ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi  primo
 e  secondo,  della  legge della Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15
 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978,  n.
 71,  in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi
 e riserve naturali), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio  1992
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale per la Sicilia - sezione di
 Catania - sul ricorso proposto da Aurelio Famularo contro  il  comune
 di  Lipari,  iscritta  al  n.  679  del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
 serie speciale dell'anno 1992;
    Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
 di  Catania,  con  ordinanza  12  maggio  1992,  ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3, 41 e 42 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della
 legge reg. siciliana 30  aprile  1991,  n.  15,  a  norma  del  quale
 "l'efficacia   dei  vincoli  contenuti  negli  strumenti  urbanistici
 generali indicati nell'art. 1 della legge reg. 5  novembre  1973,  n.
 38,  gia'  decaduti  per  decorrenza  di  termini, e' prorogata al 31
 dicembre 1992" (primo comma), cosi' come lo e', parimenti fino a tale
 data, l'efficacia dei vincoli che "decada entro il 31 dicembre  1992"
 (secondo comma).
    Nell'ordinanza  di  rimessione si premette, riguardo al giudizio a
 quo, che il ricorrente e' proprietario di un terreno, nel  comune  di
 Lipari,  destinato  dal  programma di fabbricazione, a zona F3. Detta
 area non  era  stata  utilizzata  dall'amministrazione  comunale  nel
 termine decennale di efficacia dello strumento urbanistico (approvato
 il 28 novembre 1979), cosicche' il vincolo era ormai decaduto sin dal
 novembre  1989.  Con  delibera  del  27  gennaio  1990,  il consiglio
 comunale di Lipari aveva confermato "nella parte in cui  incidono  su
 beni  determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
 alle  espropriazioni,  le  indicazioni  del  piano  di  fabbricazione
 comunale".
    Avverso tale provvedimento l'interessato aveva proposto ricorso al
 Tribunale  amministrativo  regionale,  che  aveva annullato l'atto in
 questione.
    Il  ricorrente  aveva  richiesto,  nel  novembre  del   1989,   la
 concessione  edilizia  per  la costruzione di un miniappartamento, ma
 era sopravvenuta la legge regionale siciliana 30 aprile 1991,  n.  15
 che  ha  prorogato sino al 31 dicembre 1992 i vincoli contenuti negli
 strumenti urbanistici  generali  indicati  dalla  legge  regionale  5
 novembre  1973,  n. 38, gia' decaduti per decorrenza dei termini, con
 la  conseguenza  che  il  sindaco  gli  ha  negato  la   concessione,
 permanendo il vincolo d'inedificabilita' sul suolo.
    L'interessato   ha   proposto   nuovamente  ricorso  al  Tribunale
 amministrativo regionale, impugnando l'atto reiettivo della richiesta
 di concessione  e  deducendo  l'illegittimita'  costituzionale  della
 legge regionale.
    Cio'  premesso,  il Tribunale amministrativo regionale, a sostegno
 della non manifesta infondatezza  della  questione,  osserva  che  la
 Corte  costituzionale  ha ritenuto che i vincoli urbanistici, i quali
 incidano su beni determinati svuotando del suo contenuto, in  maniera
 di  rilevante  entita',  il  diritto  del proprietario, debbono avere
 carattere temporaneo, e la loro durata puo'  essere  prorogata  dalla
 legge solo in presenza di esigenze ed entro limiti che non rendano la
 proroga irrazionale.
    Nel  caso di specie la legge reg. siciliana 5 novembre 1973, n. 38
 aveva gia' fissato un limite di efficacia dei vincoli  urbanistici  a
 contenuto  espropriativo  di durata doppia rispetto a quello previsto
 dalla legislazione statale  (dieci  anni  anziche'  cinque),  con  la
 conseguente piu' lunga compressione, senza indennizzo, del diritto di
 proprieta'.  In  relazione a tale situazione, l'art. 2, commi primo e
 secondo, della legge reg. siciliana 30 aprile 1991, n. 15, prorogando
 ulteriormente detti vincoli, secondo il giudice  a  quo  sarebbe  del
 tutto  privo  di  giustificazione,  allungando indiscriminatamente la
 durata dei vincoli urbanistici, gia' di per  se'  sproporzionata  "se
 raffrontata  alla  vita  di  un uomo in relazione alla impossibilita'
 ch'esso ha di godere del bene".
    Nell'ordinanza di rimessione si osserva  che  nessun  elemento  di
 giustificazione  della proroga e' rinvenibile nella legge impugnata e
 che l'aggravio del sacrificio apportato dalla proroga ai privati, non
 puo' essere giustificato da  una  decennale  inattivita'  dei  comuni
 nell'adempimento dei loro compiti in materia urbanistica.
