ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge della Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania - sul ricorso proposto da Aurelio Famularo contro il comune di Lipari, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge reg. siciliana 30 aprile 1991, n. 15, a norma del quale "l'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati nell'art. 1 della legge reg. 5 novembre 1973, n. 38, gia' decaduti per decorrenza di termini, e' prorogata al 31 dicembre 1992" (primo comma), cosi' come lo e', parimenti fino a tale data, l'efficacia dei vincoli che "decada entro il 31 dicembre 1992" (secondo comma). Nell'ordinanza di rimessione si premette, riguardo al giudizio a quo, che il ricorrente e' proprietario di un terreno, nel comune di Lipari, destinato dal programma di fabbricazione, a zona F3. Detta area non era stata utilizzata dall'amministrazione comunale nel termine decennale di efficacia dello strumento urbanistico (approvato il 28 novembre 1979), cosicche' il vincolo era ormai decaduto sin dal novembre 1989. Con delibera del 27 gennaio 1990, il consiglio comunale di Lipari aveva confermato "nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati alle espropriazioni, le indicazioni del piano di fabbricazione comunale". Avverso tale provvedimento l'interessato aveva proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che aveva annullato l'atto in questione. Il ricorrente aveva richiesto, nel novembre del 1989, la concessione edilizia per la costruzione di un miniappartamento, ma era sopravvenuta la legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 che ha prorogato sino al 31 dicembre 1992 i vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dalla legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, gia' decaduti per decorrenza dei termini, con la conseguenza che il sindaco gli ha negato la concessione, permanendo il vincolo d'inedificabilita' sul suolo. L'interessato ha proposto nuovamente ricorso al Tribunale amministrativo regionale, impugnando l'atto reiettivo della richiesta di concessione e deducendo l'illegittimita' costituzionale della legge regionale. Cio' premesso, il Tribunale amministrativo regionale, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, osserva che la Corte costituzionale ha ritenuto che i vincoli urbanistici, i quali incidano su beni determinati svuotando del suo contenuto, in maniera di rilevante entita', il diritto del proprietario, debbono avere carattere temporaneo, e la loro durata puo' essere prorogata dalla legge solo in presenza di esigenze ed entro limiti che non rendano la proroga irrazionale. Nel caso di specie la legge reg. siciliana 5 novembre 1973, n. 38 aveva gia' fissato un limite di efficacia dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo di durata doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale (dieci anni anziche' cinque), con la conseguente piu' lunga compressione, senza indennizzo, del diritto di proprieta'. In relazione a tale situazione, l'art. 2, commi primo e secondo, della legge reg. siciliana 30 aprile 1991, n. 15, prorogando ulteriormente detti vincoli, secondo il giudice a quo sarebbe del tutto privo di giustificazione, allungando indiscriminatamente la durata dei vincoli urbanistici, gia' di per se' sproporzionata "se raffrontata alla vita di un uomo in relazione alla impossibilita' ch'esso ha di godere del bene". Nell'ordinanza di rimessione si osserva che nessun elemento di giustificazione della proroga e' rinvenibile nella legge impugnata e che l'aggravio del sacrificio apportato dalla proroga ai privati, non puo' essere giustificato da una decennale inattivita' dei comuni nell'adempimento dei loro compiti in materia urbanistica. L'arbitrarieta' della norma impugnata e' accresciuta - secondo il giudice a quo - dalla circostanza che la proroga e' indiscriminata e si riferisce non soltanto a quei piani che risultino ancora in vigore ma anche a quelli la cui efficacia sia gia' cessata. Infatti, mentre nel primo caso la proroga puo' comportare, al massimo, uno o due anni in piu' di indisponibilita' del bene senza indennizzo, nel secondo caso tale indisponibilita' puo' prolungarsi per diversi anni ed incidere su diritti quesiti. Sulla base di tale ultima considerazione, il giudice a quo chiede, in via subordinata, che sia dichiarata costituzionalmente illegittima quanto meno la proroga relativa ai piani gia' scaduti (art. 2, primo comma, della legge regionale impugnata). Dinanzi a questa Corte e' intervenuta la regione siciliana, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nell'atto d'intervento si osserva che i vincoli ai quali si riferisce la legge impugnata, sono quelli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 38 del 1973 (piano comprensoriale, piano regolatore generale e programma di fabbricazione) e preordinati all'espropriazione, o che comportano l'inedificabilita'. In relazione alla prorogabilita' di tali vincoli, la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 92 del 1982, con la quale ha riconosciuto che la previsione di una loro proroga rientra nella discrezionalita' legislativa, purche' non trasmodi nell'irragionevolezza. Cio' non significa, peraltro, che la proroga, per risultare non arbitraria e non irrazionale, debba essere espressamente motivata dal legislatore: osta infatti alla utilizzabilita' di tale criterio la struttura stessa dell'atto legislativo. Al riguardo, va invece considerato che la proroga e' inserita in una legge volta a realizzare un generale aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale in Sicilia e a facilitare l'attuazione dei piani regolatori. A tal fine la legge impugnata ha previsto l'obbligo per i comuni interessati da vincoli decaduti e prorogati ai sensi