ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13, primo
 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia
 di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992
 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Iolanda
 Chiodini  e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.),
 iscritta al n. 743 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto da Iolanda
 Chiodini   contro   l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
 (I.N.P.S.) perche', in riforma della sentenza di primo  grado,  fosse
 dichiarata  l'irripetibilita'  delle  somme erogate per il periodo 1›
 agosto 1984-31 dicembre 1988 a titolo di integrazione al minimo sulla
 pensione di vecchiaia della quale la ricorrente era  titolare,  somme
 che  l'Istituto  assumeva  indebitamente  riscosse,  il  Tribunale di
 Mantova, con  ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1992,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza pubblica);
      che  la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,
 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  si  interpreta  nel  senso  che  la
 sanatoria  ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera
 in relazione alle somme corrisposte in  base  a  formale,  definitivo
 provvedimento   del  quale  sia  stata  data  espressa  comunicazione
 all'interessato e che risulti viziato da errore di  qualsiasi  natura
 imputabile  all'ente  erogatore,  salvo che l'indebita percezione sia
 dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede  inoltre  che
 l'omessa  od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
 incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,  che  non
 siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita'
 delle somme indebitamente percepite;
      che,   ad  avviso  del  giudice  rimettente,  tale  disposizione
 violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Considerato  che  con  sentenza  n.  39  del 1993 la Corte ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma,
 della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  nella  parte  in  cui  e'
 applicabile  anche  ai rapporti sorti precedentemente alla data della
 sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;
      che pertanto la relativa questione va dichiarata  manifestamente
 inammissibile (ordinanza n. 119 del 1993);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;