ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 500, terzo e
 quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della  legge
 16  febbraio  1987,  n.  81  (Delega  legislativa  al  Governo  della
 Repubblica per l'emanazione del nuovo codice  di  procedura  penale),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 28 maggio 1992 dal Pretore di Lucca nel
 procedimento penale a carico di Papini Piero, iscritta al n. 704  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
      2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale  di  Crotone
 nel  procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri, iscritta
 al n. 716 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  48, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Pretore di Lucca, con ordinanza del 28 maggio 1992
 (r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
 24,  25  e  101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non consente di valutare ai fini
 dell'accertamento dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dal
 teste al pubblico ministero  o  alla  polizia  giudiziaria  (non  sul
 luogo,   ne'  nell'immediatezza  del  fatto)  ed  utilizzate  per  le
 contestazioni;
      che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del  15  maggio  1992
 (r.o.  n. 716 del 1992), ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 2
 e  3  della   Costituzione,   analoga   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di
 procedura penale e 2, n. 76, della legge di delega 16 febbraio  1987,
 n. 81;
    Considerato  che  i  giudizi,  per  la sostanziale identita' della
 questione   sollevata,   vanno   riuniti    per    essere    trattati
 congiuntamente;
      che  l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
 306  (Modifiche  urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e
 provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito con
 modificazioni  con  legge  7  agosto  1992,  n. 356, ha integralmente
 sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;
      che, pertanto, occorre restituire gli atti ai giudici remittenti
 affinche', alla luce della nuova disciplina, riesaminino la rilevanza
 della proposta questione;