dell'art. 2, di revisionare il piano regolatore entro 18 mesi (art. 3, commi 1, 2 e 3) e - in mancanza - un intervento sostitutivo dell'assessore regionale (art. 3, comma 10). La legge (art. 4) reca inoltre misure attinenti alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, la cui localizzazione e' presidiata dai vincoli di piano regolatore. In relazione alla ratio suddetta - secondo l'Avvocatura dello Stato - le precedenti inadempienze dei comuni non tolgono razionalita' alla proroga, ne' rendono arbitrario l'ulteriore sacrificio imposto alla proprieta' privata, dovendo la sua ragionevolezza essere valutata in relazione alla situazione obbiettiva, alle finalita' della legge e ad una corretta considerazione dell'interesse proprietario privato in rapporto alle esigenze generali di gestione del territorio. Considerato in diritto 1. - Questa Corte e' chiamata a decidere dell'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 2 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, in base ai quali l'efficacia dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici generali indicati dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, gia' decaduti per decorrenza di termini, e' prorogata sino al 31 dicembre 1992; qualora l'efficacia dei vincoli di cui al primo comma decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa e' prorogata fino alla predetta data. Sarebbero cosi' violati gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, non avendo tali proroghe una giustificazione ragionevole in relazione al sacrificio imposto alla proprieta' privata. Il giudice a quo deduce in proposito che i vincoli urbanistici derivanti dai piani regolatori, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base all'art. 42 della Costituzione, debbono avere carattere temporaneo e nel caso di specie la proroga e' priva di giustificazione, tenuto conto che la legge regionale aveva gia' fissato per essi un limite di efficacia di durata doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale (dieci anni, invece di cinque). Inoltre, particolarmente irragionevole sarebbe la "proroga" dell'efficacia dei piani gia' scaduti, che ne prolungherebbe eccessivamente la vigenza, incidendo su diritti quesiti. 2. - La questione non e' fondata in riferimento all'art. 41 della Costituzione ed e' inammissibile in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. L'art. 1 della legge regionale siciliana 5 novembre 1973, n. 38 stabili': "Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilita', perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. La efficacia dei vincoli anzidetti non puo' essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione. Per gli strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al precedente comma decorre dal 1 dicembre 1968". La particolare durata dei vincoli urbanistici prevista da tale articolo, fu ritenuta costituzionalmente legittima da questa Corte (sentenza n. 82 del 1982), in quanto giustificata dagli eventi sismici in precedenza verificatisi in Sicilia e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attivita' economiche nell'isola. L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nel primo comma, ha "prorogato" al 31 dicembre 1992 l'efficacia degli strumenti urbanistici indicati nel sopra riportato art. 1 della legge n. 38 del 1973, "gia' decaduti per decorrenza di termini". Nel secondo comma ha prorogato, fino alla stessa data, l'efficacia dei vincoli non ancora scaduti ma scadenti entro il 31 dicembre 1992. Cio' premesso, va osservato che e' del tutto priva di fondamento la dedotta lesione dell'art. 41 della Costituzione, riguardando esso la tutela della liberta' d'iniziativa economica, sulla quale la normativa impugnata non incide minimamente. In relazione alle altre censure, deve rilevarsi che, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenze n. 141 del 1992; nn. 1164, 92 e 82 del 1988; n. 355 del 1985; n. 26 del 1976, n. 55 del 1968), i vincoli derivanti dai vari tipi di piani previsti dalla legislazione in materia, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilita' delle aree, assumono carattere sostanzialmente espropriativo, se non sono adeguatamente delimitati nel tempo: pertanto, le norme che li prevedono, ove non ne dispongano l'indennizzabilita', debbono circoscriverne la durata entro limiti ragionevoli, ponendosi, altrimenti, in contrasto con gli artt. 42 e 3 della Costituzione. Inoltre, la determinazione di tale durata appartiene alla discrezionalita' del legislatore (statale o regionale), cosi' come vi rientra la loro eventuale proroga, la cui necessita' puo' insorgere in relazione a particolari esigenze che emergono dalla realta' sociale (sentenza n. 92 del 1982). Nel caso di specie il legislatore regionale, con l'adozione della normativa impugnata ha operato una valutazione non censurabile da questa Corte, in quanto fondata su una scelta discrezionale non irragionevole: infatti, il contemperamento dell'interesse generale alla conservazione dei vincoli, al fine dell'ordinato sviluppo del territorio, e l'interesse dei proprietari dei suoli alla loro cessazione, e' avvenuto attraverso una "proroga" di durata limitata e in correlazione con una serie di obblighi imposti ai comuni (art. 3), riguardanti la revisione dei piani regolatori e l'adozione di altre misure volte all'aggiornamento e al miglioramento della pianificazione urbanistica ed alla esecuzione (art. 4) di opere di urbanizzazione. Per le stesse ragioni, rientra nel legittimo esercizio della discrezionalita' legislativa la conferma anche dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici gia' "decaduti", parimenti giustificata dalle finalita' della legge e dalla limitazione temporale dell'ulteriore efficacia dei vincoli.