    L'arbitrarieta'  della norma impugnata e' accresciuta - secondo il
 giudice a quo - dalla circostanza che la proroga e' indiscriminata  e
 si riferisce non soltanto a quei piani che risultino ancora in vigore
 ma  anche a quelli la cui efficacia sia gia' cessata. Infatti, mentre
 nel primo caso la proroga puo' comportare, al massimo, uno o due anni
 in piu' di indisponibilita' del bene senza  indennizzo,  nel  secondo
 caso  tale  indisponibilita'  puo'  prolungarsi  per  diversi anni ed
 incidere su diritti quesiti.
    Sulla base di tale ultima considerazione, il giudice a quo chiede,
 in via subordinata, che sia dichiarata costituzionalmente illegittima
 quanto meno la proroga relativa ai piani gia' scaduti (art. 2,  primo
 comma, della legge regionale impugnata).
    Dinanzi  a  questa  Corte e' intervenuta la regione siciliana, col
 patrocinio dell'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata non fondata.
    Nell'atto  d'intervento  si  osserva  che  i  vincoli  ai quali si
 riferisce la legge impugnata, sono quelli contenuti  negli  strumenti
 urbanistici generali indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 38
 del 1973 (piano comprensoriale, piano regolatore generale e programma
 di  fabbricazione) e preordinati all'espropriazione, o che comportano
 l'inedificabilita'.
    In  relazione  alla  prorogabilita'  di  tali  vincoli,  la  Corte
 costituzionale si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 92 del 1982,
 con  la  quale  ha riconosciuto che la previsione di una loro proroga
 rientra nella  discrezionalita'  legislativa,  purche'  non  trasmodi
 nell'irragionevolezza.
    Cio'  non  significa,  peraltro, che la proroga, per risultare non
 arbitraria e non irrazionale, debba essere espressamente motivata dal
 legislatore: osta infatti alla utilizzabilita' di  tale  criterio  la
 struttura  stessa  dell'atto  legislativo.  Al  riguardo,  va  invece
 considerato  che  la  proroga  e'  inserita  in  una  legge  volta  a
 realizzare un generale aggiornamento della pianificazione urbanistica
 comunale in Sicilia e a facilitare l'attuazione dei piani regolatori.
 A  tal  fine  la  legge  impugnata ha previsto l'obbligo per i comuni
 interessati da vincoli decaduti e prorogati ai sensi dell'art. 2,  di
 revisionare  il  piano regolatore entro 18 mesi (art. 3, commi 1, 2 e
 3) e  -  in  mancanza  -  un  intervento  sostitutivo  dell'assessore
 regionale  (art.  3, comma 10). La legge (art. 4) reca inoltre misure
 attinenti alla esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione,  la  cui
 localizzazione e' presidiata dai vincoli di piano regolatore.
    In  relazione  alla  ratio  suddetta  - secondo l'Avvocatura dello
 Stato  -  le  precedenti  inadempienze   dei   comuni   non   tolgono
 razionalita'   alla   proroga,  ne'  rendono  arbitrario  l'ulteriore
 sacrificio  imposto  alla  proprieta'   privata,   dovendo   la   sua
 ragionevolezza   essere   valutata   in   relazione  alla  situazione
 obbiettiva,  alle  finalita'  della   legge   e   ad   una   corretta
 considerazione  dell'interesse  proprietario privato in rapporto alle
 esigenze generali di gestione del territorio.
                        Considerato in diritto
    1. - Questa  Corte  e'  chiamata  a  decidere  dell'illegittimita'
 costituzionale  dei  commi  primo  e  secondo dell'art. 2 della legge
 regionale  siciliana  30  aprile  1991,  n.  15,  in  base  ai  quali
 l'efficacia   dei   vincoli  derivanti  dagli  strumenti  urbanistici
 generali indicati dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre  1973,
 n.  38, gia' decaduti per decorrenza di termini, e' prorogata sino al
 31 dicembre 1992; qualora l'efficacia dei vincoli  di  cui  al  primo
 comma  decada  entro il 31 dicembre 1992, la stessa e' prorogata fino
 alla predetta data. Sarebbero cosi' violati gli  artt.  3,  41  e  42
 della  Costituzione,  non  avendo  tali  proroghe una giustificazione
 ragionevole  in  relazione  al  sacrificio  imposto  alla  proprieta'
 privata.
    Il  giudice  a  quo  deduce in proposito che i vincoli urbanistici
 derivanti dai piani regolatori, secondo la giurisprudenza  di  questa
 Corte,   in  base  all'art.  42  della  Costituzione,  debbono  avere
 carattere temporaneo e nel caso di specie  la  proroga  e'  priva  di
 giustificazione,  tenuto  conto  che  la  legge  regionale aveva gia'
 fissato per essi un limite di efficacia di durata doppia  rispetto  a
 quello  previsto  dalla  legislazione  statale (dieci anni, invece di
 cinque). Inoltre, particolarmente irragionevole sarebbe la  "proroga"
 dell'efficacia   dei   piani  gia'  scaduti,  che  ne  prolungherebbe
 eccessivamente la vigenza, incidendo su diritti quesiti.
