscale  impugnate  gia'  prodotto  il  loro
 effetto e residuando per la Commissione tributaria remittente solo il
 potere di dichiarare estinto il procedimento de quo;
    Considerato  che  la  stessa  questione  e'  stata gia' dichiarata
 manifestamente infondata (ordd. nn. 361 del 1992 e 50 del 1993);
      che non sono stati dedotti motivi nuovi o  diversi  che  possano
 fondare una differente decisione;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;