    2. - La questione non e' fondata in riferimento all'art. 41  della
 Costituzione  ed  e'  inammissibile  in riferimento agli artt. 3 e 42
 della Costituzione.
    L'art. 1 della legge regionale siciliana 5 novembre  1973,  n.  38
 stabili':   "Le   indicazioni   di  piano  comprensoriale,  di  piano
 regolatore generale, di programma di fabbricazione,  nella  parte  in
 cui  incidono  su  beni  determinati  ed assoggettano i beni stessi a
 vincoli preordinati all'espropriazione od a  vincoli  che  comportino
 l'inedificabilita',  perdono  ogni efficacia qualora entro dieci anni
 dalla data di approvazione dei  predetti  strumenti  urbanistici  non
 siano   stati   approvati   i  relativi  piani  particolareggiati  od
 autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. La efficacia  dei
 vincoli  anzidetti  non  puo'  essere  protratta  oltre il termine di
 attuazione dei piani particolareggiati e di  lottizzazione.  Per  gli
 strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore
 della  presente  legge, il termine di dieci anni di cui al precedente
 comma decorre dal 1› dicembre 1968".
    La particolare durata dei vincoli  urbanistici  prevista  da  tale
 articolo,  fu  ritenuta  costituzionalmente legittima da questa Corte
 (sentenza n. 82  del  1982),  in  quanto  giustificata  dagli  eventi
 sismici  in  precedenza  verificatisi  in Sicilia e dalle conseguenti
 ripercussioni su tutte le attivita' economiche nell'isola.
    L'art.  2  della  legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nel primo
 comma, ha "prorogato" al 31 dicembre 1992 l'efficacia degli strumenti
 urbanistici indicati nel sopra riportato art. 1 della legge n. 38 del
 1973, "gia' decaduti per decorrenza di termini". Nel secondo comma ha
 prorogato, fino alla stessa data, l'efficacia dei vincoli non  ancora
 scaduti ma scadenti entro il 31 dicembre 1992.
    Cio'  premesso,  va osservato che e' del tutto priva di fondamento
 la dedotta lesione dell'art. 41 della Costituzione, riguardando  esso
 la  tutela  della  liberta'  d'iniziativa  economica,  sulla quale la
 normativa impugnata non incide minimamente.
    In relazione alle  altre  censure,  deve  rilevarsi  che,  secondo
 quanto affermato da questa Corte (sentenze n. 141 del 1992; nn. 1164,
 92 e 82 del 1988; n. 355 del 1985; n. 26 del 1976, n. 55 del 1968), i
 vincoli  derivanti dai vari tipi di piani previsti dalla legislazione
 in  materia,  preordinati   all'espropriazione   o   che   comportino
 l'inedificabilita'  delle  aree,  assumono  carattere sostanzialmente
 espropriativo,  se  non  sono  adeguatamente  delimitati  nel  tempo:
 pertanto,   le   norme  che  li  prevedono,  ove  non  ne  dispongano
 l'indennizzabilita', debbono circoscriverne la  durata  entro  limiti
 ragionevoli, ponendosi, altrimenti, in contrasto con gli artt. 42 e 3
 della   Costituzione.  Inoltre,  la  determinazione  di  tale  durata
 appartiene  alla  discrezionalita'   del   legislatore   (statale   o
 regionale),  cosi'  come vi rientra la loro eventuale proroga, la cui
 necessita' puo' insorgere in relazione  a  particolari  esigenze  che
 emergono dalla realta' sociale (sentenza n. 92 del 1982).
    Nel  caso di specie il legislatore regionale, con l'adozione della
 normativa impugnata ha operato una  valutazione  non  censurabile  da
 questa  Corte,  in  quanto  fondata  su  una scelta discrezionale non
 irragionevole: infatti, il  contemperamento  dell'interesse  generale
 alla  conservazione  dei  vincoli, al fine dell'ordinato sviluppo del
 territorio,  e  l'interesse  dei  proprietari  dei  suoli  alla  loro
 cessazione, e' avvenuto attraverso una "proroga" di durata limitata e
 in correlazione con una serie di obblighi imposti ai comuni (art. 3),
 riguardanti  la  revisione dei piani regolatori e l'adozione di altre
 misure   volte   all'aggiornamento   e   al    miglioramento    della
 pianificazione  urbanistica  ed  alla esecuzione (art. 4) di opere di
 urbanizzazione.
    Per le stesse  ragioni,  rientra  nel  legittimo  esercizio  della
 discrezionalita'  legislativa la conferma anche dei vincoli derivanti
 dagli strumenti urbanistici gia' "decaduti",  parimenti  giustificata
 dalle   finalita'   della   legge   e   dalla  limitazione  temporale
 dell'ulteriore efficacia dei vincoli.